Scuola: sul Decreto Brunetta sono illegittime e impraticabili "le fughe in avanti"
Fino al rinnovo del contratto nazionale rimangono invariati il ruolo e gli ambiti di competenza della contrattazione integrativa.
L’intento di questa scheda è quello di fare chiarezza e distinguere, dopo l’entrata in vigore del DLgs 150/09 (approfondimenti), le materie del CCNL automaticamente e immediatamente modificate dalla legge da quelle tuttora valide, anche alla luce di alcune iniziative (poche per la verità) tese ad anticipare i contenuti del DLgs 150/09 o a mettere in discussione i contratti integrativi di istituto già firmati.
Innanzitutto va detto che l’attuale CCNL è valido fino alla sottoscrizione del prossimo accordo. Fino a quando non verrà sottoscritto il CCNL 2010/2012, non è previsto, in linea generale, l’adeguamento automatico e immediato dell’intero corpo contrattuale alle nuove regole, come tra l’altro afferma anche l’ARAN con una nota del 23 dicembre 2009, inviata al MIUR.
Vediamo qual è il nuovo quadro di riferimento del rapporto di lavoro del personale della scuola nelle norme e nel contratto.
Parti non modificate
Contrattazione integrativa. Restano validi i tre livelli territoriali - nazionale, regionale e di istituto - la durata dei contratti integrativi e gli ambiti di competenza di ciascun livello.
I contratti integrativi già sottoscritti o in via di sottoscrizione non possono essere modificati dal decreto. Il CCNL 2006/2009 non è stato modificato nei contenuti e negli ambiti di competenza delegati alla contrattazione integrativa e, lo stesso decreto, stabilisce un legame stringente tra contratto nazionale e materie delegate al secondo livello di contrattazione, è di tutta evidenza che fintanto non sarà sottoscritto il nuovo contratto nazionale, nulla cambia, nonostante l’art. 65 stabilisca che l’adeguamento ai contenuti del decreto debba essere effettuato entro il 31 dicembre 2010.
Premi e merito . Per i docenti è prevista l’emanazione di uno specifico DPCM (art. 74). Nulla si dice per gli ATA. È evidente che per loro la materia sarà regolata dal CCNL. Un’ipotesi diversa sarebbe impraticabile per più ragioni. Vediamole.
a) La mancanza di un organismo indipendente di valutazione della performance. L’art. 74 esclude la costituzione dell’organismo di valutazione di scuola previsto dall’art. 14.
b) La finalizzazione dei finanziamenti destinati alle scuole. Il fondo di istituto, incarichi specifici, funzioni strumentali, aree a rischio e ore eccedenti la pratica sportiva sono finalizzati al pagamento di prestazioni aggiuntive ed effettivamente svolte dal personale. Non c’entrano niente con la premialità e il merito.
Inoltre è lo stesso decreto 150/2009 all’art. 57 stabilisce che dovranno essere destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi fino al prossimo rinnovo contrattuale questa parte rimane inattuabile.
c) La mancanza di fondi. I recenti contratti integrativi nazionali hanno utilizzato i fondi disponibili per ampliare i beneficiari dell’art. 7, hanno istituito una nuova posizione economica per gli assistenti, deciso le regole per i passaggi verticali e distribuito le economie residue, sotto forma di compenso una tantum al personale.
In conclusione : il capo II “Relazioni Sindacali” del CCNL 2006/2009 non è stato modificato dal DLgs 150/09, quindi, è pienamente vigente fino al prossimo rinnovo.
Vogliamo inoltre ricordare che un’applicazione dei contenuti relativi alla premialità oltre che impraticabile sarebbe illegittima ai sensi dello stesso decreto che prevede che una serie di adempimenti preventivi siano adottati dalla Commissione nazionale per la valutazione.
Parti immediatamente e automaticamente modificate
Retribuzione accessoria . Scatta la decurtazione, durante l’assenza per malattia, del compenso Cia, Rpd, Indennità fissa al Dsga e ore eccedenti per l’insegnamento in classi collaterali e in caso di cattedre ordinamentali costituite su più di 18 ore.
Su questo ultimo punto segnaliamo i primi risultati positivi ottenuti a seguito di ricorsi patrocinati dalla FLC.
Fasce reperibilità durante la malattia.
La durata delle nuove fasce, in vigore dal 4 febbraio 2010 è di sette ore giornaliere: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Procedimenti disciplinari . Le nuove regole si applicano a docenti e ATA con alcune eccezioni. La legge ha modificato e integrato il CCNL per gli ATA, abrogato gli articoli del T.U. 297/94 per i docenti a tempo indeterminato, lasciando invece invariate le procedure per i docenti a tempo determinato. Un paradosso o una svista?
Sul disciplinare pubblicheremo a breve un commento.
Roma, 28 gennaio 2010