Ricorsi avverso il Decreto Legge 255
Si è tenuta una riunione dell'Ufficio Sindacale e dell'Ufficio Legale Nazionale sulla predisposizione delle azioni legali contro gli effetti del decreto legge n.255 del 3 luglio 2001.
Si è tenuta una riunione dell'Ufficio Sindacale e dell'Ufficio Legale Nazionale sulla predisposizione delle azioni legali contro gli effetti del decreto legge n.255 del 3 luglio 2001.
Si sono decise iniziative in merito agli scavalcamenti derivanti dalla fusione tra la terza e la quarta fascia della graduatoria permanente e dall'equiparazione tra i punteggi conseguiti attraverso il servizio prestato nella scuola statale e nella scuola privata paritaria.
Si è inoltre deciso di promuovere tutte le possibili azioni legali per contrastare il decreto legge anche sotto il profili della legittimità costituzionale.
Le possibili azioni giudiziarie avverso le graduatorie riformulate sono il ricorso presso i TAR e il ricorso al giudice del lavoro.
Ricorsi al TAR
I ricorso al TAR sono finalizzati a impugnare gli effetti del decreto legge a seguito dell'unificazione tra la terza e la quarta fascia; quindi, devono essere prodotti tanti ricorsi quante sono le classi di concorso dove si sono verificati gli scavalcamenti.
Possono produrre i ricorsi i docenti già inclusi che sono scavalcati a causa del decreto.
La scadenza per la presentazione dei ricorsi è di 60 giorni dalla pubblicazione della circolare, ma di fatto il temine scade attorno al 10 ottobre 2001, tenendo conto della chiusura estiva dei TAR dal 1 agosto al 15 settembre.
Successivamente sarà inviata una scheda personale per gli interessati al ricorso e la delega al nostro legale nazionale.
Ricorsi al giudice del lavoro
E' impugnabile la mancata assunzione per effetto dell'unificazione delle fasce davanti al giudice competente, previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
I motivi, ovviamente generici in attesa del testo definitivo del decreto, possono essere:
1) illegittimità dell'efficacia retroattiva della nuova normativa che incide su una procedura concorsuale già definita (le argomentazioni cambiano a seconda della natura interpretativa o innovativa del DL. che sarà precisata con la legge di conversione).
2) contraddittorietà e illogicità del comportamento ministeriale (il cambio del Ministro ai fini giuridici è irrilevante) che prima propone ricorso in appello al Consiglio di Stato, sostenendo che le sentenze dei TAR sono errate e che l'articolazione delle graduatorie per fasce è legittima e, dopo, quando già era stata fissata l'udienza per la decisione degli appelli e quindi per la decisione circa l'asserita illegittimità delle fasce, interviene con un decreto legge che contraddice (su più parti) quanto sostenuto con gli appelli.
3) illegittimità costituzionale della normativa che equipara il servizio prestato nelle scuole private con quello prestato nelle scuole pubbliche sotto il profilo della violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione.
I ricorsi al giudice ordinario sono individuali.
Roma, 25 luglio 2001