Scuola. Il nuovo esame di stato al via
Più serietà e legalità al titolo di secondaria superiore, ma anche molte contraddizioni nel nuovo testo di legge
La Camera dei Deputati ha approvato la riforma dell’esame di Stato, che quindi riproduce pari pari il testo già passato al Senato.
I tempi in cui ciò è avvenuto consentono di partire già da quest’anno scolastico. Il testo prevede infatti che la legge entri in vigore l’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che già per questo anno scolastico siano adottate le misure transitorie relative alla valutazione dei crediti, misure che, per il momento, non possono essere modificate, altrimenti si pregiudicherebbe l’andamento scolastico degli alunni.
Ricordiamo i punti salienti delle nuove norme:
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le commissioni saranno formate da non più di 3 commissari esterni, 3 interni e 1 presidente (esterno);
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a ogni commissione non saranno assegnati più di 35 candidati: commissari esterni e presidente copriranno due commissioni;
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i compensi saranno contrattati in sede di rinnovo del CCNL (fatta salva, eventualmente, la prima applicazione);
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la prima e la seconda prova scritta saranno stabilite dal Ministero, la terza viene restituita alle scuole;
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la seconda prova negli istituti tecnici professionali e artistici potrà anche essere tecnico-laboratoriale;
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l’Invalsi offrirà modelli di terza prova e utilizzerà le prove per valutare le competenze acquisite;
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il consiglio della classe terminale dovrà approvare o non approvare l’ammissione dell’alunno:
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il candidato dovrà aver “reso” tutti i debiti accumulati (norma non in vigore per quest’anno e per il prossimo);
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i punteggi saranno 25/100 per il credito scolastico, 45/100per le prove scritte e 30/100 per il colloquio;
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la commissione potrà integrare per un massimo di 5 punti il voto finale fino ai 100/100 e dare la lode ai candidati che ottengono i 100/100 senza integrazioni;
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la possibilità di anticipare di un anno l’esame sarà riservata a chi avrà al penultimo anno 8/10 in tutte le discipline essendo stato promosso con la media dei 7/10 nei due anni precedenti;
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i candidati esterni non potranno superare il 50% dei candidati interni;
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i candidati esterni potranno svolgere gli esami anche presso le scuole paritarie, ma senza eccedere il numero delle commissioni assegnate per le classi attivate;
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i candidati esterni dovranno sostenere un esame di idoneità anche per l’ammissione e dovranno possedere la residenza nella località dell’istituto scelto;
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il governo ha una delega per i percorsi di orientamento post secondario e il raccordo scuola università, per la valorizzazione delle eccellenze nei passaggi all’università attraverso punteggi di accesso e borse di studio.
Come già più volte detto, la FLC Cgil condivide la restituzione all’Esame di Stato delle sue prerogative di serietà e di legalità. In particolare la istituzione delle commissioni esclusivamente interne ad opera del Ministro Moratti rischiava di pregiudicare, oltre che la credibilità, anche il valore legale del titolo di studio. E’ perciò buona cosa che si sia tornato al 50% di commissari interni e di commissarie esterni.
Così come sicuramente si sono rafforzati alcuni aspetti di legalità e trasparenza sia nei confronti delle scuole non statali che dei candidati privatisti esterni. Ma mentre nei confronti del corpo studentesco il rigore appare fin troppo inflessibile, non altrettanto può dirsi della coerenza rispetto alle scuole paritarie: lasciare che i candidati esterni possano essere esaminati lì, con tanto di esami preliminari, vuol dire di fatto affidare un esame di Stato a esaminatori non di Stato.
Allo stesso modo elementi di ambiguità si innestano su temi delicati come quelli delle valutazioni Invalsi: mentre da un lato si restituisce all’autonomia delle scuole la terza prova (e ricordiamo tutti l’enfasi posta a suo tempo dal Ministro Fioroni su questa scelta), dall’altro lato si riparla di un Invalsi che userà le prove per valutare gli studenti (e di conseguenza, attraverso loro, le scuole).
Infine le disposizioni attuative non potranno fare a meno di misurarsi con la fase transitoria dei punteggi relativi ai crediti pregressi, che, se non opportunamente interpretata, potrebbe comportare per la valutazione degli studenti un massimo ordinario di 95/100 anziché di 100/100.
Da ultimo vale la pena di sottolineare la nuova incombenza che compete alla contrattazione nazionale nell’ambito del rinnovo del contratto collettivo: la determinazione dei compensi. Una incombenza che potrebbe già essere sperimentata nelle prossima apertura di trattativa, evitando così la gestione provvisoria unilaterale, con la consapevolezza che la misura richiederà adeguate risorse aggiuntive.
Roma, 20 dicembre 2006