Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Scuola » Scuole private Agidae: Accordo sulla sicurezza e la salute

Scuole private Agidae: Accordo sulla sicurezza e la salute

Accordo per l'elezione e l'attribuzione delle relative competenze, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

27/07/1998
Decrease text size Increase  text size

Con un notevole ritardo dalla presentazione della piattaforma, ma con un certo anticipo rispetto alle altre istituzioni scolastiche statali e private, è stato siglato, lo scorso aprile, l'accordo per l'elezione, e l'attribuzione delle relative competenze, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) nelle scuole e negli istituti aderenti all'associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica (agidae).
L'accordo interessa oltre 40.000 dipendenti, docenti, ata e direttivi, occupati nei circa 1500 istituti scolastici adenti all' agidae.
Il testo ricalca, a grandi linee, le intese già raggiunte in altri settori produttivi del mondo del lavoro privato e tiene in considerazione sia la peculiarità dell' attività svolta sia la specificità degli istituti scolastici religiosi.
Nel recepire quanto previsto dal d.lgs. 626/94, modificato e integrato dal d.lgs. 242/96, l'accordo stabilisce una applicazione relativa in particolare alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla sua elezione, alla formazione e all'informazione sia del rls che dei lavoratori, definendone compiti e agibilità sindacale nell'ambito degli istituti in questione.
Per realizzare quegli aspetti portanti della nuova disciplina sulla salute e la sicurezza basati sulla partecipazione e la prevenzione, l'accordo nazionale, utilizzando gli strumenti già previsti dal contratto nazionale di lavoro, affida alle commissioni paritetiche, nazionali e regionali, un ruolo di direzione e orientamento teso a determinare l'orizzonte dei diritti e dei doveri, in tema di sicurezza e salute, di tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nel processo di prevenzione.
In questo senso gli organismi paritetici rivestono una funzione strategica non solo per i compiti loro assegnati dalla legge e dallo stesso accordo - orientamento, direzione e raffreddamento del contenzioso -, ma anche perché consentono di monitorare lo stato di applicazione delle nuove norme in materia in tutti i luoghi di lavoro.
In questo contesto la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che gode delle stessa tutela reale del delegato sindacale svolgendo, però, un ruolo concettualmente diverso, va valorizzata e sostenuta appieno affinché i quattro diritti fondamentali - diritto all'informazione, diritto alla formazione, diritto alla partecipazione e diritto al controllo - attribuiti dalla legge trovino la loro piena cittadinanza in un ambiente decisamente poco incline a recepire momenti di relazioni sindacali avanzate e fortemente connotato dall'impostazione ideologica.
Roma, 31 luglio 1998

Testo dell'accordo
L'intesa è stata firmata l'11 aprile scorso tra l'agidae e, per la parte sindacale, da cgil scuola, sinasca cisl, sinascel cisl, uil scuola, snals.
(omissis ...)

Prima parte

1. Il rappresentante per la sicurezza
L'art. 18 del D.lgs 626/94 al 1 comma precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art.30 comma 4 debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A) Istituti fino a quindici dipendenti
1) negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'agidae, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno (cfr. Art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
2. Modalita' di elezione
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3. Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.lgs 626/94, negli istituti che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lettere b), c),d), g) i) ed 1), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla commissione paritetica regionale e questa alla commissione paritetica nazionale.
B) Istituti con piu' di 15 dipendenti
Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della rsi o rsu se presenti.(cfr. Art. 18/6)
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
Procedure per l'elezione o la designazione del rappresentante perla sicurezza in istituti con piu' di 15 dipendenti
Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Ìrt. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e m via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la commissione paritetica regionale e quella nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.lgs 626/94, le parti concordano quanto segue.
1. Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente: le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2. Modalita' di consultazione
La consultazione del rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs 626/94, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettivita, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3. Informazioni e documentazione
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all' art.19, connna 1, lett. E) e f) del D.lgs 626/94.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art.4 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'art.4 comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a fàrne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 1° comma lettera g dell'art. 19 del D.lgs 626/94. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comumcazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.
4. Riunioni periodiche
Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs 626/94 , viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Ll rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda

Organismi paritetici
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art.20 del D.lgs 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2 comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. Commissione paritetica nazionale
La commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;
- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'unione europea e di altri enti pubblici nazionale e comunitari;
- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al governo, al parlamento alle amministrazioni competenti.
2. Commissione paritetica regionale
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le commissioni paritetiche regionali, coordinate con la commissione paritetica nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla commissione paritetica nazionale, vengono comunicati alla commissione paritetica regionale.
La commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'ente regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

Parte terza

Composizione delle controversie
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.lgs 626/94, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti"
Le commissioni paritetiche regionali agiscono come organismi paritetici ai quali sono attribuite le flinzioni di composizione in base all'art. 20 del D.lgs 626/94. In particolare spetta ad esse:
- informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
- tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'organismo;
- trasferire i dati sopracitati alla commissione paritetica nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con solnzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la commissione paritetica regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla commissione paritetica regionale, ne informa le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente.