Deleghe legge 107/15: “Scuole e istituzioni scolastiche italiane all’estero”
In una scheda il contenuto del decreto legislativo 64 del 13 aprile 2017 e il nostro commento. In allegato il testo ufficiale e il fascicolo sulle otto deleghe.
Il Governo, il 7 aprile 2017, ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi. Leggi la notizia.
Qui di seguito uno specifico approfondimento sul Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
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I contenuti |
- Il PTOF è approvato dall’istituzione scolastica che lo trasmette alle autorità consolari
- i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo dall’amministrazione di appartenenza e distaccati al MAECI e al MIUR, diventano 35 per ciascuno dei due ministeri
- è prevista una nuova tabella valutazione titoli per la selezione dei docenti (da definire con successivo decreto Maeci/Miur)
- aumenta il contingente di 50 unità
- si prevede che le nomine siano effettuate sulla base di graduatorie
- è previsto un doppio mandato di 6 anni con intervallo di 6 anni di servizio in Italia, per complessivi 12 anni nell’intera carriera; il personale nominato deve poter garantire 6 anni di servizio
- è previsto l’aumento del compenso per spezzoni, ore aggiuntive e sostituzioni, anche se diventa obbligatorio accettare le ore in più avendo i requisiti per poterle fare
- è previsto che, al termine del mandato, i docenti rientrino sull’ultimo ambito di titolarità
- trattamento economico: si ribadisce che l’assegno di sede non ha carattere retributivo e viene esclusa una ulteriore decurtazione; vengono estesi al personale scolastico benefici dei dipendenti Maeci o di altre amministrazioni dello Stato (contributo abitazione equiparato ai dipendenti Maeci, biglietti rimborsati al 100%, indennità di fine mandato, rimodulazione contributi per coniuge e figli a carico)
- si estende la possibilità di nominare personale locale, anche a tempo indeterminato (ma è escluso il passaggio al ruolo in Italia) e anche su insegnamenti obbligatori dell’ordinamento italiano
- anche nelle Scuole Europee il mandato viene portato a 6+6anni, al posto degli storici 9
- viene eliminata la supervalutazione che resta solo ai fini della quiescenza e solo nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate; in questo tipo di sedi il rimborso dei biglietti aerei può essere richiesto ogni 12 mesi anziché ogni 18 e il trasferimento è possibile dopo 2 anni di servizio
- la mobilità estero su estero è prevista solo per gravi ragioni o motivi di servizio
- viene istituita la cabina di regia Maeci/Miur, anche se con competenze marginali
- viene istituito il sistema di valutazione per le scuole all’estero
- è prevista la formazione per i neonominati
- viene cancellata la possibilità di restituzione ai ruoli metropolitani con sanzioni superiori alla censura
- è istituita una sezione “trasparenza” da inserire nel Portale unico della scuola
- è prevista la possibilità di inviare personale in missione nominato da graduatorie.
Disposizioni transitorie:
per l’anno scolastico 2017/2018 sarà possibile nominare dalle graduatorie vigenti in modo da consentire un regolare inizio dell’anno scolastico; il personale con una nomina precedente potrà terminare il mandato di 9 anni.
Criticità presenti per scuole e personale |
- Supervalutazione del servizio per chi non lavora in sedi disagiate
- cancellazione della mobilità estero su estero
- contratti locali anche per insegnamenti obbligatori dell’ordinamento italiano, su
- discipline individuate dal Maeci in accordo con le autorità scolastiche della sede
- rientro in Italia: i docenti rientrano sull’ultimo ambito di titolarità: perdono sia la priorità, sia la possibilità di indicare scuole che quella di cambiare provincia di assegnazione
- obbligatorietà delle ore aggiuntive con conseguente ampliamento dell’orario di lavoro non più si base volontaria
- mancato adeguamento l’ISE dei DSGA
- non si chiarisce sufficientemente il ruolo degli enti gestori
- non si chiarisce come potranno completare il periodo complessivo di 12 anni i docenti attualmente in servizio all’estero con mandato di 9 anni
- non viene data piena attuazione all’autonomia nelle sedi estere
- non viene mantenuto il mandato di 9 anni per le Scuole Europee.
Criticità superate grazie all'impegno propositivo della FLC CGIL |
Principali modifiche introdotte rispetto ai testi degli schemi di decreto:
- cancellazione dell’articolo 36 in cui si stabiliva la prevalenza delle norme del decreto sul CCNL
- ripristino del meccanismo delle graduatorie, al posto dei famigerati elenchi
- ripristino della ripetibilità del mandato (6+6 anni), con un intervallo di servizio in Italia
- nessuna ulteriore penalizzazione economica per chi è in servizio all’estero, anzi ci sono stati alcuni miglioramenti
- revisione della tabella valutazione titoli
- aumento di 50 posti di contingente per i docenti di sostegno e il potenziamento
- previsto un regime transitorio che permetta il regolare inizio del prossimo anno scolastico
- ripristino della denominazione "scuole statali" al posto di "scuole amministrate dallo stato"
- le scuole tornano ad essere definite “statali” e non “amministrate dallo stato”
- rimozione dell’obbligo di approvazione del PTOF da parte di organismi esterni alla scuola
- copertura finanziaria adeguata.