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Supervalutazione e progressione di carriera: nonostante il Consiglio di Stato, il MIUR conferma la sua posizione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il servizio prestato nelle scuole e nelle istituzioni culturali italiane all’estero da parte del personale di ruolo della scuola sia ritenuto valido anche ai fini della progressione di carriera

22/03/2005
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Come è noto, in due distinti pronunciamenti, sentenza n. 7968 del 2003 e sentenza n. 4414 del 2004, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il servizio prestato nelle scuole e nelle istituzioni culturali italiane all’estero da parte del personale di ruolo della scuola sia ritenuto valido anche ai fini della progressione di carriera, dichiarando “illegittimo”, perché non coerente con lo spirito della legge, il diverso comportamento adottato dal MIUR.

Ciononostante il MIUR e l’Amministrazione periferica (Direzioni Regionali, CSA e scuole) hanno continuato ad applicare le precedenti indicazioni valutando il servizio all’estero solo come semplice anticipazione riassorbibile al maturare della classe stipendiale successiva.

Anche a seguito degli esposti e delle istanze presentate dai singoli lavoratori sulla base dei pronunciamenti del Consiglio di Stato, l’Amministrazione ha mantenuto tale posizione disconoscendo il principio sancito dalle richiamate sentenze. Pertanto ai lavoratori interessati non rimane altro che ricorrere avanti il giudice del lavoro per farsi riconoscere un loro legittimo diritto.

Infatti in una nota del 16 marzo u.s., l’ufficio IX della Direzione Generale per il personale della scuola ha sancito l’intenzione dell’Amministrazione di proseguire nella sua politica di mancato accoglimento dei richiamati pronunciamenti del Consiglio di Stato sulla base di un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato invitando l’Amministrazione periferica a “resistere nelle cause che dovessero essere promosse dinanzi al Tribunale del Lavoro, che ora ha giurisdizione in materia, salvo riesaminare la posizione qualora anche in tale sede dovesse
trovare affermazione quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nella decisione
n. 7968 del 2003".

Pubblichiamo di seguito la citata nota del MIUR.

Roma, 22 marzo 2005

_____________________________________________________

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX

Nota 16 marzo 2005

Prot. n.1013/A/3/A

Oggetto: Controversie relative alla supervalutazione del servizio all'estero dei dipendenti del comparto scuola. Parere dell'Avvocatura Generale dello Stato

Le controversie relative alla supervalutazione del servizio all'estero del personale scolastico si sono risolte, in sede di giudizi amministrativi, in senso sfavorevole all'amministrazione (cfr. sentenze del Consiglio di Stato n. 7968/03 e n. 4414/04, confermative delle sentenze sfavorevoli dei Tar). Analoghe controversie vengono ora promosse dinanzi al competente giudice del lavoro. Alcuni Uffici regionali hanno chiesto direttive in merito al comportamento da assumere in presenza di istanze del personale scolastico volte ad ottenere la rideterminazione della propria progressione in carriera, tenendo conto della supervalutazione del servizio svolto all'estero sia dal punto di vista economico che dell'anzianità e dei relativi scatti stipendiali: in particolare, se si debba procedere alla revisione degli atti già emessi (e registrati dagli organi di controllo) ovvero si debba respingere le istanze, ritenendole infondate.
A seguito di apposito quesito dell'Avvocatura distrettuale di Genova, a ciò interessata dal Centro servizi amministrativi di Savona, l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso il proprio parere che qui di seguito si riporta.
"L'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 così recita: " (art. 3, regio decreto- legge 2 giugno 1924 n. 1052; art. 6, comma quarto, regio decreto-legge 21 gennaio 1926 n. 177; art. 17, regio decreto 19 maggio 1930, n. 909) il servizio di ruolo prestato all'estero anche precedentemente alla pubblicazione del presente testo unico è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi."
Ciò è stato ribadito anche dal D.lgs 16.4.1994 n. 297, art. 673: "il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.
Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due e di un terzo per gli anni successivi".
Pertanto, dalla lettera della legge appare evidente che la prevista valutazione del servizio prestato all'estero può essere effettuata solo "agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio", come ritenuto peraltro dal Consiglio di Stato nella decisione n. 192 del 1993, e ai fini del trattamento di quiescenza.
L'alto Consesso, però, con la pronunzia 7968/2003, cui fa riferimento codesta Distrettuale, ha ritenuto che: a) le maggiorazioni disposte dalle norme indicate incidono sulla progressione in carriera e consentono i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale; b) il d.p.r. 23.8.88 n. 399 ("Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola"), nel disporre all'art. 3, comma 4, il riassorbimento
"col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" non esclude che la valutazione del servizio prestato all' estero incida sulla maggiorazione di anzianità e che sussista quindi il diritto degli interessati alle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero; c) quindi la supervalutazione del servizio prestato all'estero, prevista dall'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 e dall'art. 673 del D.lvo 16.4.94 n. 297, non rappresenta soltanto una accelerazione economica (anticipazione degli scatti convenzionali) ma comporta anche una accelerazione dell' anzianità utile ai fini della carriera. Sembra alla Scrivente che siffatto orientamento sia andato oltre il significato letterale dell'art. 21 del R.D. 12.2.1940 n. 740 e dell'art. 673 del D.lvo 16.4.94 n. 297, e l'intenzione del Legislatore quale fatta palese dalle espressioni usate dal Legislatore medesimo, e oltre quanto previsto
dall'art. 3, comma 4, del d.p.r. 23.8.88 n. 399. Invero, i citati artt. 21 e 673 prevedono che la supervalutazione del servizio prestato all'estero può essere effettuata solo "agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio" (come per altro ritenuto dal Consiglio di Stato nella citata decisione n. 192 del 1993), e ai fini del trattamento di quiescenza, e il d.p.r. 23.8.88 n. 399 al comma 4 dell'art. 3 prevede solo il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti
biennali convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti", e non maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero.
Per altro, solo con l'entrata in vigore del CCNL 4 agosto 1995 (applicabile dal 1° gennaio 1996) e la successiva circolare ministeriale n. 595 del 20.9.96 è stato espressamente previsto che la supervalutazione del servizio prestato all'estero si traducesse in vera e propria accelerazione di carriera, in maggiorazione d'anzianità utile per la progressione alla
successiva fascia di anzianità.
Pertanto, appare opportuno resistere nelle cause che dovessero essere promosse dinanzi al Tribunale del Lavoro, che ora ha giurisdizione in materia, salvo riesaminare la posizione qualora anche in tale sede dovesse trovare affermazione quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nella decisione n. 7968 del 2003".
Tanto, si rappresenta per le valutazioni di codesti Uffici da effettuarsi d'intesa con le competenti Avvocature distrettuali dello Stato. Questo Ufficio, da parte sua, informerà sulla questione il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge n. 311 del 30.12.2004. A tal riguardo, al fine di quantificare il contenzioso in atto nella misura quanto più precisa, si prega di comunicare, anche via fax (0658495248), il numero di tutte le vertenze pendenti dinanzi ai TAR e ai Tribunali del lavoro, in primo e secondo grado di giudizio, e di quelle ancora in fase di conciliazione. Si ringrazia e si resta in attesa di riscontro.

Il Direttore Generale - Giuseppe Cosentino

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