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Strumento musicale: importante sentenza del TAR Campania

Sull’esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale, anche il TAR Campania accoglie il ricorso degli interessati, annullando la parte del decreto ministeriale del 12.02.2002

02/05/2003
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Sull’esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale, anche il TAR Campania accoglie il ricorso degli interessati, annullando la parte del decreto ministeriale del 12.02.2002 che non consentiva agli insegnanti di strumento musicale nella scuola media di presentare domanda d'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, solo perché hanno conseguito l’abilitazione dopo il 25 maggio 1999.

Si tratta dell’esito di un ricorso, presentato al TAR Campania da alcuni aspiranti all’insegnamento di strumento musicale esclusi dalla graduatoria permanente perché uno dei requisiti (l’abilitazione in educazione musicale) era stato conseguito dopo il 25 maggio 1999, data d'applicazione della legge 124/99. La sentenza, nella considerazione che la legge 333/01 non prevede alcun termine per il conseguimento dell’abilitazione, riconferma una posizione più volte espressa dalla CGIL scuola, vale a dire che gli aspiranti che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dell’abilitazione d'educazione musicale (comunque conseguita) e che risultano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del DM 13.02.1996, hanno diritto ad essere inclusi nella seconda fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale.

Speriamo che quest'ulteriore sentenza faccia cambiare atteggiamento al MIUR che, invece, continua a negare la possibilità di presentare domanda d'inclusione nelle graduatorie permanenti.

Roma, 2 maggio 2003
____________________________________

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI

SECONDA SEZIONE
Registro Sentenze 2079 /2003
Registro Generale: 4954/2002

nelle persone dei Signori:

……………….. Presidente

……………… Consigliere

……………… Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2003;

Visto il ricorso n. 4954/2002, proposto da:

Rappresentati e difesi da:

Con domicilio eletto in Napoli

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Rappresentato e difeso da

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Con domicilio eletto in Napoli

VIA A. DIAZ, 11 - presso la Sua Sede

per l’annullamento

- del decreto direttoriale del direttore generale del personale della scuola e dell’amministrazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del 12.02.2002, pubblicato sulla G. U. IV serie speciale del 19 febbraio 2002, se e nella parte in cui (art. 4 comma 2) non consente agli istanti – in possesso d’abilitazione in educazione musicale conseguita dopo il 25 maggio 1999 – d’essere inseriti nella seconda fascia della graduatoria permanente di strumento musicale nella scuola media;

- d’ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale;

nonché, giusta l’atto di motivi aggiunti depositato l’8 agosto 2002, per l’annullamento

- dei provvedimenti, a firma del Dirigente della Direzione Regionale Campania del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, datati rispettivamente 21.05.2002 (……., ……., …..) e 25.06.2002 (………), con i quali si escludono i ricorrenti dalle procedure d’inclusione nelle graduatorie permanenti 2002/2003 di strumento musicale;

- d’ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale;

Visti gli atti e i documenti, depositati con il ricorso e con l’atto di motivi aggiunti;

Viste le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore, Ref. ………..;

Uditi altresì i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Con l’atto indicato in epigrafe i ricorrenti, premesso d’essere tutti in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di Educazione Musicale nella Scuola Media (classe AO32) e di Educazione Musicale nella Scuola Secondaria Superiore (classe AO31), e di aver presentato domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento di “Strumento Musicale nella Scuola Media”, nei termini previsti dal decreto direttoriale impugnato, ritenendo d’essere in possesso dei requisiti necessari per l’inserimento in dette graduatorie, rappresentati, secondo la legge 333/2001, dall’aver conseguito l’abilitazione per l’insegnamento di Educazione Musicale e dall’essere inseriti negli elenchi, compilati ai sensi del D. M. 13.02.96, lamentavano che tuttavia, con l’impugnato decreto direttoriale, all’art. 4 comma 2, si prevedeva l’ulteriore requisito dell’aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Musicale nella Scuola Media entro il 25 maggio 1999, data d’entrata in vigore della legge 124/99, così determinando l’esclusione dalle suddette graduatorie dei ricorrenti, non in possesso di detto requisito.

Premessa la ricostruzione del quadro normativo disciplinante l’accesso alle predette graduatorie permanenti, i ricorrenti articolavano, avverso il decreto direttoriale in oggetto, censure di violazione di legge (art. 1 legge 333/01; legge 124/99) e d’eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, illogicità e disparità di trattamento, in particolare sostenendo che l’art. 1 comma 2 bis della legge 333/01 aveva eliminato, quale requisito necessario per l’accesso a dette graduatorie, il requisito del servizio specifico, richiedendo soltanto il possesso dell’abilitazione in educazione musicale, ma senza prevedere alcun termine particolare per il suo conseguimento, e l’essere inclusi – stavolta entro il termine d’entrata in vigore della legge 124/99 – negli elenchi, compilati ai sensi del D. M. 13.02.96.

Stando invece all’art. 4 comma 2 lett. a) del decreto direttoriale impugnato, che richiedeva il requisito dell’abilitazione conseguita entro il 25.05.99, i ricorrenti, avendo conseguito l’abilitazione dopo tale data, non potrebbero essere inclusi nelle graduatorie de quibus; ciò in contrasto con la lettera dell’art. 1 comma 2 bis della l. 333/2001, che richiede invece solo il possesso dell’abilitazione tout court.

A favore della tesi dei ricorrenti militavano, inoltre, ragioni sistematiche, atteso che i ricorrenti, avendo conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo il 29.05.99, ma prima del 27.04.2000, sarebbero esclusi (come, di fatto, i ricorrenti …………. e ……. erano stati già esclusi) dalla sessione riservata per l’abilitazione all’insegnamento di strumento musicale, in forza dell’art. 6 dell’O. M. n. 1 del 2 gennaio 2001, e non potrebbero essere inclusi, neanche per tale via, nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, nella quale erano invece pacificamente inclusi, con evidente disparità di trattamento, coloro che avevano superato detta sessione riservata d’abilitazione.

Con atto di motivi aggiunti, depositato il l8.08.02, i ricorrenti impugnavano il formale provvedimento d’esclusione dalle suddette graduatorie permanenti, adottato nei loro confronti dal dirigente della Direzione Generale della Campania del M.I.U.R., sulla base delle disposizioni del detto decreto direttoriale, formulando censure d’illegittimità derivata (ribadendo, in sostanza, i motivi espressi nel primo ricorso, inficianti anche l’atto applicativo del decreto direttoriale in questione).

In data 17.09.02 e 18.12.02 si costituiva, con atto di forma, il M.I.U.R., per il tramite dell’Avvocatura Erariale; mentre in data 10.01.02 i ricorrenti producevano memoria difensiva, nella quale ricapitolavano i motivi, posti a fondamento del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti, e richiamavano un recente precedente giurisprudenziale a loro favore (sentenza T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 9228/02 del 28.10.2002).

Alla pubblica udienza del 23.01.03 il ricorso era introitato per la decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza del T.A.R. Lazio, citata nella memoria prodotta nell’interesse dei ricorrenti, osserva il Tribunale che la legge n. 124, del 25 maggio 1999, ha innovato il meccanismo d’arruolamento nella scuola, mantenendo la duplicità della via d’accesso agli (ex) ruoli del personale docente, ma ha soppresso i concorsi per soli titoli, sostituiti da una graduatoria, denominata “permanente”.

La fattispecie in esame, relativa alla disciplina applicabile ai docenti di strumento musicale inclusi negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del D. M. 13.2.1996, trova soluzione nel chiaro disposto della legge n. 333 del 2001.

Dispone invero l’art. 1, comma 2 bis (norme d’interpretazione autentica), del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 (recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001-2002), convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333: ”Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del Decreto del Ministero della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella G.U. n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati in un secondo scaglione nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all’art. 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi”.

Il diritto dei ricorrenti, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie permanenti, non appare suscettibile di contestazione, atteso che essi posseggono entrambi i requisiti previsti dalla legge, in quanto sono in possesso d’abilitazione in educazione musicale ed inseriti negli elenchi di cui al D. M. del 1996.

Di contro, l’Amministrazione resistente ha erroneamente previsto che gli insegnanti che si trovino nella situazione degli odierni ricorrenti non siano immessi nel secondo scaglione della graduatoria permanente di strumento musicale, in contrasto con l’esplicita previsione di legge, così configurandosi il dedotto vizio di violazione di legge.

Difatti, l’art. 1, comma 2 bis della legge n. 333 del 2001, non prevede alcun termine per il conseguimento dell’abilitazione e, in particolare, che essa debba essere stata conseguita prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (detto termine riferendosi, evidentemente, al diverso requisito, dell’essere inseriti negli elenchi compilati ai sensi del D. M. 13 febbraio 1996).

Fondato, pertanto, si palesa il vizio di violazione di legge denunziato, ed altresì fondata la censura d’eccesso di potere per disparità di trattamento, rispetto agli insegnanti che hanno conseguito l’abilitazione riservata, ai sensi dell’O. M. n. 1 del 2 gennaio 2001, i quali sono invece espressamente inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti, “in una fascia successiva a quella esistente”, e ciò in base al chiaro disposto dell’art. 6 della citata ordinanza ministeriale n. 1/2001; mentre i ricorrenti – nonostante siano ugualmente in possesso dell’abilitazione de qua, precedentemente conseguita (ragione per cui sono esclusi, espressamente, dalla partecipazione a tale sessione riservata, ai sensi dell’art. 2 dell’O. M. n. 1/2001) – sarebbero irragionevolmente esclusi, seguendo l’interpretazione avversata, di conseguenza, anche dalla seconda fascia delle graduatorie permanenti.

Le predette censure sono fondate, in particolare, sia nei confronti del decreto direttoriale impugnato, sia, in via derivata, nei confronti degli impugnati (con atto di motivi aggiunti) decreti d’esclusione dalle graduatorie permanenti.

E., infatti, sia il decreto direttoriale che gli atti applicativi si pongono in contraddizione con la volontà di legge, andando al di là del disposto della fonte primaria, che non concede spazi integrativi, in sede di normazione secondaria.

Ne deriva che i ricorrenti, avendo conseguito abilitazione all’insegnamento d’educazione musicale (anche dopo il 25.05.99) ed essendo iscritti negli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. 13.2.1996, illegittimamente sono stati ritenuti carenti di titolo, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie permanenti di strumento musicale.

Consegue da ciò l’obbligo in capo alla P.A. di conformarsi alla legge n. 333 del 2001, avente efficacia interpretativa con effetto ex nunc, ai fini dell’inserimento dei ricorrenti nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media.

Conclusivamente il ricorso va accolto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE (………………….)
L’ESTENSORE (………………..)