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Sequenza negoziale per congedi di famiglia e di studio

A seguito della sollecitazione inviata da CGIL CISL UIL Scuola all’Aran, per avviare il confronto sulla sequenza negoziale su congedi per motivi di famiglia e di studio, il giorno 24 luglio 2002 si è tenuto il primo incontro di trattativa.

24/07/2002
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A seguito della sollecitazione inviata da CGIL CISL UIL Scuola all’Aran, per avviare il confronto sulla sequenza negoziale su congedi per motivi di famiglia e di studio, secondo la previsione dell’articolo 20 comma 3 del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro dell’Area V della Dirigenza Scolastica stipulato il 1 marzo 2002, il giorno 24 luglio 2002 si è tenuto il primo incontro di trattativa.

Sono state esaminate le questioni in epigrafe con particolare riferimento alla Legge 53/2000 articoli 4,5,6.

La CGIL Scuola ha sostenuto le seguenti proposte:

a) per quanto riguarda le modalità di partecipazione ai corsi di formazione da parte del personale che riprende l’attività lavorativa in seguito ad interruzione (fino a due anni senza assegni) a causa di congedi fruiti per gravi motivi familiari, è opportuno stabilire a beneficio di tali Dirigenti Scolastici una priorità di partecipazione, in caso di corsi a numero limitato, e una priorità di accesso ai fondi messi a disposizione dalle Direzioni regionali finalizzati a favorire la scelta personale di attività formative che siano ritenute coerenti con i programmi dell’Amministrazione stessa (articolo 14 commi 7, 8 e 9 del CCNL e articolo 10 del CCNI);

b) per quanto riguarda i corsi di formazione (in periodi frazionati o continuativi per non più di 11 mesi senza assegni ai sensi della Legge 300/70 articolo 10) scelti dall’interessato, è opportuno stabilire la facoltà di richiesta, con termini di preavviso di trenta giorni, senza limitazione temporale in qualsiasi momento dell’anno; così come è opportuno fissare una quota percentuale consistente di personale che possa contemporaneamente fruire di tali permessi a livello regionale; le ipotesi di diniego da parte del direttore Regionale possono essere legate a motivi esclusivamente di servizio (inizio e fine anno scolastico);

c) per quanto concerne la partecipazione a corsi di formazione continua ex Legge 196/97, è opportuno approfondire la questione nel prosieguo del confronto per individuare possibili percorsi di praticabilità e applicabilità per i Dirigenti Scolastici.

Nel corso del negoziato è stato sollecitato da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali un tempestivo e stringente intervento dell’Aran presso la Funzione pubblica, circa l’interpretazione autentica, condivisa da tutti i Sindacati, sull’articolo 26 comma 1 relativa agli incarichi aggiuntivi in direzione di una interpretazione estensiva degli incarichi obbligatori pagati al 100%. Su tale argomento la parte pubblica invierà una nuova specifica sollecitazione nei prossimi giorni.

La parte pubblica ha recepito le proposte sui congedi e ha convenuto con le Organizzazioni sindacali di riprendere il confronto dopo la pausa estiva, sulla base di un articolato che l’Aran predisporrà nel frattempo.

Roma, 24 luglio 2002

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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