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Salario accessorio per i dirigenti scolastici e presidi incaricati

la Direzione Generale del personale del Miur invia ai Direttori Generali una precisazione in merito alla corresponsione delle specifiche indennità legate alle aree a rischio ai Presidi Incaricati e,

18/12/2002
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Con Nota Prot. N. 2615 del 13 dicembre 2002, la Direzione Generale del personale del Miur invia ai Direttori Generali una precisazione in merito alla corresponsione delle specifiche indennità legate alle aree a rischio ai Presidi Incaricati e, nello stesso tempo, invita le Direzioni regionali a fornire alle ex DPT (oggi Direzioni Provinciali Servizi Vari) le necessarie informazioni per permettere alle stesse la corresponsione del trattamento economico accessorio a tutti i Dirigenti Scolastici.

Poiché, come è noto, tutte le risorse in precedenza previste per il salario accessorio dei Direttori e Presidi nel Contratto della scuola sono confluite nei fondi regionali dell’Area V della Dirigenza Scolastica, anche i fondi corrispondenti alle retribuzioni specifiche delle aree a rischio hanno seguito la stessa sorte. Esse contribuiscono a determinare il budget regionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici. La complessità legata alle aree a rischio ha contribuito, insieme ad altri parametri, a determinare l’inserimento della scuola in una fascia piuttosto che in un’altra.

La Nota suddetta invita i Direttori Regionali a provvedere, attingendo ai fondi regionali dell’accessorio dei Dirigenti Scolastici per gli anni corrispondenti, a liquidare ai Presidi Incaricati il compenso legato alla gestione delle scuole collocate in aree a rischio.

Contemporaneamente il Miur coglie l’occasione per sollecitare le Direzioni Regionali a fornire alle ex DPT tutte le informazioni utili alla corresponsione delle retribuzioni di risultato operando i necessari conguagli con quanto percepito come (vecchia) indennità di direzione.
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Ecco il testo della Nota
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Uff. V

Prot. n.2615

Roma, 13 dicembre 2002
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Oggetto:contratto integrativo nazionale (C.I.N.) per il personale dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 23 settembre 2002. Scuole a rischio.

Come è noto l'articolo 42 del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, firmato il 1° marzo 2002, prevede la costituzione, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, di fondi regionali con l'insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico.
Nelle tabelle allegate al C.I.N. in oggetto sono indicate le varie risorse utilizzate per la costituzione di detti fondi.
Ciò premesso, atteso che pervengono richieste di chiarimento in ordine all'utilizzo delle risorse riportate nelle suddette tabelle e, in particolare, di quelle ricomprese nella colonna relativa a "numero delle scuole a rischio", si ritiene di dover precisare quanto segue.
Le risorse finanziarie dell'appena menzionata colonna si riferiscono a tutte le scuole a rischio comprese nella regione, indipendentemente dal fatto che a capo delle medesime vi sia un dirigente scolastico o un preside incaricato.
Pertanto, quando si andranno a definire, per ciascun anno, le risorse finanziarie da utilizzare per il trattamento accessorio dei dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e di risultato) sarà necessario sottrarre dalle risorse indicate nella colonna di cui trattasi, con automatica riduzione del fondo regionale complessivo, le somme occorrenti per la retribuzione del compenso accessorio di cui all'art. 3 del contratto nazionale integrativo del comparto scuola del 31.8.1999 ai presidi incaricati eventualmente in servizio nelle predette scuole a rischio.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell' art. 3, comma 1, del contratto integrativo nazionale che prevede che dal 1° gennaio 2001 cessa di essere corrisposta ai dirigenti scolastici ogni indennità confluita nei fondi.
In relazione a quanto sopra e tenuto conto altresì che l'art. 15, comma 3, dello stesso contratto prevede che debba essere effettuato un conguaglio tra quanto spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione e quanto percepito a titolo di indennità di direzione parte fissa e parte variabile, di cui all'art. 33, comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, si rende indispensabile che le SS.LL. forniscano per tempo alle Direzioni Provinciali - Servizi vari (ex D.P.T.), le informazioni utili per permettere ai medesimi uffici di effettuare, in sede di corresponsione del trattamento economico accessorio agli interessati, i necessari conguagli.
La presente nota è stata portata a conoscenza delle OO.SS. che hanno firmato il contratto integrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro