Scuola Privata. Firmato con la FISM il CCNL 2002-2005
Il 6 febbraio u.s.le OO.SS. della scuola di CGIL-CISL-UIL-SNALS e la Fism hanno firmato il testo definitivo del CCNL 2002-2005.
Si è conclusa la lunga trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale dipendente docente, direttivo, ata ed educativo in forza nelle scuole e nelle istituzioni educative aderenti alla Fism. Il contratto interessa circa venticiquemila dipendenti disseminati nelle realtà produttive di tutta Italia.
Il 6 febbraio u.s., infatti, le OO.SS. della scuola di CGIL-CISL-UIL-SNALS e la Fism hanno firmato il testo definitivo del ccnl 2002-2005.
Come si ricorderà la Fism aveva chiesto una pausa di riflessione a seguito dell’intervento del ministro Tremonti relativamente alla diminuzione dei contributi per le scuole materne paritarie, provvedimento successivamente ritirato e che ha reintrodotti i contributi nel relativo capitolo di bilancio dello Stato.
Per gli effetti dell’accordo interconfederale del luglio 1993, il ccnl ha validità quadriennale (2002-2005) per la parte normativa, e biennale (2002-2003) per la parte economica.
Il testo definitivo firmato, rispetto all’ipotesi di accordo siglata il 18 ottobre 2002, contiene pochissime novità che interessano la sola parte normativa. Mentre la parte economica è stata complessivamente confermata.
a) Parte economica. Le retribuzioni tabellari del personale in forza nelle circa 4 mila istituzioni scolastiche ed educative sparse in tutti Italia hanno un incremento retributivo a regime nel biennio di circa il 9%, calcolato sul livello di maggior addensamento, ossia sul personale docente di scuola materna, e riparametrato per i restanti livelli.
Gli aumenti vengono corrisposti in due “tranches” di pari importo con decorrenze rispettivamente 1 settembre 2002 e 1 settembre 2003. Ovviamente tali importi assorbono quanto gia percepito a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Laddove le istituzioni scolastiche non avessero nel frattempo provveduto a erogare in busta paga quanto concordato il lavoratore ha diritto al recupero delle somme arretrate a partire dalla data ricordata.
A detti aumenti vanno aggiunti gli scatti biennali di anzianità, che hanno un incidenza del 2,6%, che decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Inoltre sempre sull’anzianità è previsto una perequazione degli scatti di anzianità per quel personale che avesse maturato il numero massimo degli scatti. Tale perequazione consiste nella rivalutazione graduale dei primi tre precedenti scatti. Il meccanismo entra in vigore al 1 gennaio 2003.
b) Parte normativa. Il nuovo contratto introduce una nuova classificazione del personale suddivisa per aree: area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, area del personale educativo e docente per i servizi all’infanzia, area del personale con funzione di coordinamento, articolate su otto livelli. Ciò corrisponde ad una trasformazione delle istituzioni scolastiche aderenti alla Fism che oltre alla scuola materna vanno sempre più ad occupare i servizi relativi all’infanzia rispondendo così ai bisogni delle famiglie.
Di conseguenza la distribuzione delle mansioni in otto livelli ha determinato una rivisitazione delle qualifiche che per alcune figure professionali ha significato una più puntuale collocazione nella classificazione.
Sempre in riferimento agli inquadramenti è stato precisato in “una nota congiunta”, parte integrante del contratto, che gli ex ausiliari di asilo nido che svolgevano mansioni di cura del bambino sono ora qualificati “assistenti di asilo nido” e inquadrati al III livello. Sono state fatte salve le condizioni di maggior favore in essere.
Viene confermato l’orario delle educatrici e degli educatori di asilo nido in 35 ore settimanali, già individuato nell’ipotesi di accordo.
Sull’orario di lavoro del personale educativo di asilo nido le organizzazioni sindacali, e in particolare la CGIL scuola, avevano insistito sulla necessità di introdurre nel testo contrattuale una nota di chiarificazione tesa ad esplicitare l’orario del personale in forza alla stipula di questo contratto. Ossia dare a detto personale un’esplicita garanzia di mantenimento delle condizioni di maggior favore in essere.
Purtroppo su questo punto abbiamo dovuto registrare una “inconsueta” rigidità da parte della delegazione della Fism che non ha voluto accogliere la proposta di emendamento. Di fronte ad una valutazione divergente tra la delegazione di parte sindacale, la CGIL scuola, per scongiurare una spaccatura, con forte senso di responsabilità ha ritirato l’emendamento. Ciò ha consentito il prosieguo della trattativa fino alla conclusione.
Comunque siamo convinti che sull’argomento già nell’immediato futuro ci sarà un forte contenzioso.
Il nuovo testo contrattuale recepisce e regolamenta, come già ricordato in occasione della firma dell’ipotesi di accordo, le novità introdotte dal legislatore in materia di diritto del lavoro quali il tempo determinato, il part-time, il job sharing, i congedi parentali, ecc.
La novità più rilevante è però rappresentata dalla definitiva consacrazione della contrattazione integrativa di secondo livello su base territoriale e quella di luogo di lavoro. Insomma il contratto recepisce da un lato quanto in questi ultimi anni era stato consolidato in alcuni realtà a livello provinciale e regionale in tema di decentrata, con il vincolo, però, che la contrattazione deve vedere protagonisti e consenzienti tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.
Infine segnaliamo l’esplicito recepimento nel contratto della disciplina legislativa relativa alla trasformazione delle “aziende” che contempla, oltre all’informativa alle organizzazioni sindacali, l’attivazione dell’esame congiunto. Mentre le parti affronteranno in una apposita sessione le questioni relative alla legge 62/2000 sulla parità scolastica e alla disciplina delle prestazioni coordinate e continuative ivi contemplate.
Complessivamente il giudizio su questo contratto non può che essere positivo. I risultati economici raggiunti vedono incrementate le retribuzioni del personale in termini percentuali decisamente superiori a quel tetto programmato di inflazione teorizzato in altri tavoli negoziali compreso quello del rinnovo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici. Inoltre va sottolineato che, alla vigilia della fine del periodo transitorio previsto dalla legge di parità, una più puntuale regolamentazione del rapporto di lavoro del personale non può che giovare a rendere più esigibili i diritti dei lavoratori di questo settore.
Dopo la firma del ccnl con l’Agidae l’intesa raggiunta con la Fism assume una valenza significativa per questa stagione contrattuale della scuola non statale.
Solo marginalmente il tavolo di confronto è stato influenzato dalle posizioni decisamente rigide da parte del Governo e di Confindustria nella gestione dei rinnovi dei contratti. Certo non sono mancate polemiche, come pure non sono mancati giudizi discordanti tra le organizzazioni sindacali su specifici istituti contrattuali, ma nel complesso è prevalsa la necessità di dare effettivamente seguito a quell’obiettivo iniziale delle organizzazioni sindacali che volevano recuperare il più possibile il divario delle retribuzioni del personale con quelle del personale occupato nelle scuole materne statali e in quelle gestite dagli enti locali.
Con la firma di questo contratto e con il recente accordo raggiunto con l’Aninsei, la stagione dei rinnovi dei contratti della scuola non statale volge alla sua conclusione. Una volta, però, definita in tutta la sua essenza la parità scolastica, dopo la conclusione del periodo transitorio, l’obiettivo prioritario per le organizzazioni sindacali è quello di riunificate in un unico tavolo contrattuale tutte le controparti padronali, laiche e religiose, e porre, così, fine ad una differenziazione contrattuale di questo settore legata al passato, a quel periodo in cui motivazioni “ideologiche” sottostavano al mantenimento di una divisione oggi non più convincente.
Roma, 10 febbraio 2003