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Sicurezza nelle scuole: ripartizione dei fondi per il 2004

il Miur ha ripartito la somma di 20.658.276 finalizzata a favorire il miglioramento per l’attuazione della sicurezza nelle scuole

26/07/2004
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Come anticipato in occasione dell’ultima seduta dell’ Osservatorio Nazionale Paritetico per la Sicurezza del 7 luglio u.s. il Miur, con nota/circolare del 9 luglio u.s., inviata ai Direttori Regionali, ha ripartito la somma di 20.658.276 finalizzata a favorire il miglioramento per l’attuazione della sicurezza nelle scuole, di cui al capitolo 7231 del bilancio del Miur, attribuendo alle singole Direzioni Regionali gli importi di loro competenza.

Si tratta di somme messe a disposizione dei capi di istituto fin dall’anno finanziario 2001 per far fronte alle necessità relative all’applicazione nelle scuole del D.lgs 626/94 con particolare riguardo alla formazione delle varie figure del sistema prevenzionale all’interno della scuola e alle altre iniziative relative alla sicurezza secondo quanto previsto dalla cm 119 del 29 aprile 1999 e dalla cm 8 maggio 2001.

Nella nota/circolare in questione viene confermato quanto gia stabilito nel 3003 ossia che dette somme vengano impegnate per il 50% per completare l’attività di formazione e per il restante 50% per soddisfare i bisogni in merito alle altre iniziative sulla sicurezza nelle scuole, tenendo presente anche delle novità introdotte dal D.Lgs 195 del 23 giugno 2003.

La nota/circolare sottolinea che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal CCNL nel capo II “Relazioni sindacali” e nel capo VII “tutela della salute nell’ambiente di lavoro” le Direzioni Regionali devono concordare con le OO.SS. i criteri di assegnazione delle risorse alle scuole, le modalità e gli interventi formativi e quant’altro previsto dall’art. 72 del citato CCNL, in sede di organismo paritetico territoriale

Come si ricorderà gli organismi paritetici territoriali sono costituiti a livello regionale (art.72 CCNL), mentre le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro sono oggetto di contrattazione a livello regionale (ex art. 4 del CCNL) e a livello di istituzione scolastica (ex art 6 del CCNL).

Roma, 26 luglio 2004