Rilevazione dei debiti scaduti e maturati entro il 31 dicembre 2012: prorogata la scadenza
Il 24 aprile 2013 è il nuovo termine per effettuare la rilevazione. La Direzione generale per il bilancio fornisce chiarimenti sull’applicazione del decreto legge sui debiti della pubblica amministrazione.
Come avevamo chiesto al Ministero dell'istruzione, la scadenza della rilevazione è stata prorogata a domani 24 aprile con nota n. 2589 del 22 aprile 2013.
Chiarimenti della nota MIUR
I debiti da segnalare nella rilevazione sono tutti quelli maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell’istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc…). Si tratta cioè di debiti appartenenti alle fattispecie indicate e coperti finanziariamente con residui attivi del Ministero.
Debiti da non inserire nella rilevazione
- debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle scuole;
- debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l’attività;
- residui attivi ( non confondere il concetto di residuo attivo con quello di residuo passivo);
- debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro;
- debiti verso il personale;
- debiti erariali o previdenziali;
- debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012;
- debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR, FAS;
- debiti per spese di lite (spese legali, ecc…); ai relativi debiti si dovrà far fronte con la relativa ordinaria procedura;
- si ribadisce che è necessaria la validazione dei dati immessi a cura del dirigente scolastico;
Fatture per accertamenti medico legali
- le fatture non ancora pagate per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico sino al 6 luglio 2012 (giorno precedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) debbono essere segnalate purché non siano già pagate e se il relativo onere finanziario trova copertura non nella cassa bensì in residui attivi di competenza dello Stato;
- le fatture per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico dal 7 luglio 2012 in poi (giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012) non debbono essere pagate, ai sensi del citato DL 95/2012, e se in bilancio è iscritto un residuo passivo per detta voce di spesa, dovrà essere radiato. Infatti dalla citata data la spesa per accertamenti medico legali non è più a carico delle istituzioni scolastiche ed educative statali. Conseguentemente dette spese non debbono essere oggetto della rilevazione di cui trattasi;
Assenza di rilevazione
- nel caso in cui non vi siano debiti da segnalare e non ve ne siano nemmeno di precaricati, la scuola per poter chiudere la rilevazione, può inserire una fattura fittizia con i seguenti estremi:
Tipo Contratto: Appalti Storici, Ditta: va ricercato il nominativo “ASSENZA RILEVAZIONE”, Data Fattura: 31/12/2012, Numero fattura : 9999, Anno competenza: 2012, Mese da: Dicembre, Mese a: Dicembre, Causale(libera): ASSENZA RILEVAZIONE, Importo fattura: 1. Ciò consentirà di accedere alla maschera successiva, con cui sarà possibile validare la rilevazione tramite il tasto “SALVA E RILEVA”. Nella maschera successiva si potrà quindi selezionare la spunta “ASSENZA DI RILEVAZIONE” e terminare con successo la rilevazione.
Il nostro commento
Positiva la proroga, anche se si tratta di un solo giorno, e utili i chiarimenti che abbiamo sollecitato. Essi mostrano però che i problemi finanziari delle scuole restano senza soluzione.
La gestione finanziaria delle scuole è complessivamente corretta ed esse non hanno debiti fuori bilancio né hanno sostenuto spese senza averne la necessaria copertura economica. La scarsità delle risorse degli ultimi anni non ha determinato spese prive di copertura; semplicemente le spese sono state sostenute con il contributo delle famiglie o non sono state fatte.
Il pagamento dei debiti delle scuole con questo provvedimento è assolutamente marginale; non cambia la grave situazione delle scuole. Resta irrisolto i problema dei residui attivi delle scuole e permane la necessità di continuare a chiederne la copertura.