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Scuola. La Camera approva il decreto legge sull'avvio dell'anno scolastico. Dal 17 ottobre inizia la discussione al Senato

Approvato con modificazioni il testo del decreto legge 147/07.

10/10/2007
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Lo scorso 3 ottobre la Camera ha approvato con modificazioni il testo del decreto legge 147/07, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008”.

Il nuovo testo, che ha assunto il numero 1829, è stato trasmesso al Senato il 4 ottobre e, dopo l’assegnazione alle varie Commissioni, ha iniziato il suo iter. La discussione in Aula è calendarizzata per il prossimo 17 ottobre (il termine per la conversione in legge scade il 6 novembre). Di seguito le principale novità.

Positiva ed importante la novità che riguarda il ripristino del tempo pieno: si richiama l’art. 130 del DL.vo 297/94 e si sopprime il riferimento alle limitazioni del decreto legislativo 59/04 (Moratti).
Inoltre, i diversi ministeri competenti in sede di Conferenza unificata dovranno trovare un’intesa finalizzata al definire un piano triennale di interventi per incentivare e sostenere l’incremento dell’offerta di classi a tempo pieno da parte delle scuole, con un’attenzione alla qualità del modello di tempo pieno anche in relazione alle esigenze del sostegno e dei minori immigrati.
E’ indispensabile che queste importanti modifiche siano sostenute nella loro attuazione dalle dovute ed adeguate risorse finanziarie.

Per i Commissari degli esami di Stato sono stati rivisti i limiti che passano da 178.200.000 a 183.000.000. certamente positiva anche questa modifica, ma resta molto critico il nostro sul fatto che questo incremento viene reperito attingendo da fondi stanziati per la scuola (innalzamento dell’obbligo di istruzione e innovazioni tecnologiche di supporto all’attività didattica).

Sul trasferimento per incompatibilità ambientale: positivo che non si individui soltanto il giudizio delle famiglie come indicatore per affermare l’incompatibilità ambientale richiamando quanto previsto da una Direttiva della Commissione Europea circa le garanzie del giusto processo.
Il Dirigente scolastico, può disporre la sola sospensione dal servizio, che è adottata dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, sentito il collegio dei docenti. Positivo il ripristino dell’obbligatorietà per il Dirigente scolastico di acquisire il parere del Collegio dei docenti.
Nel caso in cui, invece, si presentino condizioni di urgenza, il Dirigente scolastico può adottare la sospensione dal servizio.
Ma, pur apprezzando la giusta precisazione circa i “ …gravi fattori di turbamento dell’ambiente…” che diventano …” gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente…” (nei quali, viene esplicitato, non rientrano la libertà di insegnamento e l’orientamento sessuale), troviamo contraddittorio che non sia prevista la stessa obbligatorietà nel sentire il parere del Collegio dei docenti: la modifica cita infatti… ” senza sentire il Collegio dei docenti.., ”.
Sull’art. 2 auspichiamo che il lavoro delle Commissioni e dell’Aula del Senato trovi la migliore convergenza per modificare taluni aspetti inseriti sull’onda di una accesa campagna mediatica contro il personale del pubblico impiego in generale e della scuola in particolare.
Riteniamo, inoltre, che la discussione al Senato debba anche tenere conto di quanto previsto dall’art. 91 dell’ipotesi di contratto sottoscritta lo scorso 7 ottobre che, al comma 2 prevede: “ Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia”.

Sulle supplenze dei collaboratori scolastici quanto stabilito dal decreto, e modificato dalla Camera, ci sembra superato dopo la sottoscrizione dell’ipotesi del contratto del 7 ottobre u.s., infatti, con l’innalzamento del titolo di accesso viene meno l’obbligo di assunzione dalle liste di collocamento in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto.

Bene le precisazioni sulle retribuzioni per il personale supplente in congedo per maternità ma, dobbiamo ancora una volta sottolineare che, a tutt’oggi, alle dichiarazioni del ministero non sono seguiti i fatti: le lavoratrici sono ancora senza stipendio!

Comunicazione ai centri per l’impiego. Tempi più distesi per le scuole (10 giorni) per comunicare l’attivazione/variazione dei contratti individuali di lavoro. Cancellate le multe date ai dirigenti scolastici che non avevano fatto le comunicazioni nei tempi (24 ore) previsti dall’art. 1, comma 1180 della finanziaria.

Roma, 10 ottobre 2007