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Sperimentazione Legge Moratti nella scuola primaria: informazioni per una scelta consapevole

Nei prossimi giorni le scuole elementari e dell’infanzia e gli istituti comprensivi si troveranno di fronte ad una scelta molto importante per il futuro della scuola elementare: dovranno decidere se aderire o meno ad una proposta del Ministro di sperimentare l’anticipazione dell’attuazione della legge 53/03 nelle prime due classi.

29/08/2003
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Nei prossimi giorni le scuole elementari e dell’infanzia e gli istituti comprensivi si troveranno di fronte ad una scelta molto importante per il futuro della scuola elementare: dovranno decidere se aderire o meno ad una proposta del Ministro di sperimentare l’anticipazione dell’attuazione della legge 53/03 nelle prime due classi.
Se molte scuole aderiranno alla proposta di sperimentazione nazionale, il Ministro si sentirà incoraggiato a proseguire nell’attuazione del suo disegno, in linea con quanto contenuto nel documento “Indicazioni Nazionali” e nel preannunciato e poi accantonato decreto legislativo attuativo della legge 53/03 nella scuola elementare.

Questo disegno è stato respinto da moltissimi collegi dei docenti perché elimina il tempo pieno, riduce il tempo scuola a 27 ore settimanali, torna ad un unico insegnante responsabile della classe (docente coordinatore-tutor) al posto del gruppo docente o della coppia docente contitolare e corresponsabile.
Il Ministro non ha mai modificato il documento “Indicazioni Nazionali”, un documento elaborato da una commissione ministeriale di cui non si conoscono i componenti, mai sottoposto ad una consultazione delle scuole.
Il Ministro non ha cambiato idea , si è limitato, a fronte delle crescenti prese di posizione delle scuole, a sospendere l’attuazione obbligatoria del provvedimento ed ora chiede alle scuole di iniziare ad attuare parzialmente il modello di scuola primaria (è il nome della scuola elementare previsto dalla legge 53/03) contenuto nelle Indicazioni Nazionali.
Questa proposta del Ministro è contenuta nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 61 del 22 luglio 2003, un altro decreto estivo improvvisato e destinato a mettere in difficoltà le scuole nei confronti di una scelta che, data la sua rilevanza, dovrebbe essere preparata e meditata.
Per questo è cosa utile per le scuole avere chiaro il quadro informativo e normativo perché possano esercitare il più possibile una scelta consapevole.

Progetto nazionale di innovazione (art. 1 DM 61/03)
L’art. 11 del DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia scolastica) prevede la possibilità da parte del Ministro di promuovere progetti nazionali di innovazione (prima si chiamavano sperimentazioni nazionali) per esplorare la possibilità di introdurre cambiamenti degli ordinamenti agli studi.
Il ministro Moratti, attraverso l’art. 1 del DM 61/03, utilizza questo strumento giuridico per proporre alle scuole, non di sperimentare, ma di “avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate nella legge 53/03”.
Il Ministro non propone alle scuole, come fece nello scorso anno scolastico (sperimentazione delle 251 scuole), di sperimentare per un periodo ben preciso di tempo (uno o più anni scolastici) alcune innovazioni ordinamentali (docente coordinatore-tutor, tempo scuola ridotto, … ), per verificare e valutare poi, al termine del periodo prefissato, i risultati raggiunti e decidere se introdurre definitivamente le innovazioni sperimentate.
Per fare una vera sperimentazione, come afferma lo stesso art. 11 del DPR 275/99, si deve fissare una durata predefinita, indicare con chiarezza gli obiettivi, prevedere precise forme di valutazione: tutto questo non è indicato nell’art. 1 del DM 61/03.
Il Ministro non propone alle scuole di sperimentare, ma di cominciare ad applicare il modello di scuola elementare contenuto nelle Indicazioni Nazionali.
Il Ministro non è interessato a esplorare se il modello è valido o meno, ma chiede alle scuole di cominciare a “familiarizzare” con questo modello, a iniziare ad esercitarsi ad attuarlo perché prima o poi sarà reso obbligatorio.
Siamo di fronte ad una sperimentazione finta, ad un tentativo mascherato di attuazione della legge Moratti nella scuola elementare, senza alcuna consultazione delle scuole, in presenza di un diffuso dissenso degli insegnanti e senza utilizzare gli strumenti legislativi previsti dalle stessa legge 53/03 (decreto legislativo con parere del Parlamento).
Per queste ragioni la CGIL Scuola ha espresso parere sfavorevole nei confronti dell’art. 1 del DM 61/03 in sede di Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e ha proposto un ricorso al Tar Lazio per dimostrarne l’illegittimità.

Ora la parola passa alle scuole.
Per una decisione consapevole occorre chiarezza sui punti che seguono:

  • per aderire al progetto di innovazione nazionale previsto dall’art. 1 del DM 61/03 sono necessarie le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio dell’Istituzione Scolastica : si delibera innanzi tutto se aderire o meno, non solo su come aderire (non è possibile aderire senza delibera ad un progetto nazionale di innovazione ex art. 11 DPR 275/99);

  • le scuole, indipendentemente dalla loro adesione al progetto di innovazione nazionale previsto dall’art. 1 del DM 61/03, generalizzano l’alfabetizzazione della lingua straniera e dell’informatica, sulla base delle risorse professionali che sono state loro assegnate;

  • le risorse previste per tutte le scuole elementari in relazione alla generalizzazione della lingua straniera e dell’informatica in prima e seconda, spettano a tutte le scuole elementari , anche a quelle che non aderiscono al progetto di innovazione nazionale previsto dall’art. 1 DM 61/03: così è disposto dalla direttiva n. 48 dell’ 8.05.2003 e dalla lettera circolare n. 66 del 31.07.2003;

  • le scuole che non aderiscono alla sperimentazione nazionale proposta dal Ministero possono approvare altre sperimentazioni da loro elaborate e decise sulla base dell’art. 6 del DPR 275/99 (autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo).

Alfabetizzazione informatica e alfabetizzazione nella lingua inglese (art. 2 DM 61/03)
L’art. 2 del decreto procede all’introduzione generalizzata dell’alfabetizzazione informatica e della lingua inglese nei primi due anni della scuola elementare.
A questo fine assicura le risorse professionali aggiuntive necessarie: le direzioni regionali sono già state autorizzate dalla CM 68/03 a istituire in organico di fatto nuovi posti di specialisti di lingua straniera sulla base del fabbisogno rappresentato da ogni scuola, mentre per l’informatica sono previsti corsi di formazione per gli insegnanti nel corso dell’anno scolastico.
Il processo di estensione dell’insegnamento della lingua straniera e dell’informatica nelle prime due classi delle elementari è già iniziato da diversi anni, molto prima dell’approvazione della Legge Moratti , ed è stato messo in seria difficoltà da recenti tagli agli organici.
La generalizzazione di queste alfabetizzazioni a tutte le classi elementari risponde a processi innovativi avviati diffusamente dalle scuole e per questo, in sede di Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, la CGIL Scuola ha espresso su questo punto parere favorevole.
Dal punto di vista giuridico art. 1 e art. 2 del DM 61 sono sostanzialmente diversi: l’art. 1 propone alle scuole di aderire a una sperimentazione nazionale, mentre l’art. 2 è un provvedimento che procede ad introdurre la generalizzazione dell’informatica e dell’inglese.
Nel primo caso le scuole devono decidere se sono o no interessate ad aderire, nel secondo caso devono limitarsi ad adeguare i loro piani dell’offerta formativa per introdurre la generalizzazione della lingua straniera e dell’informatica.
È evidente che tutte le scuole, anche quelle che non aderiscono al progetto nazionale di innovazione previsto dall’art. 1 del decreto, sono tenute a procedere all’introduzione generalizzata delle due alfabetizzazioni, sulla base delle risorse che sono state messe a disposizione dall’amministrazione.
L’adeguamento dei piani dell’offerta formativa per la generalizzazione di informatica e lingua straniera è realizzato dalle istituzione scolastiche sulla base delle prerogative loro attribuite dal regolamento dell’autonomia scolastica (artt. 5, 6 e 8 DPR 275).
Le “Indicazioni Nazionali” non rappresentano un riferimento obbligatorio per le scuole perché non sono mai state rese norma vigente: a questo fine è prevista una specifica procedura (regolamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 17 della Legge 400/88, sentito il Parlamento) sia dalla legge 53/03 (art. 7) che dal DPR 275/99 (art. 8).
Fino a quando questa procedura non sarà attivata e positivamente conclusa, le Indicazioni Nazionali resteranno solo un documento pedagogico più o meno condivisibile (il Consiglio Universitari Nazionale, ad esempio, lo ha duramente criticato).

Finanziamenti della legge 440/97 alle scuole elementari
La direttiva 48/03 e la lettera circolare n 66/03 riservano alle scuole elementari il 50 % delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche per supportare l’autonomia scolastica.
La motivazione di questa scelta è spiegata nelle lettera circolare n. 66/03: “il 50% alle scuole dell’infanzia e primarie impegnate a rielaborare i piani dell’offerta formativa relativi ai primi due anni della scuola primaria, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento, delle conoscenze e delle abilità necessarie allo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione informatica e di una lingua comunitaria, di cui al Dm 61 del 22luglio 2003”.
La finalizzazione delle risorse finanziarie è chiaramente riferita all’art. 2 del DM 61/03, attraverso il quale si procede a generalizzare, e non a sperimentare, la lingua straniera e dell’informatica.
Sono, quindi, da ritenere prive di fondamento alcune interpretazioni che stanno circolando secondo le quali il 50% dei fondi della legge 440/97 sarebbero riservate alle scuole che aderiscono al progetto nazionale di innovazione previsto dall’art. 1 del DM 61/03.
Abbiamo già chiarito che se una scuola, sulla base della propria valutazione educativa e professionale, ritiene di non aderire alla sperimentazione nazionale finalizzata ad una prima attuazione della legge Moratti, comunque è tenuta a procedere alla generalizzazione della lingua straniera e dell’informatica sulla base delle risorse professionali assegnate.
Ne consegue che tutte le scuole elementari hanno diritto ai finanziamenti previsti a supporto dell’estensione alle prime e seconde classi dei nuovi insegnamenti.

Roma, 29 agosto 2003

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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