Pubblicato il Decreto Commissioni per il concorso Dirigenti Scolastici
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2001 è stato pubblicato il Decreto sulla composizione delle commissioni per il Concorso Dirigenti Scolastici.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2001 è stato pubblicato il Decreto sulla composizione delle commissioni per il Concorso Dirigenti Scolastici. Termina con quest'atto il lavoro preparatorio per rendere possibile l'avvio delle procedure concorsuali.
Di seguito pubblichiamo il testo.
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Roma, 11 settembre 2001
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001 - Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 ;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo 28/bis, inserito dal succitato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto viene adottato in attuazione dell'articolo 28/bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali dell'Amministrazione scolastica periferica di cui all'articolo 25/bis del succitato decreto legislativo.
Art. 2 - Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli Uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.
2. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente.
3. Il presidente è scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di Università statali o equiparate.
4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.
6. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un componente esperto di informatica.
7. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.
Art. 3 - Termine della procedura concorsuale e pubblicazione delle graduatorie finali
1. La durata complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva del periodo di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 28/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non può eccedere i quattordici mesi dallo svolgimento della prima prova scritta.
2. Le graduatorie finali del corso concorso selettivo di formazione sono pubblicate all'albo degli uffici scolastici regionali che hanno curato la procedura. Di tale pubblicazione viene data comunicazione tramite la rete intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 4. - Norma di rinvio
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti non incompatibili con la speciale normativa di cui all'articolo 28/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della Pubblica Istruzione
De Mauro
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Bassanini