Testo del contratto per la mobilità dei Dirigenti
E' stato firmato nella giornata di oggi il Contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici. Il testo presenta sulla materia novità significative, resesi necessarie a seguito dei processi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche legati all'autonomia.
E' stato firmato nella giornata di oggi il Contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici. Il testo presenta sulla materia novità significative, resesi necessarie a seguito dei processi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche legati all'autonomia. Le richieste di modifica proposte dalle organizzazioni sindacali sono state sostanzialmente accolte dall'Amministrazione. Si riportano di seguito i termini indicativi per le domande di mobilità:
- presentazione domanda entro il 18 maggio;
- termine ultimo per acquisire domande ed eventuali variazioni anagrafiche: 5 luglio;
- pubblicazione dei movimenti: 25 luglio.
(In Appendice il testo del Contratto)
Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2001/2002
L'anno 2001, il giorno 12, il mese di aprile, in Roma presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte datoriale trattante per la contrattazione decentrata a livello ministeriale
E
i rappresentanti della delegazione sindacale, risultanti all'allegato n. 1 al presente contratto
PREMESSO :
-
che è stata costituita ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 9.8.2000, che ha modificato il C.C.N.Q. del 24.11.1998, la V autonoma area della dirigenza scolastica a decorrere dal 1.9.2000 nell'ambito del comparto scuola, in relazione alla previsione dell'art. 21, comma 17 della Legge n. 59/97:
-
che con il protocollo d'intesa del 26.7.2000 sono state individuate le OO.SS. ammesse alle trattative nazionali per l'area suddetta;
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che è necessario prorogare per quanto concerne l'istituto della mobilità dei dirigenti scolastici, il contratto nazionale integrativo n. 2/2000 sottoscritto in data 27.1.2000, così come appresso integrato e modificato;
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che è urgente definire la disciplina per l'assegnazione delle sedi di titolarità ai dirigenti scolastici che hanno perduto posto a seguito dell'attuazione dei piani di dimensionamento in data successiva al 10 febbraio 2000;
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che a norma dell'art. 25 bis, comma 1, del D..Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, i dirigenti scolastici sono inquadrati dall'1.9.2000 in ruoli di dimensioni regionali;
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che l'attribuzione della titolarità, alla data 1.9.2000, ai dirigenti scolastici delle regioni che hanno attuato tardivamente i piani di dimensionamento della rete scolastica, deve avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2001/2002;
LE PARTI CONCORDANO
per l'anno scolastico 2001-2002 il seguente contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici modificativo del contratto integrativo nazionale sottoscritto il 27 gennaio 2000.
- ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato, si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ricompreso nell'area V costituita ai sensi dell'accordo quadro per la definizione dell'autonoma area della dirigenza, per la disciplina della mobilità del personale dirigente scolastico per l'anno scolastico 2001/2002 secondo le disposizioni contenute nel citato art. 42 del C.C.N.I.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali .Le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.Lgs n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.
- ART. 2 - MOBILITA' TERRITORIALE A DOMANDA E D'UFFICIO - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d'ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano ai dirigenti scolastici con o senza sede definitiva di titolarità.
2. Il dirigente scolastico titolare di presidenze o direzioni in scuole oggetto di dimensionamento individuato soprannumerario in base a criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nel presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento in una delle sedi richieste ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resa disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d'ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d'ufficio e l'ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli artt. 14 e seguenti.
ART. 3 -MOBILITA' PROFESSIONALE - DESTINATARI
Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano come segue:
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dirigenti scolastici delle direzioni didattiche e delle scuole medie (scuola di base) richiedenti il passaggio di presidenza negli istituti secondari superiori che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore;
- laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti di istruzione superiore.
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dirigenti scolastici di istituti secondari superiori richiedenti il passaggio nell'ambito della scuola di base che siano in possesso di laurea.
- ART.4 -FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell'ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; mobilità professionale tra comuni della stessa provincia nei limiti del riassorbimento dell'eventuale esubero;
III fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale
- ART. 5 - RIENTRI E RESTITUZIONI NEL PROPRIO RUOLO
1. Le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di coloro che hanno perso la sede di titolarità, in particolare a seguito :
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delle assegnazioni presso le Università di cui agli artt. 5 e 6, della legge 2.12.1967, n. 1213, allo scadere del prescritto quinquennio, ovvero dalle assegnazioni che siano cessate prima del compimento del quinquennio per cause non imputabili ai richiedenti;
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del collocamento fuori ruolo presso il Ministero Affari Esteri o dalla destinazione all'estero, nei casi in cui il servizio sia durato oltre un triennio (art. 626 e art. 647 del D. Lgs. 297/94);
-
del collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 26, commi 8 e 10 della legge 23.12.1998, n. 488 dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità (D.L. n. 240/2000 convertito con legge n. 306/2000);
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dell'utilizzazione per un quadriennio di servizio presso le Università degli Studi per compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento delle scuole secondarie ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 3.8.1998, n. 315.
2. Il dirigente scolastico, ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al Provveditorato agli Studi di propria scelta entro i termini stabiliti dall'apposita O. M. sulla mobilità. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione i criteri di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L'assegnazione deve essere disposta dal competente Provveditorato agli Studi entro 10 giorni dai suddetti termini. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, il competente Provveditorato agli Studi inoltra la domanda al sistema informativo, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità. Nell'ambito dei trasferimenti i predetti dirigenti scolastici sono considerati senza sede definitiva e pertanto come provenienti da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati d'ufficio a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali (allegato B - II fase delle operazioni - punto 12bis e III fase punto 18bis).
Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato, previa nuova domanda dell'interessato, a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.
In caso di indisponibilità di posti nella regione, l'interessato deve indicare province di altre regioni in ordine prioritario ove intende essere assegnato.
- ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'
1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate, a cura di ciascun Provveditorato agli Studi competente, al sistema informativo nei termini fissati dalla apposita O. M..
2. Sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le direzioni didattiche e le presidenze già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
b) le direzioni didattiche e le presidenze non assegnate in via definitiva al personale titolare.
3. Alle predette disponibilità vanno detratti i posti occupati dal personale rientrato nel ruolo di cui al precedente articolo 5. Sono salvaguardati numericamente i posti assegnati ai dirigenti scolastici, già collocati fuori ruolo, con attribuzione nominale della sede di titolarità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. L. 28.8.2000, n. 240 convertito con legge 27.10.2000, n. 306.
4. Sono altresì disponibili i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita fatta salva la sistemazione del soprannumero.
5. Le operazioni di mobilità professionale tra le due fasce dei dirigenti scolastici di cui all'art. 14 sono effettuate sul 100% dei posti disponibili fatta salva la sistemazione del soprannumero.
- ART. 7 -TRASFERIMENTI ANNUALI
Viene mantenuto ad esaurimento l'istituto della proroga d'ufficio dei trasferimenti annuali nei casi in cui permanga la relativa disponibilità annuale. L'eventuale istanza di revoca deve essere presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti
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- ART. 8 - ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NELLE REGIONI CON PIANI DI DIMENSIONAMENTO TARDIVI
1. I dirigenti scolastici che, come previsto dall'art. 8 comma 2 del contratto siglato in data 27/1/2000, sono a ttualmente utilizzati nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica realizzati tardivamente, possono acquisire la titolarità, nelle scuole risultanti dal predetto dimensionamento, con decorrenza 1/9/2000 con le modalità descritte nei commi successivi.
2. I dirigenti scolastici che sono stati assegnati, come previsto dall'art. 1 - comma 2 del C.C.D.N. sulle utilizzazioni, in una istituzione scolastica appartenente al proprio singolo dimensionamento assumono la titolarità nella predetta istituzione.
3. Coloro che, per mancanza di posti disponibili nel proprio dimensionamento, sono stati utilizzati in altra istituzione scolastica, sono individuati come perdenti posto beneficiando, comunque, della precedenza assoluta per il trasferimento a domanda nelle istituzioni scolastiche del proprio singolo dimensionamento.
- ART. 9 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE
1. Le precedenze riportate nel presente articolo - raggruppate sistematicamente per categoria, come previsto dall'art. 42, comma 2, lettera "b" del C.C.N.I. del 31/8/1999 - sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle (tre) fasi del movimento per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggior anzianità anagrafica.
I) HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto della procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al dirigente scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1. dirigente scolastico non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2. dirigente scolastico emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II) DIRIGENTI SCOLASTICI TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Il dirigente scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto. A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il dirigente scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale viene esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
L'utilizzazione in altra scuola del dirigente scolastico in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del dirigente scolastico in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il dirigente scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla regione, ottenga l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.
III) PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e nell'ambito di ciascuna delle tre fasi viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nella seguente condizione:
1) portatori di handicap di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Limitatamente alla mobilità della seconda e terza fase viene riconosciuta la precedenza, in subordine alla predetta categoria, al personale dirigente scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
2) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per beneficiare delle precedenze di cui alla legge n. 104/92 gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 11:" Documentazione e Certificazioni".
IV) DIRIGENTI SCOLASTICI TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'
Il dirigente scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorità (1). Per fruire di tale precedenza gli interessati devono indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO IN SITUAZIONI DI HANDICAP, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi di portatori di handicap in situazione di gravità, ed al figlio unico, in grado di prestare assistenza, o coniuge di persona handicappata in situazione di gravità. Nel caso del figlio unico, tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all'estero o handicappati, ecc..) .
Il dirigente scolastico beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il comune ove lo stesso risulti domiciliato con il soggetto handicappato ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti.
É riconosciuta la precedenza, nei trasferimenti interprovinciali, anche ai predetti soggetti che, obbligati all'assistenza, abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33 della legge n. 104/92 gli interessati devono produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art.11:" Documentazione e Certificazioni".
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
(1) Il dirigente scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un quinquennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, comma 5 della legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella legge 402/87 il dirigente scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale é stato trasferito d'ufficio il coniuge e, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati devono contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo art. 11.
I beneficiari di tale precedenza possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono comunque essere inoltrate oltre la scadenza prevista dalla apposita O. M.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII ) DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il dirigente scolastico chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali, ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, l'interessato rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posto, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) DIRIGENTI SCOLASTICI CHE RIPRENDONO SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.L. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il dirigente scolastico che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
IX) DIRIGENTI SCOLASTICI TRASFERITI D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTI IL RIENTRO NELLA PROVINCIA DI PRECEDENTE TITOLARITA'.
Il dirigente scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nel quinquennio nella istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità di cui ai su indicati punti II) e IV), ha diritto ad una precedenza nell'ambito della II e III fase delle operazioni per la ex provincia di titolarità. La precedenza in esame si applica se il richiedente è titolare in una provincia diversa da quella dell'istituzione scolastica o comune richiesto. Tale precedenza verrà applicata nella II fase se l'attuale scuola di titolarità e la provincia di rientro appartengono alla medesima regione, ovvero alla III fase se appartengono a regioni diverse.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio.
Per fruire di tale precedenza, gli interessati devono indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata. Per il citato quinquennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio.
- ART. 10 - ASSISTENZA AI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
1. Il dirigente scolastico che assiste il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, già beneficiario del trasferimento condizionato al permanere dell'assistenza per un quinquennio, è soggetto alle relative disposizioni (art. 8 del CCND 20 gennaio 1998, integrato e modificato dal CCND 20 gennaio 1999),che si riassumono nella nota (1).
2. A decorrere dall'a.s. 2000/2001 il dirigente scolastico che intenda assistere il familiare (parente o affine) ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, non è più destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare in situazione di handicap l'interessato interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCND sulla mobilità annuale.
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(1) Il trasferimento ottenuto beneficiando delle precedenze previste per l'assistenza ai parenti handicappati é condizionato al permanere per un quinquennio dell'attività di assistenza nei confronti del familiare handicappato. Durante tale periodo, qualora vengano meno i requisiti che hanno determinato il diritto alla precedenza medesima, al dirigente scolastico viene assegnata la titolarità che aveva al momento dell'avvenuto trasferimento condizionato.
Tuttavia, il dirigente scolastico che ha perso il diritto alla conservazione del trasferimento condizionato interprovinciale successivamente alla data di presentazione della domanda di trasferimento, può chiedere all'ufficio scolastico competente di essere assegnato, in via definitiva, dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilità, su una direzione o presidenza vacante e disponibile, a conclusione delle predette operazioni. Ove non si verifichi tale eventualità l'interessato viene assegnato, come già detto, nella provincia di provenienza.
Il trasferimento ottenuto, sotto la predetta condizione, deve essere annualmente confermato dal Provveditorato agli Studi, previa verifica della permanenza di tutti i requisiti che hanno dato titolo alla precedenza di cui all'art. 33 della legge n. 104/92, documentata secondo quanto di seguito riportato.
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Segue nota 1)
Per ottenere annualmente la conferma del trasferimento é necessario che il beneficiario della predetta precedenza presenti, entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento, una dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R: 28.12.2000, n. 445, della quale si evincano sia il perdurare dell'attività di assistenza al familiare handicappato sia il permanere delle altre condizioni necessarie per usufruire della precedenza.
Si precisa che in sede di presentazione della documentazione finalizzata alla conferma del trasferimento condizionato, qualora sia stato presentato un certificato provvisorio sulla situazione di handicap, deve essere presentato, nei termini previsti, il certificato definitivo della commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104/92, ove rilasciato, ovvero una aggiornata dichiarazione del competente organo sanitario relativa alla mancata emissione dell'accertamento definitivo.
La sede di titolarità assegnata per trasferimento condizionato non confermato si rende ovviamente disponibile per le operazioni di mobilità relative allo stesso anno scolastico per il quale viene revocata la conferma.
Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati l'amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare il trasferimento disposto e ad assegnare il dirigente scolastico, ove non vi sia più disponibilità, nella titolarità di provenienza.
- ART. 11 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4 della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93 n. 423 documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all' emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della L. 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre lo stato di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50 n. 648, riconosciute ai medesimi.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
-
per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33 comma 6, nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap;
-
per le persone handicappate assistite (art. 33 commi 5 e 7), nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell' handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza, debbono comprovare che l'handicappato non e' ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.
Sarà cura dei Provveditorati agli Studi verificare che sui certificati medici redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dall'interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per l'assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore e il figlio unico in grado di prestare assistenza che assistano il soggetto handicappato i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 9 devono documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
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Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione.
-
L'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000 artt. 19 e 20) a favore del soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33 commi 5 e 7 deve essere effettivamente svolta all'atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92
Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento e di adozione.
d) Documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 1, comma 5 della L. 100/87 e art. 10, comma 2 del D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87.
Per fruire della precedenza prevista per il coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 5 della L. 100/87 e art. 10, comma 2 del D.L. 325/87, convertito nella L. 402/87, l' interessato deve allegare una dichiarazione personale o dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
e) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
1. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli viene attribuito solo se viene allegato un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell 'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi dalla data di pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi dell'O. M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi del D.P.R: 28.12.2000, n. 445 la residenza può essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale l'interessato dichiari che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi dalla data di pubblicazione all'albo del Provvetorato agli Studi dell'O. M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
2. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
3. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
4. Lo stato di cui al comma precedente deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7 ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
5. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
6. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
7. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti Aziende Sanitarie Locali.
8. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
9. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
10. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
- ART. 12 - DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
1. Per l'a.s. 2001/2002 si applicano ai dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli delle province autonome di Bolzano e di Trento le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente dal:
dl.vo 24.07.1996, n.433;
dl.vo 24.07.1996, n.434;
e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni contenute nel presente Contratto.
- ART.13 -PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ
1. Il personale trasferito d'ufficio ai sensi dell'art.468 del D.L.vo n. 297/94 per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento o l'assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale é stato trasferito.
2. Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze devono essere annullate.
- ART. 14 - TRASFERIMENTI A DOMANDA, D'UFFICIO E PASSAGGI - DESTINATARI
1. I trasferimenti a domanda e d'ufficio avvengono - tenuto conto del punteggio attribuito a ciascun aspirante in conformità alle tabelle di valutazione dei titoli, allegato A - nelle seguenti fasce:
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direzioni didattiche, scuole secondarie di I Grado e istituti comprensivi (1) richiamati dall'art.2, comma 5 del D.P.R 18 giugno 1998 n. 233 comprendenti sezioni di scuola materna e/o classi di scuola elementare e classi di scuola media; (2)
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istituti di scuola secondaria di secondo grado inclusi gli istituti di istruzione secondaria superiore (1) richiamati dall'art.2, commi 5 e 6 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (3).
- ART.15 - ORDINE DI TRATTAMENTO DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE
1. Il dirigente scolastico che intende chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve precisare sul modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di fascia.
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda viene assegnata una precedenza alle preferenze puntuali coincidenti con la propria tipologia di titolarità.
3. L'indicazione di una preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia), contenuta in uno dei B.U (1), comporta che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle istituzioni scolastiche della fascia di appartenenza per i trasferimenti ovvero della fascia richiesta per i passaggi, comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia.
4. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole a tal fine predisposti. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al dirigente scolastico viene assegnata la prima scuola con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile é assegnata al dirigente scolastico che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al dirigente scolastico che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con sede disponibile.
5. L'espressione della preferenza "provincia" , può comportare il trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani facenti parte del territorio della provincia stessa.
6. La preferenza per l'istituzione scolastica di titolarità, o preferenze di tipo sintetico (distretto, comune e provincia) comprensive della istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al trasferimento, non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive.
(1) L'espressione delle preferenze puntuali o sintetiche avviene attraverso l'utilizzo dei codici presenti del Bollettino Ufficiale delle scuole dell'a.s. 2000/2001.
7. L'espressione di una delle preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia) riportate nei BB.UU. della scuola elementare e secondaria di primo grado comporta che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una delle scuole, dei circoli, o delle scuole medie compresi nell'area territoriale indicata, secondo il seguente ordine di assegnazione:
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trasferimenti: prioritariamente le istituzioni scolastiche (circoli o scuole medie) corrispondenti all'ordine scolastico della propria titolarità e gli istituti comprensivi;
in subordine le istituzioni scolastiche relative ad ordine scolastico diverso da quello di titolarità;
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passaggi: circoli didattici, istituti comprensivi, istituti di istruzione secondaria di I grado, secondo l'ordine espresso sulla domanda dall'interessato.
Ovviamente, per ogni ordine di scuola le assegnazioni avvengono secondo l'ordine dei rispettivi BB.UU. che tengono conto, entrambi, degli istituti comprensivi.
L'espressione di preferenze sintetiche (distretto, comune, provincia), riportate nel B.U. della scuola secondaria superiore comporta, per i trasferimenti ed i passaggi, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per un qualsiasi istituto di II grado ovvero per un qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore compreso nell'area territoriale indicata, secondo l'ordine del B.U. delle scuole.
- ART.16 -FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale della mobilità territoriale;
II fase della mobilità territoriale intercomunale e professionale provinciale;
III fase della mobilità territoriale e professionale interprovinciale;
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I fase : trasferimenti dei dirigenti richiedenti l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il dirigente scolastico titolare in altro comune trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio, che chiede di tornare nel circolo, istituto o comune di precedente titolarità.
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II fase: trasferimenti dei dirigenti scolastici richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia, e passaggi nell'ambito della propria provincia nei limiti del soprannumero.
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III fase: trasferimenti d'ufficio in comuni della stessa regione; trasferimenti a domanda e passaggi di presidenza a comuni di altra provincia
L'ordine delle operazioni derivante dall'applicazione del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in allegato B al presente contratto.
- ART.17 - UNIFICAZIONE DI DIREZIONI E PRESIDENZE
1. In tutti i casi in cui vengono posti in essere provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica al fine di unificare due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso ordine e grado, sulle quali insistono titolari, é considerato perdente posto il dirigente scolastico, graduato in base alle precedenze di cui ai punti I, III, V e VII), comma 1 dell'art. 9 del TITOLO I del presente Contratto e del punteggio determinato secondo la tabella per i trasferimenti d'ufficio "allegato A", con minor punteggio.
2. Nei confronti del personale suddetto si procede, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.
3. I titolari delle istituzioni soggette al piano di dimensionamento sono invitati dal competente Provveditore agli studi a produrre i titoli previsti dall'apposita tabella di valutazione per il trasferimento d'ufficio (all. A) entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
4. Ai soli fini dei trasferimenti d'ufficio, il Provveditore agli studi compila due distinte graduatorie provinciali: una comprendente i dirigenti delle scuole elementari, istituti comprensivi e delle secondarie di I grado, l'altra i dirigenti della scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'ordine e tipo .
5. Qualora l'interessato non produca entro il termine stabilito alcuna documentazione, lo stesso viene inserito nella relativa graduatoria con zero punti.
6. In caso di parità di punteggio, la precedenza é determinata dalla maggiore età anagrafica.
7. Le graduatorie devono essere pubblicate all'albo del Provveditorato agli studi entro la data prevista dall'apposita O.M. sulla mobilità.
8. Gli interessati hanno la facoltà di produrre reclamo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, allo stesso Provveditore agli studi, il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
9. Tutti i dirigenti scolastici titolari di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento devono presentare domanda di trasferimento, compilando obbligatoriamente la sezione del modulo domanda riguardante la trattazione della casistica di cui al presente articolo. In particolare, devono riportare il punteggio calcolato per il trasferimento d'ufficio secondo la tabella di valutazione riportata nell'allegato A del presente contratto. Coloro i quali abbiano interesse a permanere in una delle istituzioni oggetto del dimensionamento, in cui é coinvolta la propria scuola, prioritariamente rispetto alle altre preferenze espresse nel modulo domanda, devono rispondere negativamente alla domanda riportata nell'altra casella della predetta sezione.
10. Il personale direttivo, di cui al precedente comma 9, titolare di istituzioni o circoli coinvolti in un "singolo dimensionamento" (1) confluisce, durante le operazioni di mobilità, in un'unica graduatoria di "singolo dimensionamento", ai fini dell'eventuale assegnazione prioritaria nella o nelle istituzioni scolastiche risultanti dal "singolo dimensionamento" ovvero all'individuazione del personale perdente posto da trasferire d'ufficio secondo i criteri previsti dal presente contratto. .Le graduatorie sono formulate in base ai criteri previsti nel comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui il predetto provvedimento di dimensionamento riguardante più istituti determini la permanenza di due o più istituzioni scolastiche, l'assegnazione effettuata secondo i criteri di cui sopra tiene conto della precedente titolarità del dirigente scolastico non perdente posto, laddove il proprio istituto rimane sede di personale direttivo. Nel caso contrario l'assegnazione all'istituto, tra quelli derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l'ordine espresso a domanda ovvero secondo l'ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
11. Il dirigente scolastico di cui al precedente comma 9, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella della sezione del modulo domanda.
12. Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, ma, in ogni caso, prima dell'inizio delle operazioni di movimento emergano nuove situazioni di dirigenti scolastici la cui scuola di titolarità é coinvolta in operazioni di dimensionamento della rete scolastica, i Provveditori agli studi competenti compilano nuove graduatorie o integrano quelle già precedentemente pubblicate, le affiggono immediatamente all'albo, comunicano agli interessati la loro posizione e, riammettendoli nei termini, li invitano formalmente a presentare domanda di trasferimento ed, eventualmente, di passaggio entro cinque giorni dalla data della predetta notifica; la domanda deve essere redatta in conformità alle istruzioni contenute nel presente articolo. L'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.
13. Il direttore o preside, qualora non abbia presentato domanda o non sia possibile il suo trasferimento e/o passaggio a domanda per le preferenze espresse, è trasferito d'ufficio secondo l'ordine previsto nell'allegato B del presente contratto.
14. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, non sia possibile il trasferimento d'ufficio nell'ambito della regione a cui appartiene la sede oggetto di unificazione o dimensionamento, il dirigente scolastico rimane in esubero nella regione stessa e viene utilizzato con le modalità della contrattazione sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie. Ai fini dei movimenti per l'anno scolastico successivo l'interessato è considerato titolare nella provincia di precedente titolarità, senza una sede definitiva. Ovviamente a tali fini può richiedere, a domanda, il rientro nel comune di precedente titolarità, usufruendo per un quinquennio della precedenza di cui dell'art. 9 del TITOLO I punto IV. Tali modalità si applicano ai dirigenti scolastici rimasti in esubero nella regione.
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(1)Si definisce "singolo dimensionamento" l'insieme di istituzioni scolastiche che cedono o acquisiscono istituti, sezioni o plessi ad/da altre istituzioni scolastiche che fanno parte dello stesso singolo dimensionamento.
Tabelle di valutazione del personale dirigente scolastico
ALLEGATO A - TABELLA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO
I. Anzianità di servizio.
A) Per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza (1) (2) Punti 6
A1) per ogni anno di servizio prestato come preside incaricato sui posti corrispondenti a quello di appartenenza negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina nell'attuale ruolo(1) Punti 6
A2) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di dirigente scolastico diverso da quello di attuale titolarità (2) Punti 3
A3) per ogni anno di servizio effettivamente prestato nelle piccole isole, nel ruolo di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalla precedente lettera A (3) Punti 6
B) per il servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (4) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento a domanda)
Punti 6
B1) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento d'ufficio)
entro il quinquennio Punti 2
oltre il quinquennio Punti 3
C) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza senza soluzione di continuità, nella scuola di attuale titolarità (4) oltre il triennio in aggiunta a quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento a domanda)
oltre il triennio Punti 2
oltre il quinquennio Punti 3
C1) per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5) in aggiunta a quello previsto dalla lettera A (valido solo per il trasferimento d'ufficio) Punti 1
II ESIGENZE DI FAMIGLIA (6):
A) Per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di dirigenti scolastici senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) Punti 6
B) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) Punti 4
C) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio di età superiore ai 18 anni affetto da infermità o difetto fisico o mentale che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro Punti 3
D) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
Punti 6
III TITOLI
A) per ogni inclusione nella graduatoria di merito (10) di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva della scuola, compresa l'inclusione nella graduatoria che ha dato luogo all'attuale nomina e, comunque, fino ad un massimo di.punti 12; Punti 6
A1) per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo della carriera ispettiva della scuola (10) e, comunque, fino ad un massimo di punti 8; Punti 4
B) per ogni qualifica di ottimo nell'ultimo quinquennio, nel ruolo di appartenenza (11) Punti 1
C) per ogni laurea oltre il titolo di studio utilizzato per l'accesso all'attuale ruolo (13) Punti 3
D) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari, ove la specializzazione sia prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (12) (13) Punti 3
E) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (13) Punti 1,5
F) per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione o nell'ambito delle scienze dell'amministrazione o dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche (13)
(è valutabile solo un corso per ogni anno accademico) Punti 0,5
G) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al d.p.r. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente di commissione (fino ad un massimo di: punti 5) Punti 1
NOTE ALLEGATO A
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
1) Per il dirigente scolastico viene valutata l'anzianità nel ruolo di appartenenza, riferito, rispettivamente, alla scuola materna ed elementare, alla scuola media, agli istituti secondari di secondo grado, agli istituti di istruzione artistica. Va considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Non sono valutabili le frazioni inferiori a 180 giorni e l'anno scolastico corrente. Analogamente é valutato il servizio prestato come preside incaricato negli anni scolastici ricoperti da retrodatazione giuridica della nomina in ruolo, purché l'incarico sia corrispondente al ruolo di attuale titolarità.
2) Al dirigente scolastico di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al dirigente scolastico di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del d. l.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato nella stessa scuola ovvero nella stessa sede (lettere B) e C)).
3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo richiesto - salvo le assenze per gravidanza e puerperio e per il servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per la valutazione dell'anno scolastico. Per piccole isole s'intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna.
4) Per l'attribuzione del punteggio previsto per la continuità del servizio prestato, sempre nel ruolo di dirigente scolastico ininterrottamente per almeno un quinquennio, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel ruolo di attuale appartenenza e la prestazione del servizio, che deve perdurare nell'anno in corso al momento della presentazione della domanda, presso la stessa scuola di titolarità, con esclusione ovviamente sia del periodo di servizio da incaricati della istituzione scolastica sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva alla nomina, nonché del periodo di assegnazione provvisoria o di trasferimento annuale. Il punteggio in questione, invece, va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola (a titolo meramente esemplificativo il punteggio per la continuità del servizio viene attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico, esoneri sindacali etc.). Il punteggio spetta, altresì, al dirigente scolastico trasferito d'ufficio o a domanda per soppressione di posto a condizione che il medesimo per il quinquennio successivo richieda in ciascun anno scolastico il trasferimento anche nel comune da cui é stato trasferito per soppressione di posto. Qualora nel comune di ex titolarità non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, il punteggio spetta a condizione che l'interessato richieda per ciascun anno del quinquennio il trasferimento al comune viciniore con posti richiedibili a quello di ex titolarità secondo le apposite tabelle di viciniorità. A tal fine, il richiedente deve indicare nella sezione "preferenze" del modulo domanda il comune da cui é stato trasferito per soppressione di posto o, in assenza di posti richiedibili, il comune viciniore o, almeno, una scuola o istituto in essi presente, purché tale preferenza sia esprimibile dal richiedente. Scaduto il quinquennio senza che sia stato conseguito il trasferimento nel predetto comune, la continuità di servizio va riferita esclusivamente alla scuola o all'istituto in cui é avvenuto il trasferimento d'ufficio all'inizio del quinquennio predetto. Il dirigente scolastico che sia stato trasferito, d'ufficio o a domanda per soppressione di posto nell'ambito dello stesso comune, conserva la continuità del servizio, anche ai fini del trasferimento a domanda, per il quinquennio successivo al trasferimento per soppressione di posto e fino al conseguimento del trasferimento a domanda nel corso del quinquennio predetto. Si precisa inoltre che nel caso di sdoppiamento od enucleazioni di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi all'istituto sdoppiato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra.
5) Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Per sede si intende comune. Il punteggio di cui alla presente lettera C) non si cumula, per lo stesso anno scolastico considerato, con quello previsto dalla lettera B).
6) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede e per i passaggi.
7) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nei quali deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tal caso il punteggio è attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, con posti richiedibili secondo la tabella di viciniorità, purché comprese tra le preferenze espresse. Tale punteggio viene attribuito sempre per il solo predetto comune viciniore, anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale che lo comprenda.
8) Ai fini della considerazione del figlio con età inferiore a sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si tiene conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3. Si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R.. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R.. N. 309/1990.
Con dichiarazione personale, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. La mancata precisazione della decorrenza dell'iscrizione anagrafica sul certificato o l'omessa presentazione di cui sopra, esclude l'attribuzione del punteggio. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti Aziende Sanitarie Locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a posti di dirigente scolastico negli istituti di istruzione artistica. Per l'attribuzione del punteggio occorre una dichiarazione dell'aspirante al trasferimento da cui si evince la sua inclusione nella graduatoria di merito di pubblici concorsi ordinari per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva e/o ispettiva.
11) L'attestazione della qualifica di ottimo riportata nell'ultimo quinquennio deve essere fatta dall'interessato con apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità. Lo stesso punteggio é attribuito per il corrispondente periodo trascorso in posizioni giuridiche riconosciute come servizio d'istituto.
12) Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esami finale).
13) Per l'attribuzione dei punteggi delle lettere C), D), E) ed F), l'aspirante al trasferimento, in luogo dell'attestazione rilasciata dalle competenti autorità, può produrre apposita dichiarazione personale sotto la propria responsabilità da cui si evince l'università degli studi presso la quale sono stati conseguiti i titoli, la facoltà e l'anno accademico del conseguimento. Per i diplomi post-universitari di perfezionamento e/o di qualificazione professionale, devono essere precisati inoltre la durata e l'indicazione che il diploma stesso é previsto dagli statuti universitari
ALLEGATO B - ORDINE DELLE OPERAZIONI
1. Le operazioni di trasferimento e di passaggio sono disposte nel seguente ordine:
I° Fase
0) trasferimenti a domanda nelle istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione dei piani di dimensionamento tardivi di cui all'art. 8, comma 3 del presente contratto
1) trasferimenti a domanda nelle istituzioni scolastiche derivanti dall'applicazione del piano di dimensionamento di cui all'art. 17 del presente contratto
2) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei dirigenti scolastici beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 punto I), del presente contratto, indipendentemente dal comune di provenienza.
3) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei dirigenti scolastici beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 punto II), del presente contratto.
4) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune dei dirigenti scolastici beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 punto III)-1), del presente contratto.
5) trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso comune (1);
6) Trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici trasferiti d'ufficio (o rimasti in esubero nella regione) in qualità di perdenti posto, nel comune da cui sono stati trasferiti d'ufficio nell'anno scolastico o negli anni scolastici precedenti di cui all' art. 9 comma 1 punto IV) del presente contratto
7) trasferimenti d'ufficio nel comune dei dirigenti scolastici perdenti posto che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse, beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 lettere I), III), V) secondo l'ordine ivi indicato
8) trasferimenti d'ufficio nel comune dei dirigenti scolastici perdenti posto che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse.
II° Fase
9) trasferimenti d'ufficio in altro comune, nell'ambito della provincia, dei dirigenti scolastici perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 7), beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 lettere I) , III) e V) secondo l'ordine ivi indicato.
10) trasferimenti d'ufficio in altro comune, nell'ambito della provincia dei dirigenti scolastici perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui al precedente punto 8).
11) trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici in altro comune nell'ambito della provincia di appartenenza, beneficiari della precedenza di cui all' art. 9 comma 1 lettere III) , V) , VI), VII) , secondo l'ordine ivi indicato
12) trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici in altro comune nell'ambito della provincia di appartenenza (1)
12 bis) assegnazione d'ufficio della sede definitiva ai dirigenti scolastici di cui all'art.5 che non hanno ottenuto alcuna delle preferenze espresse nella domanda
12 ter) trasferimenti a domanda per sedi di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei dirigenti scolastici trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, in qualità di perdente posto nell'anno scolastico o negli anni scolastici precedenti di cui al punto IX) dell'art. 9 del presente contratto
13) passaggi di presidenza nell'ambito della provincia di appartenenza dei dirigenti scolastici beneficiari della precedenza di cui all' art. 9 comma 1 lettere I) nei limiti del soprannumero
14) passaggi di presidenza nell'ambito della provincia di appartenenza nei limiti del soprannumero
III° Fase
15) trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei dirigenti scolastici perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 7) e 9), beneficiari delle precedenze di cui all'art. 9 comma 1 lettere I) , III) e V) secondo l'ordine ivi indicato.
16) trasferimenti d'ufficio in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, dei dirigenti scolastici perdenti posto che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse e non abbiano trovato posto nel corso delle operazioni di cui ai precedenti punti 8) e 10).
17) trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza, nell'ambito della stessa regione, beneficiari della precedenza di cui all' art. 9 comma 1 I) , III) , V) , VI) , VII) , VIII) secondo l'ordine ivi indicato
18) Trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici in comuni di altra provincia, rispetto a quella di appartenenza nell'ambito della stessa regione((1)
18 bis) Assegnazione d'ufficio della sede definitiva ai dirigenti scolastici di cui all'art. 5 che non hanno ottenuto alcuna delle preferenze espresse nella domanda e non abbiano trovato posto nel corso della precedente operazione di cui al punto 12bis
18 ter) trasferimenti a domanda per sedi di una provincia di altra regione, rispetto a quella di appartenenza dei dirigenti scolastici trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, in qualità di perdente posto, nell'anno scolastico o negli anni scolastici precedenti, di cui al punto IX) dell'art. 9 del presente contratto
19) passaggi di presidenza nell'ambito della stessa regione, dei dirigenti scolastici beneficiari della precedenza di cui all' art. 9 comma 1 lettere I)
20) passaggi di presidenza nell'ambito della stessa regione
21) Trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici in comune di altra regione, beneficiari della precedenza di cui all'art. 9 comma 1 I) , III) , V) , VI) , VII) , VIII) secondo l'ordine ivi indicato
22) trasferimenti a domanda dei dirigenti scolastici in comune di altra regione (1)
23) passaggi di presidenza dei dirigenti scolastici beneficiari della precedenza di cui all' art. 9 comma 1 lettere I) del presente contratto in comune di altra regione.
24) passaggi di presidenza in comune di altra regione
Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nell'ambito di ciascuna delle operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda viene assegnata una precedenza alle sole preferenze puntuali relative alla fascia di appartenenza ed alla tipologia di presidenza (o direzione) di attuale titolarità del dirigente aspirante al trasferimento.
I passaggi dei dirigenti scolastici di scuola Elementare e di scuola secondaria di I Grado ad una presidenza della scuola secondaria superiore vengono disposti secondo il seguente ordine:
I. dirigenti scolastici in possesso dell'abilitazione per uno degli insegnamenti dell'istruzione secondaria superiore;
II. dirigenti scolastici in possesso della laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni sopra indicate, i movimenti vengono effettuati rispettando l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le preferenze espresse nel modulo domanda. In ogni caso la precedenza, a parità di punteggio, é determinata dalla maggiore età anagrafica.
3. I trasferimenti d'ufficio indicati nei precedenti punti 7), 8), 9) e 10) sono disposti, in analogia a quanto stabilito per il personale docente della scuola primaria e secondaria dal D.M. 3/2/1983, sulla base di apposite tabelle di viciniorità predeterminate dall'amministrazione.
4. I trasferimenti d'ufficio di cui ai precedenti punti 15) e 16) vengono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorità tra province (nell'ambito della stessa regione) già predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/88, partendo dalla provincia di titolarità. Nell'ambito della provincia così individuata il trasferimento viene disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel B.U. delle scuole.
___________
1) Per le preferenze espresse nel modulo domanda il dirigente scolastico perdente posto concorre, senza alcun diritto di precedenza, rispetto agli altri aspiranti non perdenti posto.
(1)Le scuole verticalizzate e gli istituti di scuola secondaria di II grado, che, a seguito dei piani di razionalizzazione attuati negli anni precedenti, già comprendono scuole di diverso ordine e/o tipo, sono assimilati ai fini della mobilità rispettivamente agli istituti comprensivi e agli istituti di istruzione secondaria superiore comprensivi di scuole di diverso ordine e/o tipo.
(2) I vicerettori dei convitti e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di primo grado.
(3)I rettori dei convitti e degli educandati femminili ai fini dei trasferimenti e passaggi sono equiparati al personale direttivo della scuola secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, nell’ambito di ciascuna delle operazioni previste nella fase dei trasferimenti a domanda viene assegnata una precedenza alle sole preferenze puntuali relative alla fascia di appartenenza ed alla tipologia di presidenza (o direzione) di attuale titolarità del dirigente aspirante al trasferimento.
I passaggi dei dirigenti scolastici di scuola Elementare e di scuola secondaria di I Grado ad una presidenza della scuola secondaria superiore vengono disposti secondo il seguente ordine:
I. dirigenti scolastici in possesso dell’abilitazione per uno degli insegnamenti dell’istruzione secondaria superiore;
II. dirigenti scolastici in possesso della laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti negli istituti secondari superiori
2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni sopra indicate, i movimenti vengono effettuati rispettando l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti inclusi e le preferenze espresse nel modulo domanda. In ogni caso la precedenza, a parità di punteggio, é determinata dalla maggiore età anagrafica.
3. I trasferimenti d'ufficio indicati nei precedenti punti 7), 8), 9) e 10) sono disposti, in analogia a quanto stabilito per il personale docente della scuola primaria e secondaria dal D.M. 3/2/1983, sulla base di apposite tabelle di viciniorità predeterminate dall'amministrazione.
4. I trasferimenti d'ufficio di cui ai precedenti punti 15) e 16) vengono disposti sulla base di apposite tabelle di viciniorità tra province (nell’ambito della stessa regione) già predisposte per l'assegnazione della sede ai beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n. 426/88, partendo dalla provincia di titolarità. Nell'ambito della provincia così individuata il trasferimento viene disposto tenendo conto dell'ordine indicato nel B.U. delle scuole.
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1) Per le preferenze espresse nel modulo domanda il dirigente scolastico perdente posto concorre, senza alcun diritto di precedenza, rispetto agli altri aspiranti non perdenti posto.
Roma, 12 aprile 2001