Supplenze all'estero: accolte dal MAE le proposte di modifica presentate dai sindacati
E’ quanto è stato raggiunto in occasione del confronto del 27 febbraio 2008 per la definizione delle disposizioni relative alle graduatorie per il conferimento di supplenze. Verso un differimento al 1 settembre 2008 l’invio all’estero del personale di ruolo che non potrà assumere il servizio prima del 28 febbraio p.v.. Per i sindacati la proposta deve essere perfezionata con uno specifico accordo.
Due sono stati i temi centrali affrontati dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale nell’incontro del 27 febbraio: 1) analisi della proposta sulle “Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero”; 2) richiesta di differire al primo settembre 2008 la data di assunzione in servizio del personale docente e Ata le cui procedure di nomina non sono ancora completate.
1) Supplenze
Nell’ambito del confronto sulla prima parte relativa alle disposizioni per la costituzione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze per i posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero - anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 - dopo la prima seduta del 22 febbraio u.s. l’Amministrazione ha accolto in buona parte le modifiche e integrazioni presentate dalle Organizzazioni sindacali.
a) E’ ritenuto valido ai fini della certificazione della residenza il certificato rilasciato dal Paese ospite che attesta la residenza da almeno un anno oppure, solo per i cittadini italiani, l’iscrizione all’Aire rilasciata dall’Autorità Diplomatica territorialmente competente in cui risulti la residenza nel Paese ospite da almeno un anno.
b) Rispetto all’applicazione dell’art. 2 comma 416 della Legge Finanziaria che limita il valore abilitante della laurea in scienza della formazione alla data del 31 dicembre 2007, si è ritenuto opportuno non inserire tale norma in attesa che venga fornito dal MPI ulteriori precisazioni a chiarimento:
c) Supplenze brevi. Si tratta di una novità interessante che dovrebbe garantire un percorso privilegiato nella nomina sulla base di una precisa scelta da parte del docente interessato. Si tratta però di chiarire con esattezza la definizione di supplenza breve.
d) Titoli e documentazione. Fermo restando il principio dell’autocertificazione la scuola o l’ufficio scolastico all’atto della stipula del primo contratto di supplenza effettuano, ai sensi degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti se trattasi di documenti proveniente dalla Pubblica Amministrazione; mentre per quanto riguarda certificazioni rilasciate da soggetti non appartenenti alla P.A. dovrebbe essere prevista l’invio della relativa documentazione.
Nei prossimi giorni il MAE fornirà alle Organizzazioni sindacali il testo con le modifiche apportate. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell’ordinanza e il relativo provvedimento il confronto sindacale inizierà nelle prossime settimane.
2) Differimento dell’assunzione in servizio del personale docente e Ata le cui procedure non sono ancora completate al 28 febbraio 2008
Questo personale già individuato e nominato su posti di contingente relativo all’anno scolastico 2007/2008 assumerà servizio al 1 settembre 2008. Si tratta di una novità in assoluto che per certi versi anticipa quanto richiesto dalle Organizzazioni sindacali in sede di presentazione della piattaforma e rinnovato in occasione della prossima apertura della Sequenza Estero. L’atteggiamento mutato da parte dell’Amministrazione è ovviamente la conseguenza di una serie di pronunciamenti della giurisprudenza e motivata dalla opportunità di ridurre un contenzioso sempre crescente. Le Organizzazioni sindacali, che hanno dichiarato la loro disponibilità ad un accordo su tale argomento, hanno giudicato tale posizione positiva perché finalmente l’Amministrazione accoglie quel principio, abbastanza consolidato in territorio metropolitano, che considera l’anno scolastico valido a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della permanenza, se superiore a 180 giorni. Ovviamente tale norma dovrà poi essere consolidata nel contratto in occasione della definizione della Sequenza contrattuale. Il MAE si è impegnato a fornire alle Organizzazioni sindacali nei prossimi giorni una proposta di intesa indispensabile per rendere operativo il relativo dispositivo che necessita, ad avviso delle Organizzazioni sindacali, di un pronunciamento da parte dell’Aran. Vale la pena, inoltre, sottolineare che tale norma garantisce sia i diritti soggettivi del personale interessato sia quelli oggettivi di continuità didattica per gli alunni mediante l’impiego del supplente fino al termine delle lezioni.
Roma, 28 febbraio 2008