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Somministrazione di farmaci a scuola: una “raccomandazione” da parte dei ministri Istruzione e Salute

Una nota indica alle scuole cosa fare e chi è responsabile…cioè tutti, tranne i ministri!

06/12/2005
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Il primo dicembre il MIUR pubblica tra le sue “novità” una nota sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico (nota prot. 2312 Dip/Segr) e trasmette un documento definito “Atto di raccomandazioni“ firmato congiuntamente dai Ministri dell’Istruzione Moratti, e della Salute Storace.

La nota del MIUR, molto laconicamente, si limita a “pregare” per la massima diffusione nonché corretta applicazione.

Che cosa si “raccomanda” dunque?

Dopo aver chiarito che ci si riferisce a linee guida da adottare qualora a scuola si trovino studenti che “ necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” si sostiene che:

  • i farmaci devono essere autorizzati dal servizio sanitario competente;

  • i medici di base devono certificare la fattibilità delle somministrazioni da parte di personale non sanitario;

  • occorre una precisa definizione di criteri cui devono attenersi i medici ed anche una modulistica specifica che vanno predisposti in appositi accordi “promossi” tra scuole, Enti Locali ed ASL;

  • la somministrazione deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni e va accompagnata dalla presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Quindi, i genitori devono chiedere l’intervento ed il medico certificare ma solo dopo un accordo, definito a livello decentrato si stabiliranno i criteri e la modulistica cui attenersi!

Peccato che i due Ministri non si preoccupino di spiegare, soprattutto ai genitori, quali sono le patologie per le quali è necessario un intervento professionale e quali quelle per cui basta, solo per fare un esempio, porgere una pillola ed il bicchier d’acqua!

Non sarebbe stato più trasparente visto che si parla di somministrazione di farmaci che NON devono richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto”?

Si scarica sui singoli: genitori, medici di base, personale scolastico una responsabilità che i Ministri non assumono, infatti, recita la nota che tale somministrazione “ coinvolge ciascuno per le proprie responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni…, la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.”

Tutti responsabili, tranne i Ministri!

Infine arriviamo alla scuola, in cui i dirigenti scolastici devono effettuare una verifica delle strutture scolastiche ed individuare il luogo idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, verificare la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la somministrazione. Gli operatori scolastici possono essere Docenti od ATA purché abbiano seguito i corsi di formazione al primo soccorso previsti dalla 626/94.

Chi ci dice che bastano 6 ore di corso (in cui ti insegnano prima di tutto a non intervenire e chiamare i sanitari...) per garantire un genitore , per esempio, che puoi somministrare l’insulina?

Alle scuole resta un’altra strada, quella di stipulare accordi e convenzioni o collaborazioni con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

Chi paga?

Dalla nota non si può evince, ma non è difficile immaginare la difficile applicazione di norme così poco chiare in tempi di tagli ai bilanci sia delle scuole che degli enti locali.

Amareggia la solitudine in cui si lasciano i genitori, costretti a gestire situazioni difficili in assenza di impegno dello Stato; sarà stata una svista ma, a leggere noterete che non è mai citata, neppure tra i “visto” d’apertura, la Legge 104/ 92 che questo tema aveva affrontato e risolto affidando le competenze sanitarie a chi è esperto di sanità e quelle educative alla scuola.

Quella indicata nella Legge 104 resta la via maestra di riferimento, soluzioni pasticciate e superficiali non servono a nessuno, soprattutto non quando è in gioco un diritto, riaffermato in tante sentenze, che non può veder limitazioni.

Roma, 6 dicembre 2005