Sui minimi in caso di sciopero il pretore ci dà ragione
Testo dell'ordinanza pronunciata dal tribunale di Piacenza in merito al comportamento antisindacale tenuto da una dirigente scolastica in occasione dello sciopero del 2 maggio 2000.
Pubblichiamo il testo dell'ordinanza pronunciata dal tribunale di Piacenza in merito al comportamento antisindacale tenuto dalla dirigente scolastica di un istituto statale comprensivo della provincia di Piacenza in occasione dello sciopero del 2.5.2000. Il testo ci è stato fornito dalla CGIL Scuola di Piacenza che, unitamente a Cisl e Uil ha assunto, tramite un legale, la difesa di alcuni lavoratori dell'istituto.
In occasione dello sciopero del 2.5.2000 questi, erano stati ingiustamente precettati dalla dirigente scolastica per assicurare l'apertura dei locali scolastici. Il giudice ha riconosciuto, come da noi sostenuto relativamente ai minimi da assicurare in caso di sciopero, che l'apertura dei locali scolastici, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dalla legge n. 146. Non trattandosi perciò di servizio minimo è stato illegittimo l'impedimento posto dalla dirigente scolastica ai lavoratori di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS.
Roma 12 giugno 2000
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TRIBUNALE DI PIACENZA
COMUNICAZIONE DI ORDINANZA
pronunciata fuori dall’udienza nella causa civile promossa da B.P. +3
CONTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ..................
il Collaboratore di cancelleria del suddetto Ufficio comunica
ai Sigg.
2) AVV.TO ..... proc. di B. P. +3
3) AVV.TO ..... proc. di ISTITUTO COMPRENSIVO ............... che il Giudice Dott. Marina MARCHETTI in data 12.06.2000 ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente
ORDINANZA
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti, sentite le parti;
rilevato che la precettazione dei lavoratori indicati nel provvedimento 29.4.2000 (docc. 3 e 4 ricorrente) è stata svolta "per assicurare l’apertura degli edifici scolastici, ritenendosi ciò attività diretta alla realizzazione dei servizi minimi essenziali, vale a dire delle attività didattiche di orario";
ritenuto che queste ultime attività non rientrano in nessuna delle ipotesi eccezionali e tassative previste dall’art.2 della norma attuativa della legge 146/90 per il comparto scuola, ai fini di legittimamente impedire il diritto di sciopero;
ritenuto che tale provvedimento in quanto adottato fuori dai casi di legge, configuri attività antisindacale, avendo di fatto impedito ai lavoratori precettati di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l’ordine di precettazione 1721/B3 prot. 29 aprile 2000 ai collaboratori ATA in esso individuati dato dal Capo dell’Istituto Comprensivo Statale di ................., nonchè il previo provvedimento di definizione delle prestazioni necessarie prot.1720/B3 prot.29 aprile 2000 assunto dal predetto Capo d’Istituto, sono stati assunti in violazione di legge e di contratto, e come tale costituisce comportamento impeditivi del diritto di sciopero e della libertà ed attività sindacale a sensi dell’art.28 legge n. 300/70;
Ordina a Istituto Comprensivo Statale di ................. in persona del Capo di istituto in carica, con sede in ................., la cessazione dell’illegittimo comportamento sopra descritto anche per il futuro, nei limiti in atti indicati;
Ordina al predetto istituto la rimozione di ogni effetto dell’accertata illegittima condotta, in particolare condanna l’Istituto Comprensivo Statale di ................. ut supra a dare immediatamente alle competenti sedi la dovuta pubblicità ai dati relativi all’adesione allo sciopero del 2 maggio 2000, così conteggiando tra gli aderenti anche il personale illegittimamente precettato come indicato nel ricorso introduttivo;
Ordina al predetto istituto ut supra di provvedere, a sue cura a spese, all’affissione dell’emanando decreto per giorni 15 presso tutte le sedi delle scuole materne, elementari e medie dei comuni di ................., ................., ................., ................. , nonché presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di ..................
Condanna l’Istituto ut supra al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Lire 2.000.000 di cui Lire 1.000.000 oltre accessori di legge.