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Scuola: integrazione alunni diversamente abili. Illegittima l'assegnazione di due alunni alla stessa classe

Viola l'art. 10 del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 (prevede un solo disabile per classe) l'amministrazione scolastica che assegna due alunni diversamente abili alla stessa classe (sentenza del TAR Lazio n. 9926 del 10 ottobre 2007).

12/11/2007
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Sono sempre più numerose le condanne dell’amministrazione scolastica che nella formazione delle classi segue la logica dei tagli imposta dalle diverse finanziarie e non rispetta il diritto allo studio degli alunni, in particolare, di quelli svantaggiati.

Sull’argomento, pubblichiamo la sentenza del TAR Lazio - Roma sez. III Quater - del 10 ottobre 2007 n. 9926 che, ribadisce la piena vigenza e applicabilità del primo periodo dell’art. 10 del D.M. 3 giugno 1999 n. 141 laddove pone la regola per cui in una classe non vi può essere più di un alunno diversamente abile. Infatti, la presenza di più alunni svantaggiati, può essere prevista solo in via eccezionale.

Questa ipotesi non ricorreva secondo il Tar del Lazio che ha esaminato il ricorso dei genitori di alunno autistico il cui figlio era stato inserito in una classe dove era presente un altro alunno diversamente abile.

Roma, 12 novembre 2007