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Supplenze a.s. 2002/2003: le istruzioni del Ministero in sintesi

Il Ministero ha deciso di non procedere alle nomine in ruolo ma di passare subito alla fase del conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

22/07/2002
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Il Ministero ha deciso di non procedere alle nomine in ruolo ma di passare subito alla fase del conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Tali operazioni, per effetto della L. 333/01, sono gestite fino al 31 luglio dai CSA e successivamente dai capi di istituto attingendo sempre dalla graduatoria permanente provinciale e a tutela degli aspiranti collocati in posizione utile (DM 201/00 e la stessa legge 333/01).

Nelle News del 19 luglio sono state pubblicate le disposizioni in merito emanate dal ministero.

Esse hanno di fatto carattere di ridefinizione/integrazione del regolamento dal momento che larghe parti dello stesso DM 201/2000 sono oggi inapplicabili.

Con la circolare e con la note allegate, Il MIUR suggerisce (in quanto la legge ne attribuisce direttamente la competenza ai Capi d’Istituto), nei casi in cui i CSA non riescano a completare le operazioni di nomina entro il 31 luglio, di individuare attraverso conferenze provinciali di servizio scuole polo (o reti di scuole) per singoli gradi di istruzione e, nella secondaria, per gruppi di graduatorie afferenti agli insegnamenti rientranti negli stessi ambiti disciplinari. In sostanza si suggerisce la stessa procedura adottata lo scorso anno (su nostra proposta) nella gran parte delle province.

Il MIUR inoltra raccomanda la massima pubblicità rispetto alle modalità organizzative stabilite, indicando le scuole incaricate di effettuare le varie assunzioni ed il calendario delle operazioni. A tal fine dovranno essere utilizzati oltre che i tradizionali mezzi di comunicazione (affissione all’albo del CSA e del Distretti Scolastici), anche comunicati stampa e internet dei vari CSA e Direzioni Regionali.

TEMPI:

entro il 5 agosto il CSA deve comunicare al sistema l’elenco delle scuole di riferimento e le graduatorie assegnate

entro il 6 agosto il CSA deve completare la comunicazione delle operazioni già effettuate

entro il 7 agosto il CSA comunica il calendario delle convocazioni degli aspiranti presso le scuole

a partire dal 9 agosto i CSA verificano e convalidano l’insieme dei posti per le supplenze

a partire dal 10 agosto diffusione su internet dell’elenco delle disponibilità (convalidate dai CSA) e dei calendari delle convocazioni

a partire dal 12 agosto (in tutti i casi in cui i CSA abbiano terminato le due operazioni precedenti) le scuole possono avviare le operazioni di convocazione per le assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni.

infine a partire dal 6 settembre, ma solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti provinciali, ciascuna scuola potrà nominare dalle proprie graduatorie d’istituto.

personale ATA: tutte le suddette indicazioni, con gli opportuni adattamenti, si applicano anche al personale Ata. A tale proposito la circolare ricorda che, ai fini delle operazioni di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni, sono pienamente valide le graduatorie permanenti (24 mesi) tuttora disponibili.

Da queste disposizioni si evincono anche i seguenti chiarimenti, relativamente ad alcuni dei quesiti più richiesti dal personale interessato:

1) DELEGHE: è possibile delegare all'accettazione della proposta di nomina o una persona di propria fiducia o colui che sovrintende alla nomina (Dirigente del CSA fino al 31 luglio, Dirigente scolastico preposto dopo il 31 luglio).

2) RINUNCE: la rinuncia alla supplenza annuale non avrà conseguenze (se non per l’anno interessato e solo per quella specifica graduatoria), in particolare non comporterà il depennamento per l'anno successivo ( in ragione anche del fatto che ora le graduatorie permanenti sono annuali)

3) SCELTA DELL'INSEGNAMENTO: è possibile lasciare una nomina già assunta per un'altra, solo nel caso che la seconda sia economicamente vantaggiosa (esempio: lasciare una nomina fino alla fine delle attività didattiche per una successiva annuale oppure uno spezzone per un posto intero), non in altri casi ( esempio: preferenza in ragione di maggior interesse nel punteggio o di possibilità future o di miglior grado di scuola, o di sede).

Il Sindacato aveva chiesto altre precisazioni (vedasi NEWS del 18/7 e del 4/7 relativamente al personale Ata) e maggiori garanzie del rispetto dei diritti per gli aspiranti.

Si evidenzia come il carattere operativo interno di queste indicazioni rivolte ai soli uffici del provveditorato, non rappresenti una fonte giuridica pienamente valida ai fini delle assunzioni a tempo determinato. Lo scorrimento delle graduatorie permanenti continua perciò a configurarsi, per il secondo anno consecutivo, come un atto concorsuale non corredato da un regolare bando che metta al corrente gli aspiranti dei loro diritti. Esso perciò continua ad essere inadeguato in termini normativi e costituzionali. Resta fermo il nostro giudizio negativo sulla mancata immissione in ruolo di migliaia di lavoratori (vedasi NEWS del 17 luglio u.s.) che vedono lesi i loro legittimi diritti e aspettative.

Il testo della circolare, della NOTA TECNICA allegata e, per documentazione, il D.M. 25 maggio 2000 n.201 sono reperibili nelle news del 19 luglio u.s..

Roma, 22 luglio 2002

Nonno, cos'è il sindacato?

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