Scuola non Statale. Mercato del lavoro: le nuove norme per le collaborazioni e il lavoro parasubordinato
La legge finanziaria ha introdotto una serie di novità per il lavoro atipico. Si tratta di una serie di interventi tesi a migliorare le condizioni lavorative di un numero rilevante di lavoratrici e di lavoratori soprattutto giovani. Il fenomeno coinvolge anche i settori privati della conoscenza nella loro totalità. Il quadro dei nuovi obblighi e delle nuove aliquote.
Nei settori privati della conoscenza – scuola non statale, formazione professionale, accademie e conservatori, università non statali, fondazioni universitarie, ricerca privata ecc. – il ricorso al lavoro non standard è ampiamente diffuso e utilizzato, nella maggior parte dei casi, in sostituzione del tradizionale lavoro subordinato e a tempo indeterminato. Addirittura nelle realtà produttive in cui è assente un contratto collettivo di riferimento l’uso illegittimo del lavoro parasubordinato e autonomo nelle sue varianti (collaborazioni continuative a progetto con o senza partita iva, mini co.cc.co, lavoro occasionale, lavoro in partecipazioni ecc.) interessa la quasi totalità del personale utilizzato dall’impresa o dall’ente gestore.
A differenza di quanto accade nei comparti pubblici della conoscenza, le ragioni che inducono enti e imprese, con o senza fini di lucro, a ricorrere al lavoro parasubordinato sono dettate, per lo più, dalla possibilità di poter utilizzare forza lavoro a basso costo e, contestualmente, avere ampi margini di flessibilità garantite da queste particolari tipologie contrattuali. Insomma, come è stato più volte denunciato, ci troviamo di fronte ad una nuova forma di sfruttamento, tutta italiana, di lavoratrici e di lavoratori che colpisce per lo più le giovani generazioni.
Per far fronte all’emergenza precariato, che nei settori del lavoro privato ha assunto connotati preoccupanti, sono state introdotte in finanziaria 2007, nell’ambito della lotta al lavoro irregolare e sommerso, una serie di norme tese a rendere il lavoro “parasubordinato”, nelle sue varie articolazioni, più vincolato e meno conveniente, in termine di costi, da parte delle aziende e tese ad ampliare il sistema delle tutele del lavoratore.
Oltre a quelli relativi ai processi di stabilizzazione delle prestazioni coordinate e continuative e a progetto le cui scadenze sono fissate al 30 aprile 2007, la legge finanziaria ha previsto nuovi interventi in materia previdenziale e miglioramento delle tutele per i lavoratori con rapporti di lavoro non standard.
In particolare segnaliamo che: a) l’incremento dell’aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico viene fissata nella misura del 23%, senza che tale aliquota possa determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento della aliquota; b) i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro e che devono tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento; c) ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilabili iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e di altre forme previdenziali obbligatorie, compete un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto e comunque non inferiore a 20 giorni; d) ai collaboratori a progetto e alle categorie assimilabili, che abbiano titolo all’indennità di maternità (anche nel caso di adozioni o ingresso in famiglia), è corrisposto a partire dal 1 gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi nell’arco del primo anno di vita del bambino pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità; e) per le altre tipologie di parasubordinati l’aliquota contributiva è elevata al 16%.
Infine va segnalato il disposto, sempre contemplato in finanziaria, che obbliga il datore di lavoro (committente), pubblico e privato che sia, di comunicare, entro le 24 ore del giorno che precede l’inizio del rapporto, al centro per l’impiego competente per territorio ove è ubicata la sede di lavoro. Tale obbligo interessa come disposto dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro del 14.02.2007 interessa, oltre ai rapporti di lavoro di natura subordinata, tutte le prestazioni autonome coordinate e continuative e a progetto, i soci lavoratori di cooperativa, l’associazione in partecipazione con rapporto lavorativo e i tirocini formativi e di orientamento.
Al fine di agevolare la lettura delle norme sopra ricordate abbiamo ritenuto utile pubblicare la tabella elaborata e predisposta dalla DPL di Modena in cui vengono riassunti tutti gli obblighi e le novità di legge relativi al lavoro parasubordinato.
Roma, 18 aprile 2007