Supplenze annuali 2012/2013, pubblicata la nota ministeriale. Dichiarazione del titolo di sostegno entro il 24 settembre
Sostanzialmente confermate le indicazioni dello scorso anno. Chiarimenti sulla gestione delle graduatorie d'istituto a seguito del dimensionamento.
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato, con notevole ritardo, il 12 settembre 2012 la nota 6677, con la quale si forniscono indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali/Territoriali sulle procedure e sulle regole per l'individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
La lentezza nell’emanazione, che avviene quando in molte province sono già state effettuate e completate le operazioni di nomina, ha provocato numerosi problemi, fra cui l’eclatante situazione verificatasi a Mantova, dove, con un inaccettabile comportamento illegale, ad alcuni aspiranti supplenti era stata negata la possibilità di sottoscrivere la proposta: la FLC CGIL ha immediatamente reagito a questa grave violazione di un sacrosanto diritto, chiedendo all’amministrazione di porvi rimedio ritirando il provvedimento iniquo e ripristinando l’ordinario, e legale, iter.
La nota conferma sostanzialmente le indicazioni dello scorso anno. Sono rimaste senza risposta le nostre richieste rispetto agli spezzoni fino a 6 ore da attribuire in fase di nomine, alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie d'istituto e alla possibilità di lasciare uno spezzone, accettato in mancanza di posti interi, per un posto intero anche al 30/06.
Abbiamo sollecitato le nomine definitive degli assistenti nel caso in cui il numero di posti disponibili sia superiore agli inidonei (come già richiesto precedentemente) e l'immediato sblocco delle assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA che, malgrado siano effettuate dopo il 31 agosto, dovranno avere validità sia giuridica che economica.
Richiesta del part-time
Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell'assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal CCNL 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del CCNL sul part-time riguardanti sia il personale docente che ATA. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell'art. 73 della L. 133/08, che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso, secondo noi,a valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell'orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all'O.M. n. 446/97 (vedi art. 39 c. 13 CCNL 2006-2009). Infine, è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
Spezzoni fino a 6 ore
Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007.
Docenti
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
- le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione;
- è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale e prima della stipula del contratto, ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;
- sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare, per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina;
- per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Comunicazione titolo di sostegno
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2011, è prevista la possibilità di comunicare tramite raccomandata A/R alla scuola a cui è stato indirizzato il modello di domanda per le graduatorie d'istituto, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo 24 settembre.
Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.
Supplenze nei licei musicali e coreutici
Per quanto riguarda i Licei musicali saranno costituite apposite graduatorie nelle singole scuole.
Possono presentare domanda:
- gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (GaE) della A031, A032 e A077 in possesso dei requisiti previsti dalla nota 3714/bis del 5 giugno 2012, Allegato E, Tabella Licei
- per "Esecuzione ed Interpretazione" e "Laboratorio di Musica d’insieme", gli aspiranti inseriti nelle GaE della A077 in possesso dello specifico diploma di strumento
- gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie d’istituto della A031, A032 e A077 in possesso dei requisiti (esclusa l’abilitazione, per la terza fascia d’istituto) previsti dalla nota nota 3714/bis del 5 giugno 2012, Allegato E, Tabella Licei
- per "Esecuzione ed Interpretazione" e "Laboratorio di Musica d’insieme", gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie d’istituto della A077 in possesso dello specifico diploma di strumento
Gli aspiranti saranno graduati in base alla tipologia di graduatoria e in base al punteggio attribuito nelle graduatorie di provenienza.
Le scuole sedi di Licei musicali e coreutici pubblicheranno sul proprio sito, sul proprio albo e sull’albo del competente Ufficio territoriale dell’U.S.R. il bando relativo alla copertura dei posti eventualmente disponibili entro il 17 settembre.
Tutti gli interessati potranno presentare la relativa istanza entro il 25 settembre 2012.
In caso di esaurimento delle graduatorie le istituzioni scolastiche procederanno all’individuazione del personale da nominare in base ai criteri indicati dalle Convenzioni stipulate con i Conservatori.
Importante l’accoglimento da parte del MIUR della richiesta, fortemente voluta dalla FLC CGIL, di inserire nelle graduatorie di "Esecuzione ed Interpretazione" e "Laboratorio di Musica d’insieme"gli aspiranti delle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto della A077.
Graduatorie d'istituto
A seguito del dimensionamento il Miur sta procedendo alla ridefinizione delle sedi scelte ai fini delle graduatorie d'istituto. La procedura è in corso e a breve dovrebbe essere messa a disposizione delle scuole: si tratta di un allineamento automatico tra l’anagrafe delle vecchie e delle nuove istituzioni, per cui gli aspiranti supplenti inseriti nelle graduatorie di istituti soppressi o riorganizzati transiteranno automaticamente nelle graduatorie delle “nuove” scuole in base a fascia e punteggio. Fino alla nuova pubblicazione si utilizzeranno le graduatorie dello scorso anno con nomine fino all'avente diritto.
Per i docenti che si sono inclusi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento saranno assegnate automaticamente le scuole prescelte per eventuali altre fasce di inclusione (opportunamente ridefinite per il dimensionamento).
Solo per coloro che si sono inclusi nella fascia aggiuntiva e non erano precedentemente inclusi nelle graduatorie d'istituto sarà possibile effettuare la scelta delle scuole entro il 24 settembre 2012 con le consuete modalità delle istanze on-line.
ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano sostanzialmente le regole dello scorso anno ed in particolare:
- le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’amministrazione;
- la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.
Come precisato nella nota 6340bis/12 (vedi correlati), le supplenze dei collaboratori scolastici, cuochi,infermieri, guardarobieri e addetti alle aziende agrarie possono essere effettuate in via definitiva.
Per gli assistenti amministrativi e tecnici invece le supplenze saranno conferite dai Dirigenti scolastici fino all'avente diritto, in attesa della definizione della mobilità forzosa di inidonei e itp.
Priorità nella scelta della sede
Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L. 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.
Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.