Secondaria di II grado: il MIUR ammette le lacune del Regolamento sulla valutazione!
Emanate le indicazioni operative sulla valutazione per l'a.s. 2010/11
Con nota 3320 del 9 novembre 2010 il Capo Dipartimento per l’istruzione fornisce indicazioni operative per la Valutazione degli apprendimenti per il corrente anno scolastico.
I contenuti
Premesso che, in relazione alla completa ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione, prevista dall’art. 64 della Legge 133/08, sarà modificato e integrato il Regolamento sulla valutazione degli studenti (DPR 122/09), il Capo Dipartimento fornisce le seguenti indicazioni:
Gli scrutini finali delle classi terminali e delle classi seconde, terze e quarte dei percorsi liceali di ordinamento si svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
Per le classe seconde, terze e quarte degli istituti tecnici, il cui orario delle lezioni è stato ridotto a 32 ore, le modalità di valutazione rimangono quelle vigenti visto che l’intervento riduttivo non si estende agli ordinamenti. Pertanto
- non vi sono ragioni, “in generale”, per modificare gli attuali ordinamenti in materia di valutazione
-
le scuole che hanno modificato tali ordinamenti sono invitate a:
1. riconsiderare il loro orientamento, o a modificare le decisioni già assunte
2. prevedere verifiche coerenti con gli ordinamenti o i decreti autorizzativi delle sperimentazioni.
Per le classi prime di nuovo ordinamento della secondaria di II grado:
- per gli insegnamenti che “sotto il profilo sostanziale” possono essere assimilati a quelli dei previgenti curricoli le modalità di valutazione negli scrutini intermedi e finali rimangono identiche. Pertanto, ad esempio, “Lingua e letteratura italiana”, “Lingua e lettere latine”, “Lingua e lettere greche”, “Lingua e letteratura straniera” devono prevedere voti distinti per lo scritto e per l’orale. Invece “Storia e geografia”, “Scienze naturali”, “Scienze motorie e sportive” sono valutati con un solo voto
- Nel caso di coesistenza nello stesso istituto di percorsi sperimentali e percorsi in ordinamento occorre fare riferimento a questi ultimi per l’individuazione degli insegnamenti a una o più prove;
- Nel caso nell’istituto sono presenti solo percorsi sperimentali occorre fare riferimento ai progetti “di più ampia diffusione nazionale assistiti dal Ministero”
-
Nel caso di insegnamenti non assimilabili in alcun modo a quelli previgenti, le istituzioni scolastiche per l’individuazione degli insegnamenti con una più prove devono fare riferimento:
- alle Indicazioni nazionali dei Licei
- alle Linee guida per gli istituti tecnici (Direttiva 57/10)
- alle Linee guida per gli istituti professionali (Direttiva 65/10)
- ai risultanti di apprendimento dei singoli percorsi della secondaria di II grado.
A tal proposito, e tenuto conto della complessità della materia, gli Uffici Scolastici Regionali sono invitati a convocare apposite conferenze di servizio
- Riguardo a insegnamenti che comprendono più discipline (“Storia e Geografia”, “Matematica e Informatica” ecc.), il Capo Dipartimento “ritiene” che, “anche in sede di scrutinio periodico, il voto debba essere attribuito per l’insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa nell’insegnamento”.
Il commento
Innanzitutto apprendiamo che il Capo Dipartimento dà per certo la modifica e l’integrazione del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/09) cosa, che l’art. 14 comma 8, prevedeva come mera possibilità.
Trova ulteriore conferma la pratica di questo ministero di emanare note e circolari che, per via interpretava, cercano di rimediare alle lacune presenti nella normativa legale di riferimento
Nella parte relativa alla riduzione a 32 ore nelle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici, il Capo Dipartimento postula un principio, assolutamente incredibile nell’ambito degli ordinamenti scolastici, secondo cui non vi è alcun collegamento tra il curricolo scolastico, le modalità valutative e il numero di ore lezione di ciascuna disciplina.
Lascia completamente esterrefatti il fatto che si citano le “Indicazioni Nazionali per i Licei” senza indicare l’atto normativo con il quale sarebbero state adottate!