Scheda di primo orientamento per la contrattazione di scuola
La scheda che pubblichiamo è un utilissimo strumento di lavoro per conoscere e approfondire il ruolo delle contrattazione di scuola dal punto di vista del dirigente scolastico.
La scheda che pubblichiamo è un utilissimo strumento di lavoro per conoscere e approfondire il ruolo delle contrattazione di scuola dal punto di vista del dirigente scolastico. Questa scheda è stata curata da alcuni dirigenti scolastici della CGIL Scuola.
DAI DIRITTI SINDACALI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA
Il Contratto Nazionale della Scuola del 26 maggio 1999 ha introdotto il Contratto Integrativo di scuola.
Fino al Contratto Nazionale del 1995 l’attività sindacale coincideva con i diritti sindacali (assemblee e informazione dei lavoratori tramite l’Albo).
Con il Contratto 1995-’97 a livello di scuola si sono introdotti gli istituti contrattuali dell’informazione e dell’esame: su determinate materie si informavano le Rappresentanze Sindacali Aziendali (i delegati accreditati) e con essi si potevano prendere in esame gli argomenti di informazione per registrare le posizioni su apposito verbale.
Con il Contratto 1998-‘2001 a scuola, a partire dal 1 settembre del 2000, si fa vera e propria contrattazione di cui sono titolari il Dirigente scolastico per l’Amministrazione (il D.L.vo 59/98 lo ha individuato titolare delle relazioni sindacali) e le RSU per i lavoratori. In attesa delle elezioni delle RSU (avverranno a dicembre 2000) la contrattazione e il Contratto di scuola sarà fatto dalle attuali RSA.
A settembre del 2000, dunque, acquisita formalmente la Dirigenza e in forza delle scadenze previste dall’art. 6 del Contratto scuola, si farà trattativa e Contratto a livello delle istituzioni scolastiche.
Non si devono attendere le elezioni delle RSU per entrare nel nuovo regime : già le RSA sono titolari della trattativa.
Se sono presenti i delegati di scuola occorre immediatamente procedere con i vari passaggi e adempimenti previsti dal Contratto e dalle leggi secondo quanto tenteremo di spiegare successivamente.
LA CONTRATTAZIONE A LIVELLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIAMA UN TRATTO COSTITUTIVO DEL PROFILO DIRIGENZIALE SCOLASTICO
L’articolo 25-bis del D.L.vo 29/93, che ha riconosciuto la Dirigenza scolastica, afferma che il D.S. "è titolare delle relazioni sindacali".
Vivere con rifiuto e insofferenza tale compito sarebbe un errore radicale, perché negherebbe in radice una prerogativa costitutiva di qualsivoglia dirigenza, la rappresentanza per conto dell’Amministrazione al tavolo delle trattative.
Il Dirigente scolastico, al contrario, deve vedere nelle nuove relazioni sindacali, configurate dal Contratto scuola all’art.6, come una possibile risorsa , di coinvolgimento dei lavoratori e di risoluzione di problemi.
In passato, non essendoci altre sedi di discussione in materia sindacale, se non a livello provinciale e nazionale, nelle scuole si sono affrontate e discusse in Collegio docenti materie improprie, facendo del Collegio un luogo di difesa sindacale (dai permessi alle assegnazione delle risorse, dalle ferie all’organico). Con il 1 settembre, pur nella fatica del cambiamento e della novità, le cose incominceranno a diventare più chiare: il Collegio si dovrà occupare di progettazione didattica e pedagogica, il tavolo contrattuale si occuperà delle ricadute lavorative conseguenti alle decisioni degli Organi Collegiali.
L’atteggiamento corretto da tenere dal 1 settembre è quello della massima disponibilità al confronto e alla trasparenza: se si vuole giocare la trattativa come una risorsa e volgerla al funzionamento della scuola occorre curarla e farla decollare.
Allora occorre verificare se a scuola esiste una RSA (anche di un solo sindacato rappresentativo: CGIL CISL UIL SNAL GILDA; gli altri sindacati non hanno diritto alle RSA e alle assemblee) fino alle elezioni delle RSU.
Se esiste è bene procedere con franchezza e tempestività:
- alla convocazione della stessa (meglio se per iscritto)
- alla più ampia consegna della documentazione
-
alla fissazione di comune accordo degli incontri successivi (è bene non interferire con gli impegni lavorativi)
-
alla individuazione delle tematiche negoziali
-
alla discussione ampia e serena degli argomenti, senza fretta (se non condivisa dalla controparte).
QUALE AREA NEGOZIALE (LE MATERIE) A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’area di negoziazione a livello scolastico riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro, la prestazione lavorativa, non riguarda i contenuti tecnico-professionali che sono di competenza del Collegio.
L’articolo 6 del Contratto scuola ha individuato con chiarezza quali sono le materie oggetto di trattativa: sono quelle contrassegnate dalle lettere b), c), d), e), h), i) [di queste la d), relativa ai diritti sindacali, e la i), relativa al lavoro ATA, possono prendere a riferimento il Contratto provinciale].
Altre materie sono soggette solo a informazione preventiva o solo a informazione successiva.
Uno dei principi fondamentali (una conquista) stabiliti dal Contratto ultimo è stato quello di selezionare le materie di trattativa collocandole al livello giusto, ad un livello definito che ne ha l’esclusiva: talché, ad esempio, le assenze per malattia spettano al Contratto Nazionale, la mobilità spetta all’integrativo nazionale, le utilizzazioni al Contratto Provinciale, la distribuzione del fondo dell’istituzione alle scuole.
E’ un sano principio che evita la duplicazione delle trattative sullo stesso argomento: famosa è rimasta la questione delle visite fiscali, fissate dal Contratto Nazionale e variate addirittura dai Contratti provinciali.
Da questo principio discende che l’individuazione delle materie è atto preliminare alle trattative, e la bussola non può che essere l’art. 6 del Contratto Nazionale, pur essendo consapevoli che su alcune materie è difficile tracciare una linea chiara e netta fin dall’inizio e che sarà piuttosto l’esperienza negoziale a definire lo spazio contrattuale reale.
Ad esempio, il punto b dell’art.6 (modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF) attribuisce alla contrattazione uno spazio molto ampio, che potrebbe aggiungere ai passaggi previsti dal testo unico (art.396 DLgs 297/94) per l’assegnazione dei docenti alle classi, anche un ruolo della contrattazione, con un indubbio appesantimento della procedura.
Al contrario, non è certamente oggetto di contrattazione il comportamento del D.S. circa l’invio delle visite fiscali o le modalità di richiesta delle certificazioni (fissate dal Contratto Nazionale).
Naturalmente, nella chiarezza e con un accordo fra le parti, non si deve escludere che su alcune materie non esplicitamente oggetto di contrattazione ( es. ferie, permessi) si possa andare alla trattativa: ad esempio, che in alternativa alla fruizione delle ferie si possa scambiare fra docenti il giorno di lezione con alcuni vincoli (docenti della stessa classe o della stessa materia, entro un tempo definito, per un numero massimo di ore).
A tal proposito spetta al D.S. valutare se su questi argomenti vuole condividere la sua responsabilità con la RSA o RSU.
LA PROCEDURA CONTRATTUALE ALL’INIZIO DELL’ANNO
Se si vuol dare spazio alla trattativa sindacale, poiché in essa si individua una modalità di gestione della scuola che può contribuire all’innalzamento della qualità del servizio tramite una maggiore raggiunta funzionalità, occorre fare in modo che le decisioni assunte al tavolo contrattuale non solo non collidano con quelle assunte nelle deliberazione degli Organi Collegiali, ma intervengano, anche in termini temporali, prima delle decisioni finali del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto.
Offriamo due sequenze possibili, da agire secondo la situazione delle singole realtà.
La prima:
- Consiglio di Circolo/d’Istituto (indirizzi e scelte generali)
- Collegio dei docenti (elaborazione del POF) e Riunione informativa del personale ATA (sentito il Direttore Amministrativo) sul POF e gli indirizzi generali
- Consiglio di Circolo/d’Istituto (adotta il POF)
-Il D.S. predispone il Piano delle Attività (comprensivo anche del Piano delle attività predisposto dal Direttore Amministrativo per il personale ATA e ritenuto coerente col Pof dal D.S.)
- D.S. e RSA o RSU trattano il contratto di scuola
- il Collegio delibera il Piano delle attività
- il Consiglio delibera la ripartizione del fondo
- il D.S. conferisce gli incarichi
La seconda:
- il Consiglio detta gli indirizzi
- il Collegio elabora le linee generali del Pof e contestualmente il D.S. annuncia il piano delle attività
- il D.S. svolge la riunione col personale ATA secondo le modalità descritte
- si avvia e si conclude la trattativa
- il Collegio delibera il piano delle attività
-il Consiglio delibera la ripartizione del fondo dell’istituzione scolastica
- il D.S. conferisce gli incarichi
Considerato che almeno un terzo Collegio dei Docenti va fatto entro settembre per la designazione delle Funzioni Obiettivo, la prima sequenza è preferibile perché più distesa e meno affrettata, nel senso che nel terzo Collegio si può varare il Piano delle attività.
Si tenga presente che all’inizio del prossimo anno scolastico molte scuole saranno prive di Consiglio di Istituto perché nate da fusioni in seguito al Piano di dimensionamento ottimale: in questo caso le procedure sono snellite dal fatto che al posto del Consiglio vi è una sola persona, il Commissario straordinario nominato dal Provveditore.
Le materie di informazione vanno comunicate, d’accordo con la controparte, prima dell’assunzione delle decisioni, indipendentemente dai tempi della trattativa.
CHI SIEDE AL TAVOLO DELLA TRATTATIVA DI SCUOLA ?
Fino al dicembre del 2000, prima delle elezioni delle RSU, le controparti sono il D.S. da un lato e le RSA dall’altro.
Le RSA sono i delegati accreditati da CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA, cioè i Sindacati maggiormente rappresentativi, perché altri Sindacati non possono designare delegati e non possono indire assemblee: il tavolo sindacale può essere rappresentato solo da quei delegati i cui Sindacati provinciali hanno comunicato alle scuole il nominativo del delegato (anche se esso è stato eletto dai lavoratori di scuola non può essere riconosciuto come interlocutore dal D.S. se non perviene la comunicazione scritta dal Sindacato di appartenenza). Da questo riconoscimento formale deriva, fino alle elezioni delle RSU, che i Sindacati provinciali non possono intervenire al tavolo di scuola e deriva che il D.S. non ha l’obbligo di avvisare i Sindacati provinciali.
La rappresentanza dell’Amministrazione può essere composta dal solo D.S. oppure dal D.S. e da altri suoi Collaboratori da lui designati.
Esempio consigliato di tavolo di parte pubblica a livello di scuola: Dirigente Scolastico, Responsabile Amministrativo, Vicario o altro Collaboratore, esperto interno (da pagare eventualmente con il fondo) o esterno (si può ricorrere all’assistenza di un altro Dirigente scolastico).
Dal dicembre del 2000 (ad elezione RSU avvenuta), le controparti sono il D.S. e le RSU.
Le RSU sono composte dai tre lavoratori eletti (docenti o Ata) e la parte pubblica come già detto sopra.
In questa sede possono intervenire i rappresentanti provinciali dei sindacati firmatari del Contratto Nazionale (quindi la Gilda non può partecipare) in quanto vogliono essere garantiti che il Contratto di scuola non sia in contrasto con il Contratto Nazionale: in questo caso, dopo le elezioni delle RSU, il D.S. deve avvisare i Sindacati firmatari del Contratto anche se fra i lavoratori RSU non vi sono iscritti di questi Sindacati.
La delegazione di parte pubblica può essere composta come sopra detto per le trattative con le RSA.
I rappresentanti sindacali provinciali e gli esperti non possono prendere la parola: gli uni perché possono intervenire solo in caso di mancato rispetto del Contratto Nazionale, gli altri perché non sono titolari ma solo consulenti.