Regime di incompatibilità per i dipendenti a tempo pieno e parziale
Il punto su una materia complessa per docenti e ata
Alcuni mesi fa in seguito alla nota Miur n. 1584/2005 avevamo pubblicato una scheda di approfondimento sulle attività che sono compatibili per i dipendenti pubblici distinguendo tra quelli a tempo parziale e tra quelli a tempo intero.
Ritorniamo ora sull’argomento “aggiornando” con ulteriori punti la scheda già pubblicata in seguito al parere espresso sull’argomento dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 dicembre 2005.
La principale norma di riferimento oggi è l‘art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.
Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.
La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell’art. 508 del D. Lgs. 297/94 (che il D.Lgs n. 165/01 richiama) e nell’art. 33 del Ccnl 2003.
Per il personale Ata, invece, non essendoci disposizioni specifiche valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’art. 57 del Ccnl 2003.
Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.
Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.
Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:
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la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
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il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
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la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:
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l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
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l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
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l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:
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le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
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le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
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le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
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l’utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
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la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
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tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
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gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
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gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
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la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
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gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
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le collaborazioni plurime con altre scuole;
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la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;
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l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
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gli incarichi presso le commissioni tributarie;
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gli incarichi come revisore contabile.
Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:
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che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche
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che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione.
Il limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’art. 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.
Infine perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi).
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ata che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.
Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell’art. 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).