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Scuola: Finanziaria, organici di sostegno ed integrazione degli alunni disabili

Il testo della finanziaria in discussione al Senato ed i pareri, le sentenze, i documenti ed i problemi che si dovranno affrontare.

07/12/2006
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Con la pubblicazione del disegno di legge sulla finanziaria 2007 dalle scuole sorgono domande sul futuro dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.

Il testo della disegno di legge, il cui iter non è ancora concluso, fa sorgere infatti domande sugli organici di sostegno e sulla certificazione con cui si accolgono gli alunni.

Per quanto attiene gli organici il testo dell’emendamento approvato dalla commissione cultura del Senato, se resterà invariato nei successivi passaggi, introduce una positiva novità infatti, pur conservando l’obiettivo di rivedere i parametri (il vecchio rapporto 1:138) con un decreto successivo, afferma il principio che l’organico di diritto dei docenti di sostegno venga comunque rideterminato “ in misura corrispondente all’80 per cento del numero complessivo dei docenti di sostegno in servizio nell’anno scolastico 2006-2007”.

Questo comporterà quindi una stabilizzazione dei posti di sostegno, aumentandone la percentuale finora assegnata nell’organico di diritto (che corrispondeva a poco più del 50% dei posti necessari) e rappresenta sicuramente una scelta importante per l’integrazione dei ragazzi disabili.

La norma, tra l’altro corrisponde ad una precisa indicazione del Consiglio di Stato che, sugli organici, in particolare sui posti in deroga (quasi l’altra metà dei posti necessari, quelli assegnati con l’organico di fatto) aveva sostenuto che:

  • L’autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni solo in presenza di certificazione attestante lo stato di particolare gravità ridurrebbe l’autonomia personale dei singoli e, pur trattandosi esattamente di quanto il governo precedente avrebbe voluto con la legge finanziaria, il Consiglio esprime “forti dubbi di legittimità costituzionale” della norma.

  • Se la legge aveva fissato nel rapporto 1:138 l’organico di diritto questo rappresentava solo una palese previsione statistica e in quanto tale poteva essere contraddetta dalle concrete situazioni territoriali in cui il diritto all’integrazione va comunque assicurato: in sostanza l’integrazione non può essere casuale, determinata dal luogo in cui si nasce.

E’ evidente che la decretazione successiva, di cui parla la finanziaria, non potrà certo ignorare il parere del Consiglio di Stato, e dovrà assumere i principi e gli orientamenti espressi da tanti giudici sul diritto pieno all’integrazione, sul fatto che ogni regola che non lo assicuri e crei disparità nell’assegnazione delle ore di sostegno è inaccettabile, tanto da sollevare dubbi di legittimità costituzionale.
I dati dell’anno in corso, recentemente comunicati dalla amministrazione scolastica ci dicono che gli studenti disabili nelle nostre scuole sono 172.114 e gli insegnanti di sostegno sono 86.447.

Sulla certificazione, invece, come sappiamo è stato approvato il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Il decreto, emanato in un lungo percorso temporale, viste le competenze regionali in materia di sanità ed istruzione, è stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato che ha riportato le procedure nei corretti confini istituzionali ed è accompagnato anche dalle raccomandazioni espresse dalla commissione cultura del Senato, riassumibili in tre punti:

1. che il Governo coinvolga nella fase della individuazione delle risorse necessarie tutti i soggetti che hanno “specifiche responsabilità e competenze“ in materia di integrazione;
2. che si assicuri “ un maggior coordinamento degli interventi a favore degli alunni in situazione di handicap, in un'ottica sistemica”.
3. che il Governo assicuri, visto il principio di “gravità dell’handicap contenuto nella legge finanziaria che origina il decreto, “ un adeguato sostegno anche agli alunni con disabilità di minore gravità, onde favorire lo sviluppo delle loro potenzialità.".

Tre raccomandazioni importanti e significative perché profondamente ispirate alla “filosofia” della legge 104/92, sicuramente la legge culturalmente più avanzata sull’integrazione.

Anche in questo caso quindi il parere del Consiglio di Stato rappresenta un punto di riferimento per gli atti successivi, infatti il Consiglio ha affermato con nettezza che il procedimento di accertamento sanitario dell’handicap va considerato “livello essenziale” perché va assicurato omogeneamente su tutto il territorio nazionale e deve essere coerente con la Legge 104/92, che detta principi fondamentali garantiti dalla Costituzione negli articoli 3 (la pari dignità e la rimozione degli ostacoli), 4 (il diritto al lavoro), 34 (l’obbligo all’istruzione), 35 e 38 (la formazione).

“In tale quadro- precisa- le modalità di individuazione dei soggetti con handicap, lungi dal costituire un argomento puramente amministrativo, segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull’intero territorio nazionale…”.

In sostanza, poiché l’accertamento deve assicurare diritti fondamentali della persona non possono esserci comportamenti difformi tra le diverse regioni.

Ha poi sostenuto che l’accertamento sanitario, nei termini posti dalla legge finanziaria 2002, si dovrebbe limitare alla sola integrazione scolastica e questo creerebbe problemi dato che esso ha valore per tutte le prestazioni dovute al cittadino disabile, anche adulto.
Sarebbe quindi impossibile pensare ad accertamenti differenziati per tipo di prestazioni e, di conseguenza, l’accertamento deve avere valore per riconoscere tutti i diritti.

Le Regioni avevano proposto anche di cancellare dal testo la individuazione delle ore di assistenza educativa che deve essere fornita. Anche in questo caso il Consiglio conviene con le Regioni che l’assistenza rientra tra le competenze esclusive degli enti locali che non possono essere limitate dall’amministrazione scolastica, anzi, poiché l’assistenza è un supporto fondamentale dell’integrazione (come prescrive la legge 104!) è necessario, ai vari livelli, il confronto e la stipula di intese locali per realizzare integrazione.
FLC CGIL ritiene che la decretazione successiva per la definizione dei “nuovi parametri” debba assumere tali autorevoli orientamenti ponendo fine, prima di tutto, alla drammatica condizione di tanti genitori che, dopo i tagli morattiani, hanno dovuto praticare il ricorso alla magistratura per ottenere le ore di sostegno.

Ricorsi, val la pena sottolinearlo, in cui l’Amministrazione è stata sempre condannata riconoscendo il diritto alla piena integrazione scolastica degli alunni disabili, perché garantito dalla Costituzione, come precisato dalla Corte Costituzionale e considerato, in quanto tale, non riconducibile alle esigenze di bilancio addotte dall’Amministrazione scolastica in difesa dei tagli.

Dopo l’approvazione della finanziaria il Ministro dovrà predisporre un decreto impegnativo, mentre a livello locale gli Enti locali tutti, per le loro specifiche competenze, dovranno ridefinire o “rinverdire” gli accordi di programma necessari a garantire l’intergrazione.

Roma, 7 dicembre 2006