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Rinnovato il CCNL Agidae 2002-2005

Cgil – Cisl – Uil scuola, unitamente allo Snals e al Sinasca, hanno firmato con l’Agidae il CCNL 2002-2005

21/10/2002
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Il 17 ottobre u.s. Cgil – Cisl – Uil scuola, unitamente allo Snals e al Sinasca, hanno firmato con l’Agidae il ccnl 2002-2005. L’intesa raggiunta interessa circa 40 mila dipendenti, tra docenti direttivi e ata, in forza nelle istituzioni scolastiche aderenti all’Agidae disseminate su tutto il territorio nazionale negli oltre 1400 istituti.

Si tratta di un’intesa importante e positiva - apprezzata dai lavoratori in occasione delle consultazioni svoltesi nel periodo precedente la firma definitiva - non solo per via dei risultati raggiunti soprattutto sul versante economico, ma soprattutto perché l’ossatura complessiva del contratto ne esce rafforzata anche sul piano normativo.

In coerenza con quanto sancito a suo tempo dall’accordo interconfederale del luglio ’93 la parte normativa del ccnl ha una validità di quadriennale 2002-2005, mentre quella economica ha una validità biennale 2002-2003.

A) Parte economica

Come è stato sottolineato in occasione di un nostro commento all’indomani della siglatura dell’ipotesi di accordo, la novità più interessante di questo rinnovo è rappresentata dalla parte economica. Nell’arco del biennio al personale viene riconosciuto un aumento delle retribuzioni tabellari dell’8%. Un incremento decisamente superiore all’inflazione programmata - 1,7% per il 2002 e 1’3% per il 2003 - e allo stesso recupero dello scarto tra inflazione reale e inflazione programmata pari al 2,5%, così come previsto dal ricordato accordo interconfederale. Ossia gli incrementi retributivi vanno ampiamente al di là di quanto è previsto dal ricordato accordo interconfederale. Tale risultato è stato reso possibile grazie alla nostra insistenza nella conduzione della vertenza basata sulla necessità di raggiungere un reale riallineamento delle retribuzioni del personale della scuole cattoliche paritarie alle retribuzioni del personale delle scuole statali proprio per effetto dell’introduzione della legge di parità ( L.62/2000). Necessità questa recepita dall’Agidae. Gli adeguamenti tabellari vengono erogati in due soluzioni di pari importo rispettivamente con decorrenze 1 settembre 2002 e 1 settembre 2003.

A tali incrementi vanno aggiunti gli aumenti relativi al salario di anzianità che viene erogato mensilmente il 1 gennaio 2003 a tutto il personale in forza al 31 dicembre 2000. Gli importi del salario di anzianità sono pari a 25,00 euro per il I°, II° e III° livello e 30,00 euro per il IV°, V° e VI° livello. Pertanto va sottolineato che con il salario di anzianità gli aumenti economici complessivi, in termini percentuali, del personale raggiungono l’11% circa del tabellare di partenza. Un risultato che non ha precedenti nella storia delle contrattazione con l’Agidae.

A fianco a tali incrementi vanno poi aggiunti i ritocchi delle indennità riferite alle gite scolastiche, servizio fuori sede, commissioni d’esame ad esclusione della maturità ecc.

A completare il quadro per così dire economico, è stato assunto un impegno contrattuale relativo alla "progressione di carriera" ossia le parti contraenti si rincontreranno per definire i criteri applicativi di tale istituto.

Con tali aumenti, comprensivi anche del salario di anzianità, la forbice retributiva tra questo personale e quello in servizio presso le scuole statali viene ridotta in coerenza con quanto avevamo chiesto in occasione della presentazione della piattaforma.

B) Parte normativa

Sotto il profilo della normativa, la cui validità ricordo è quadriennale 1.01.2002 – 31.12.2005, sono state introdotte alcune novità di un certo rilievo.

In primo luogo vengono individuate tre livelli di contrattazione: contrattazione nazionale, contrattazione di secondo livello collocata a livello regionale e contrattazione di istituto. In modo particolare l’introduzione del secondo livello di contrattazione collocato a livello regionale rappresenta il naturale sviluppo dell’evoluzione legislativa dovuta dall’entrata in vigore del D.Lgs.112/98 e dalla conseguente assegnazione alle regioni delle risorse economiche prima erogate dal Ministero alle scuole non statali, dalla revisione del titolo V della Costituzione e dallo sviluppo delle leggi regionali sul buono scuola e diritto allo studio. Il secondo livello di contrattazione consente, a fronte dei fenomeni sopra richiamati, di contrattare ulteriori condizioni economiche più favorevoli per il personale in forza negli istituti Agidae.

Le altre novità normative introdotte riguardano il recepimento da parte nel ccnl sia dello scenario venutosi a creare con l’entrata in vigore della legge di parità scolastica sia con l’introduzione di nuove disposizioni legislative sul lavoro messe in campo dal legislatore.

In particolare nel primo caso vengono recepite dall’accordo non solo le disposizioni della L.62/2000 relativamente alla posizione contrattuale dei lavoratori in forza nelle scuole paritarie, ma anche gli orientamenti espressi dallo stesso MIUR, precisati con la cm. 46/2002. Ossia viene recepita l’intesa raggiunta nelle scorsa primavera con l’Agidae che disciplina quando come e dove è possibile utilizzare la prestazione autonoma o volontaria del personale docente ovvero di quel 25% prevista dalla legge, escludendo il ricorso a tale tipologia di prestazione per le attività di carattere curriculare.

Nel secondo caso l’ipotesi recepisce, norma e regolamenta le disposizioni legislative relative al part-time, il tempo determinato, i congedi parentali e i trasferimenti d’azienda.

Infine, sempre per quanto riguarda la normativa, sono stati migliorati alcuni istituti contrattuali come quelli relativi ai diritti sindacali (informazione e assemblea) e definite con più puntualità la classificazione distribuendo gli inquadramenti nell’area dei servizi amministrativi – tecnici - ausiliari, nell’area servizi educativi e formativi e nell’area dei servizi direttivi. Detta suddivisione ha consentito una migliore collocazione di alcune figure professionali quali le educatrici di asilo nido ed una definizione certa del loro orario di lavoro.

Nelle consultazioni dei lavoratori effettuate nei giorni antecedenti la firma è stato riconosciuto e apprezzato il lavoro unitario svolto dalle organizzazioni sindacali confederali e autonome; tale lavoro ha consentito di arrivare, in tempi più brevi rispetto al passato, al rinnovo di un ccnl sicuramente di buon livello in cui le condizioni dei lavoratori decisamente migliorate.

In allegato il testo dell’accordo.

Roma, 21 ottobre 2002

Nonno, cos'è il sindacato?

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