Scuola non statale. Firmata l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2006/2009 FISM
L’accordo, siglato il 26 ottobre 2007 da FISM, FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS prevede a regime, nel quadriennio contrattuale, aumenti economici ben al di sopra dell’inflazione programmata
L’accordo, raggiunto nella serata del 26 ottobre u.s. tra FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS con la FISM, prevede a regime, nel quadriennio contrattuale, aumenti economici ben al di sopra dell’inflazione programmata. Migliorata anche la parte normativa. Sono interessati all’intesa il personale docente, educativo ed ata in servizio nelle scuole dell’infanzia e negli asili nidi aderenti alla federazione. Ora la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori per la definitiva approvazione dell’ipotesi di accordo.
1. Il contesto
Si è conclusa nel migliore modo possibile la lunga e travagliata vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale docente, educativo e ata in forza nelle istituzioni scolastiche ed educative aderenti alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), associazione datoriale di ispirazione cristiana.
La firma dell’Ipotesi di accordo del 26 ottobre u.s. tra le OO.SS. sindacali della scuola e questa associazione datoriale rappresenta, infatti, la sintesi e l’approdo di un negoziato iniziato con la presentazione della piattaforma rivendicativa, nella lontana primavera del 2006, che nel suo dipanarsi ha visto consumarsi anche momenti di scontro dove si è sfiorata, in più di una circostanza, la rottura definitiva a causa delle distanze tra le richieste sindacali e le offerte padronali.
Prima di entrare nel merito dell’accordo è opportuno ricordare che le istituzioni scolastiche ed educative della FISM (circa 8000) sono diffuse in tutto il territorio nazionale e offrono servizi all’infanzia e alla prima infanzia (zero - sei anni) nell’ambito di un sistema integrato che va dalla scuola materna paritaria e dagli asili nido fino alle ludoteche, asili condominiali, centri estivi e colonie, privatamente e in convenzione con gli enti locali. Si tratta di piccole e piccolissime realtà connotate da un numero di dipendenti per lo più inferiore ai 15 addetti dove i processi di sindacalizzazione sono complicati e difficili proprio per via di questa loro peculiarità.
2. Quadriennio economico e normativo
Anche per quanto riguarda il ccnl Fism, dopo quello firmato con l’Agidae, si è addivenuti alla opportunità di rinnovare per il quadriennio 2006/2009 non solo la parte normativa ma anche quella economica.
Si tratta, come abbiamo avuto modo di evidenziare, di una scelta innovativa, coraggiosa e in controtendenza con la tradizionale impostazione contrattuale dovuta soprattutto al ritardo accumulato nel rinnovare il contratto scaduto il 31 dicembre 2005 e alla prospettiva di aumenti economici a regime complessivamente di gran lunga superiori al tasso di inflazione programmata e al recupero dello scarto con l’inflazione reale nel quadriennio.
Non può sfuggire, infatti, che i lavoratori, circa 35 mila, in forza nelle scuole e nelle istituzioni educative Fism sono da 22 mesi senza contratto e che le loro retribuzioni hanno avuto, in questo periodo, solo l’incremento legato all’erogazione da parte dei datori di lavoro dell’indennità di vacanza contrattuale, per giunta parziale.
Come pure non può sfuggire il fatto che in questo modo è stato portato a casa, in maniera anticipata, anche il secondo biennio economico aggirando così l’attuale difficoltà di contesto che oggi vive il mondo del lavoro privato e pubblico nel rinnovare i contratti collettivi nazionali.
Nell’arco del periodo di vigenza del CCNL 2006/2009 le retribuzioni iniziali tabellari di un insegnante di scuola dell’infanzia, inquadrato nel VI° livello e che rappresenta quello più consistente in termini numerici, avranno un incremento a regime del 17,17% ovvero pari a 200 euro mensili. A ciò va aggiunto una rivalutazione del salario di anzianità elevato a 31 euro sia per i 6 scatti biennali che per i 3 quadriennali. Inoltre nell’ipotesi viene prevista una perequazione degli scatti di anzianità con una loro rivalutazione per quelli maturati nel periodo che va dal 1986 al 1990.
3. La parte economica
Per quanto riguarda gli altri livelli di inquadramento gli incrementi retributivi tabellari e il valore del salario di anzianità sono stati incrementati mantenendo inalterato in percentuale le attuali differenze parametrali. Cosicché, sempre a regime, gli aumenti saranno i seguenti:
Liv I° 174 euro mensili, Liv. II° 180,5 euro mensili, Liv. III° 181 euro mensili, Liv. IV° 187 euro mensili; Liv. V° 197 euro mensili, Liv. VI° 200 euro mensili, Liv. VII° 220 euro mensili e Liv. VIII° 224 euro mensili.
Gli aumenti sono suddivisi in tre tranches così scaglionate: 1 settembre 2007, 1 settembre 2008 e 1 settembre 2009 nella misura degli importi previsti all’art. 35 dell’accordo. Il periodo intercorrente da aprile 2006 ad agosto 2007, rimane coperto dalla indennità di vacanza contrattuale così come prevista dal CCNL. Ovviamente tale indennità viene riassorbita dagli aumenti contrattuali.
Gli aumenti così definiti, benché spalmati nell’arco di vigenza quadriennale del contratto, determinano un incremento notevole delle retribuzioni e riducono il differenziale esistente con le retribuzioni di ingresso erogate al personale della scuola statale. Tutto questo in piena coerenza con gli obiettivi fissati in piattaforma.
4. La normativa
Anche sotto il profilo normativo ci sono delle novità di rilievo. Viene confermata di fatto l’ossatura contrattuale preesistente, limitando in maniera diffusa i processi di precarizzazione di cui alla legge 30 e introducendo alcuni interessanti miglioramenti.
Innanzi tutto viene ampliato il diritto di svolgere, in orario di lavoro, assemblee anche fuori sede di lavoro ovvero viene prevista la possibilità di convocare assemblee territoriali da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto previo accordo con gli organi provinciali della Fism di riferimento.
Contemporaneamente viene rafforzato il secondo livello di contrattazione a livello regionale e di luogo di lavoro individuando e allargando le materie oggetto di contrattazione integrativa.
Sul versante della lotta al lavoro sottopagato e irregolare, presente soprattutto nel sud d’Italia, viene prevista la possibilità di stipulare accordi di emersione finalizzati alla regolamentazione dei rapporti di lavoro in quelle realtà ove il CCNL non viene applicato nella sua completezza con particolare riferimento alle dinamiche retributive e agli inquadramenti.
Sul versante della lotta alla precarizzazione dei rapporti di lavoro viene meglio declinato e disciplinato il ricorso al lavoro a tempo determinato riducendo fortemente il cosiddetto “ causalone” previsto dal D.Lgs 368/2001, limitandone l’uso solo ai casi previsti dal contratto e comunque contingentandone il numero.
Viene confermata la residualità dell’utilizzo del lavoro a progetto, in collaborazione e volontario limitandolo ad una dimensione temporale ben definita, all’occasionalità e solo per le attività non contemplate tra le qualifiche e i profili professionali previsti dal CCNL.
Viene disciplinato l’apprendistato professionalizzante sulla base degli accordi a suo tempo definiti rimodellato secondo le recenti novità introdotte dalla legislazione e dalle recenti disposizioni amministrative escludendo che tale ricorso possa avvenire per l’attività di docenza ed educativa.
Viene reso più esigibile l’istituto del completamento d’orario per il personale docente.
Viene precisato che il personale docente della scuola dell’infanzia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e al di fuori delle ferie ordinarie può essere chiamato in servizio solo per attività connesse all’attività di docenza. Le ore non svolte durante i periodi di sospensione dell’attività didattica non sono soggette ad alcuna forma di recupero da parte del personale né possono essere imputabili a ferie. Si pone, così, fine ad una serie di abusi da parte dei datori di lavoro che avevano interpretato le norme contrattuali a loro esclusivo vantaggio.
Viene prevista la possibilità per il personale Ata, su esplicita richiesta del lavoratore, di convertire le ore di straordinario in altrettanti permessi retribuiti da godere in corso d’anno anche in maniera cumulata.
Vengono allargati alcuni diritti. Viene differenziata in maniera puntuale la malattia dall’infortunio sul lavoro, escludendo quest’ultimo, come pure le assenze dovute alle gravi patologie, dal computo del periodo di comporto; vengono previsti i permessi aggiuntivi per cure mediche per i lavoratori con una invalidità superiore al 50%.
Vengono rafforzati gli istituti relativi al diritto allo studio, alla crescita professionale, alla formazione e all’aggiornamento.
Infine per quanto riguarda la previdenza complementare viene ribadita la scelta di “Previfonder” come da accordo stipulato a suo tempo.
5. La consultazione
A conclusione di questa breve analisi riteniamo che l’intesa raggiunta con la Fism rappresenta un risultato decisamente positivo non solo perché conclude, nel modo migliore possibile, una vertenza aperta da molti mesi, ma perché rafforza in maniera incontrovertibile il contratto collettivo nazionale individuato come il momento centrale nell’affermazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati in un settore, quello relativo dei servizi all’infanzia e alla prima infanzia, fragile e soggetto a forme di deregulation.
Ora la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori che dovranno valutare i risultati raggiunti nell’ipotesi di accordo. Questi saranno chiamati ad esprimere il loro giudizio di merito in occasione della consultazione che si svolgerà con assemblee unitarie anche territoriali in orario di servizio dal 5 novembre al 12 dicembre 2007. E’ prevista per il 14 dicembre p.v. la firma definitiva dell’accordo.
Come più volte abbiamo avuto modo di dire soprattutto in occasione della presentazione delle piattaforme, il consenso dei lavoratori alla firma definitiva dell’accordo per una organizzazione sindacale come la FLC Cgil è fondamentale.
Nei prossimi giorni verranno stabilite con le altre organizzazioni sindacali le modalità di consultazione della categoria. Ovviamente l’ipotesi di accordo dovrà essere valutata e approvata dagli organismi dirigenti delle singole organizzazioni sindacali e pertanto, per quanto ci riguarda, verrà sottoposta al giudizio del Comitato Direttivo e della Struttura di Comparto della Scuola non Statale.
Roma, 31 ottobre 2007