Riscattabili gli anni di studio per il sostegno e le Accademie
Finalmente possibile riscattare, ai fini pensionistici, il corso di studi effettuato presso le Accademie di Belle Arti da parte di quanti hanno utilizzato tale titolo per l’immissione in ruolo e riscattare il corso di studi biennale necessario per conseguire il titolo per insegnare agli alunni portatori di handicap da parte dei docenti di "sostegno".
Finalmente possibile riscattare, ai fini pensionistici, il corso di studi effettuato presso le Accademie di Belle Arti da parte di quanti hanno utilizzato tale titolo per l’immissione in ruolo e riscattare il corso di studi biennale necessario per conseguire il titolo per insegnare agli alunni portatori di handicap da parte dei docenti di "sostegno".
Con la sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000, la Corte Costituzionale affronta il tema del riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio presso l’Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore a particolari condizioni.
Il TAR Lombardia, su ricorso, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di parte del DPR1092/73 e di parte del D.L.vo 184/97 per via del mancato riconoscimento, ai fini del riscatto pensionistico, del periodo di studi compiuti presso l’Accademia di Belle Arti da parte di una insegnante.
L’insegnante aveva utilizzato il diploma di Accademia di BB AA congiuntamente ad altro diploma di II grado per l’immissione in ruolo a seguito di concorso a cattedra .
Analoga questione era stata sollevata presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, da una insegnante elementare di ruolo che svolgeva funzioni di insegnante di sostegno.
L’insegnante rivendicava il diritto al riscatto ai fini pensionistici di due anni di servizio corrispondenti alla durata del corso di specializzazione di una scuola magistrale ortofrenica.
La questione di legittimità costituzionale della normativa citata riguarda la parte in cui prevede l’ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata di corsi universitari di specializzazione e non lo prevede per il periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione ortofrenica richiesto per l’assegnazione ad un posto di sostegno.
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del DPR1092/73 e del DL.vo 184/97 "nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi presso l’Accademia di Belle Arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta al titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.