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Scuola: Per il Consiglio di Stato il diritto di difesa prevale sulla riservatezza. Accesso agli atti consentito agli esposti ed alle istanze nei procedimenti disciplinari

Il Consiglio di Stato ha affermato un importante principio: ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce

12/09/2007
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Con la sentenza che pubblichiamo, il Consiglio di Stato ha affermato un importante principio: ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o disciplinare, non potendo l’amministrazione scolastica e l’amministrazione pubblica in genere, procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss’anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria.

Nella specie, una docente aveva richiesto al Dirigente Scolastico il fascicolo dei rapporti informativi resi da studenti minorenni, genitori e docenti relativi a fatti accaduti nell’a.s. precedente a seguito dei quali vi era stata un’ispezione del Ministero dell’Istruzione nei suoi confronti. Il Dirigente Scolastico, presa visione del pertinente fascicolo, aveva constatato che in esso vi erano i nominativi degli alunni minorenni, dei genitori e dei colleghi che avevano esposto i fatti descritti nel ricorso in esame e, pertanto, aveva risposto alla richiesta di accesso in modo interlocutorio, essendo in attesa di un parere legale in quanto nutriva perplessità sul concedere detti documenti. Successivamente, il medesimo Dirigente, ricevuto il richiesto parere legale, aveva negato alla docente il diritto di accesso; contro detto provvedimento di diniego la docente aveva proposto ricorso ex art. 25 legge n. 241/1990, al T.a.r. del Lazio, il quale, con la sentenza n. 1189/2007 ha ordinato all’Amministrazione l’ostensione della documentazione integrale da lei richiesta, ivi compresi, quindi, i nomi degli autori delle dichiarazioni. Avverso detta sentenza era stato proposto ricorso al Consiglio di Stato che, però, con la sentenza in questione affermava la sussistenza del diritto di accesso della docente.

Ai sensi, quindi, dell’art. 22 lett. c) della L. 241/90, in materia di accesso, per “controinteressati” si intendono “ tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” e non come spesso intende l’Amministrazione a giustificazione del
proprio diniego di accesso tutti coloro che, a qualsiasi titolo sono nominati o coinvolti nel documento oggetto dall’istanza.

Il Consiglio di Stato, quindi, con la decisione in questione afferma un principio che, peraltro, ha sempre trovato la nostra condivisione, quando con la proposizione di eventuali ricorsi abbiamo sempre ritenuto che nell'ordinamento delineato dalla L., 241/90 ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica anche nelle scuole, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.

Conseguentemente, colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati dall’Amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza: denunce o esposti .

Con questa decisione, peraltro, il Consiglio di Stato ha confermato un già pacifico orientamento giurisprudenziale che vede la prevalenza del diritto alla difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, sul diritto alla privacy ed alla riservatezza.

Testo della sentenza