Ruolo per i riservatari non rientrati nei 1500 posti del concorso riservato
Contenuto nella legge di conversione D.L. 115 30 giugno 2005
E’ stata approvata dal Senato della Repubblica il 28 luglio 2005 la legge di conversione del Decreto Legge 115 del 30 giugno 2005 (perfezionata alla Camera il 30 luglio) che riguarda la scuola soprattutto per l’immissione in ruolo di 35.000 docenti e 5000 ata. Nel testo di legge con l’art. 3-bis vengono anche immessi in ruolo quei Presidi Incaricati che hanno partecipato senza averne titolo, per via di sospensiva del giudice, al concorso riservato ai Presidi Incaricati triennalisti, già sanati dalla legge 43 del 31 marzo 2005 (di conversione di un altro Decreto omnibus, il n.7 del 31 gennaio 2005). La misura riguarda specificamente quei Presidi Incaricati, 79 unità, già sanati dalla legge 43/2005 ma rimasti fuori dai ruoli per mancanza di posti, essendosi esauriti i 1500 posti del concorso riservato ai triennalisti.
Ad essi sarà conferito il ruolo di Dirigente Scolastico dal settembre 2006 ricavando i posti dal concorso riservato ai Presidi Incaricati previsto dalla legge 43/2005. all’articolo 6-sexies.
Di seguito il testo dell’articolo.
«Art. 3-bis.
(Concorso riservato per dirigente scolastico)
1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle Pubbliche amministrazioni, previste dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell’articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse e, per la parte residua, all’indizione del corso-concorso di cui all’articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43».
Roma, 1 agosto 2005