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Riconoscimento abilitazioni e specializzazioni estere: il MIUR conferma le procedure

Il riconoscimento è soggetto ad una verifica della corrispondenza con i percorsi previsti in Italia.

04/11/2016
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Il MIUR ha pubblicato lo scorso 3 novembre una nota di chiarimento sul riconoscimento dei titoli di abilitazione esteri per l’insegnamento.

La nota ribadisce che il riconoscimento dei titoli è soggetto alle procedure di legge e che nessun titolo conseguito all’estero è utilizzabile senza il predetto riconoscimento.

Per il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente e di specializzazione per il sostegno, conseguiti fuori dall'Italia la procedura è stabilita dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.

Responsabile della procedura è il Ministero dell'Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La procedura è particolarmente complessa, dura 4 mesi e verifica la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.
Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del MIUR a questo indirizzo.

Prima di accedere ad una abilitazione all’estero è bene consultare il sito del MIUR per conoscere i riferimenti imprescindibili che una abilitazione deve avere  per il successivo riconoscimento in Italia e nello stesso tempo è bene chiedere all’istituzione che bandisce le abilitazioni garanzia scritta di congruità con la legislazione italiana.

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