Scuola. Stop alla logica degli anticipi
Il Sottosegretario Bastico risponde ad un’interrogazione parlamentare: sono erronee le interpretazioni che consentono ai bambini anticipatari, previo esame di idoneità, la frequenza delle classi successive alla prima nella scuola primaria.
Nei giorni scorsi l’on. Sasso in Commissione Cultura della Camera ha presentato al Ministro dell’Istruzione un’interrogazione riguardante il fenomeno che già da tempo FLC Cgil denuncia come “ anticipi degli anticipi” e che nella regione Puglia si presenta in termini assi rilevanti.
Più di mille bambini (anticipatari già per l’iscrizione in prima ) hanno chiesto di sostenere l’esame di idoneità per essere ammessi a frequentare, da settembre, la seconda classe delle scuole primarie di quella regione.
L’interpellante chiedeva di conoscere quali iniziative “ vorranno essere intraprese per verificare la legittimità di una frequenza anticipata” non rispettosa dei ritmi di crescita dei bambini e delle bambine, evidenziando che l’iscrizione anticipata a cinque anni e mezzo non solo non ha posto fine al fenomeno delle “primine”,ma semmai ne ha aggravato gli esiti consentendo a bambini di cinque anni e mezzo o poco più di frequentare la seconda.
Il Sottosegretario Bastico ha risposto affermando che “ l’inammissibile ulteriore anticipazione del percorso scolastico“ di quegli alunni è frutto di “ un’errata e contraddittoria interpretazione estensiva” che il Ministro si impegna a rimuovere attraverso “ specifici interventi correttivi sia in via normativa che amministrativa ”. ( testo integrale della risposta ).
L’errata ed erronea interpretazione è quella fornita dalla precedente Amministrazioneche con la CM 10/05 e la CM 777/06 aveva dettagliatamente precisato le date entro le quali si doveva compiere il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età per essere ammessi all’esame di idoneità alla seconda e alle successive classi della scuola primaria, adeguando tali date ai decreti che fissavano le date di iscrizione anticipata degli alunni nella scuola dell’infanzia e al primo anno della primaria.
Le circolari assumevano cioè la logica anticipataria andando a riempire quello che sembrava un vuoto lasciato dal decreto 59 che aveva fissato le date per l’ammissione agli esami di idoneità dei soli alunni della secondaria di primo grado.
Secondo la nuova Amministrazione, invece, si deve tenere separate le disposizioni normative per la secondaria di primo grado da quelle della primaria, per la quale è la legge stessa che fissa il termine per l’iscrizione anticipata alla classe prima. Il permanere della previgente disposizione che consente di sostenere l’esame di idoneità alla classe successiva deve avvenire in “ rapporto all’età ordinaria degli alunni”.
La FLC Cgil si è sempre impegnata per contrastare ogni provvedimento lesivo dei diritti dei bambini, dei loro tempi e dei loro ritmi; ritiene che, anche se la questione oggetto di interrogazione interessa forse solo un’area geografica e circoscritta del Paese, tuttavia i provvedimenti su cui il Ministro si è impegnato devono essere assunti tempestivamente e con chiarezza per evitare confusioni e contenziosi.
Roma, 7 luglio 2006