Qualche novità positiva sul periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto
Il Ministero ha accolte alcune delle nostre segnalazioni e nella circolare preciserà meglio i punti controversi.
Dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre 2015 relativo al periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto, come avevamo segnalato, abbiamo inviato al Ministero le nostre osservazioni e le nostre proposte sui molti punti oscuri e sulle criticità presenti nel testo.
Nel corso dell'incontro del 4 novembre 2015, ci è stato comunicato che numerose proposte risultano accolte e saranno introdotte nella nota di accompagnamento del Decreto.
In particolare:
- Saranno meglio precisate le affinità tra le discipline al fine del superamento del periodo di prova per chi ha in corso una supplenza: ambiti disciplinari, strumento musicale (anche nei licei musicali) e A031-A032, sostegno verso materia, ecc.
- Il numero di giorni richiesto per il superamento del periodo di prova (180 e 120 giorni) è ridotto proporzionalmente per chi è in part-time o impegnato su spezzone orario.
Si tratta di soluzioni positive, in particolare per i precari assunti con il piano straordinario, ma su altre questioni siamo ancora in attesa di risposte concrete. In particolare per l'obbligo del periodo di formazione anche per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo nel 2015/2016, da noi denunciato come un inaccettabile cambiamento di regole a passaggi avvenuti, l’Amministrazione si è riservata una valutazione di merito.
Ovviamente con la circolare che verrà emanata non sarà più possibile correggere gli strafalcioni che l’ufficio legislativo ha inserito nel DM 850/15 già pubblicato il 27 ottobre scorso. All’art. 3 del decreto se ne trova un vero concentrato, laddove ad esempio si parla di “congedo ordinario” invece che di ferie, termine oggi corretto in tutto il pubblico impiego; oppure di “congedo straordinario” invece che di malattia; oppure di “astensione obbligatoria” invece che di congedo di maternità; oppure di “supplenza fino al termine del servizio” invece che supplenza fino al termine delle attività didattiche, come recita lo stesso regolamento sulle supplenze!
Evidentemente la burocrazia ministeriale ha ancora nostalgia dei tempi in cui in Italia regnava "Re Pipino". In fondo sarebbe bastato un incontro preventivo con i sindacati per evitare al Ministro, che ha firmato il decreto, queste figuracce.