Scissione dell’IVA: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle entrate e del MIUR
L’Agenzia esclude i pagamenti effettuati con scontrino o ricevuta fiscale, evita sanzioni per errori commessi finora. Il MIUR chiarisce che occorre attendere un codice tributo.
La Circolare 1/E del 9 gennaio 2015 emanata dall’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al pagamento diretto dell’IVA rispetto all’imponibile (art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015) da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La Circolare specifica che la ratio del provvedimento va inquadrata nella lotta all’evasione e alle frodi per cui i soggetti pubblici soggetti al provvedimento non sono solo quelli espressamente nominati nell’articolo 17 ter del DPR 633 del 1972 ma sono da intendere quelli individuati con circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e dal parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001 (fra questi le scuole).
Si chiarisce inoltre che sono escluse dalla scissione dell’IVA le minute spese (le cosiddette spese con fondo economale) e comunque le spese effettuate con scontrino o ricevuta fiscale.
I versamenti eventualmente effettuati col vecchio sistema prima dell’emanazione della Circolare del 9 febbraio non saranno soggetti a sanzione.
Nel frattempo la Direzione generale delle Risorse Umane e Finanziarie del MIUR ha inviato a tutte le scuole una ulteriore Nota datata 9 gennaio in cui si chiarisce che “le istituzioni scolastiche potranno effettuare il versamento dell'imposta divenuta esigibile non appena l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il relativo codice tributo”. E, dunque, contrariamente a come si lasciava intendere in una precedente Nota, non vale più la scadenza del 15 febbraio per i primi versamenti in quanto si deve rimanere in attesa che l’Agenzia fornisca il suddetto codice.