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Per il tribunale di Roma i supplenti non residenti in servizio all’estero hanno diritto per intero all’assegno di sede

Questo primo pronunciamento della giurisprudenza è destinato a modificare profondamente il trattamento economico del personale precario in servizio all’estero.

17/02/2012
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Siamo venuti a conoscenza di una prima sentenza del Tribunale di Roma molto interessante e destinata, se confermata negli altri gradi di giudizio, a modificare sostanzialmente il trattamento economico del personale supplente non residente in servizio presso le sedi estere.

Con sentenza n. 377/2011 il tribunale di Roma  ha ritenuto illegittimo l’attuale trattamento economico applicato dal MAE al personale supplente non residente in quanto non viene erogata l’indennità relativa all’assegno di sede.

Il giudice, infatti, ha ritenuto incompatibile che l’attuale trattamento economico previsto per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato e non residente con la natura indennitaria dell’ assegno di sede dovuta per legge a tutto il personale per via del particolare disagio determinato  dalla sede ove si presta servizio e che pertanto non può essere  erogata in misura diversa  tra personale di ruolo e non di ruolo.

L’Amministrazione nel caso in specie è stata condannata quindi a risarcire per intero il docente per tutto il periodo in cui il ricorrente ha svolto supplenze all’estero  come non residente di supplenza riconoscendogli per intero l’assegno di sede.

Considerando l’entità delle somme dovute al ricorrente in questione e l’affermazione del principio contenuto nella sentenza riteniamo che con molta probabilità l’Amministrazione avrà proposto istanza di appello.  

E’ bene sottolineare, per evitare equivoci di fondo e possibili strumentalizzazioni, che  lo studio legale che ha promosso la causa non fa riferimento ad alcuna organizzazione sindacale, come invece qualcuno vorrebbe, astutamente, far credere cercando così di attribuirsi impropriamente dei meriti che invece spettano ad altri. 

Ma indipendentemente da ciò, considerate le argomentazioni che hanno portato il giudice a questo importante pronunciamento e vista la momentanea impraticabilità di una soluzione della controversia in sede sindacale per via del blocco del CCNL riteniamo, come FLC CGIL, di avviare, sulla scia di questa sentenza, iniziative legali analoghe affinché venga riconosciuto al personale supplente non residente per intero l’assegno di sede ottenendo, quindi, lo stesso trattamento previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato. Abbiamo pertanto dato mandato al nostro legale ufficio legale  di attivarsi in tal senso.

E’ bene ricordare che trattandosi di un pronunciamento in primo grado di giudizio questo orientamento della giurisprudenza potrebbe essere  suscettibile  a possibili modificazioni negli altri gradi di giudizio.  

Ciononostante la FLC CGIL ritiene, in questa fase di blocco della contrattazione, di procedere sulla via indicata dal giudice di Roma  sia per consolidare tale orientamento giurisprudenziale necessario per  far recepire alla futura contrattazione il principio sia per  tutelare gli interessi legittimi del personale docente precario in servizio all’estero.