Supplenze all’estero: circolare integrativa
L’ufficio IV della DGPCC del MAE ha trasmesso, in data 30 maggio, alle Ambasciate e ai Consolati le “disposizioni relative al conferimento delle supplenze – modalità di stipulazione dei contratti – rinunce e abbandoni”.
L’ufficio IV della DGPCC del MAE ha trasmesso, in data 30 maggio, alle Ambasciate e ai Consolati le “disposizioni relative al conferimento delle supplenze – modalità di stipulazione dei contratti – rinunce e abbandoni”. Il testo, datato 27 maggio 2005 e con numero di protocollo 267/0218568, costituisce parte integrante del Messaggio circolare n. 267/0103512 del 9 marzo 2005 (già in precedenza pubblicato) e rappresenta la seconda parte dell’ordinanza relativa alle supplenze. Inoltre nel messaggio viene ricordato che al più presto possibile l’Ufficio IV invierà i modelli per la stipula dei contratti a tempo determinato.
Ricordiamo che le graduatorie provvisorie sono pubblicate il 30 maggio all’albo delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari e delle istituzioni scolastiche interessate. E che per favorire la consultazione e la conoscenza, anche ai fini di eventuali reclami, le graduatorie provvisorie sono pubblicate anche sui siti delle Ambasciate e dei Consolati.
Ricordiamo ancora che avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all’autorità consolare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. L’Amministrazione ovvero gli uffici consolari, le Ambasciate e le istituzioni scolastiche dovranno far pervenire la loro decisione sui reclami entro 30 giorni dalla loro presentazione.
Scaduti tali termini le graduatorie assumo carattere definitivo. Avverso le graduatorie definitive, ovvero dalla loro data di pubblicazione, è possibile fare ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi della L.1034/71 oppure si può proporre ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del DPR 119/71.
Roma, 31 maggio 2005