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Testo dell'accordo istitutivo fondo pensione complementare

Testo dell'accordo istitutivo fondo pensione complementare

25/01/2001
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Le parti :

  • visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;

  • vista la legge 8 agosto 1995, n.335 obbligatorio e complementare;

  • visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;

  • in conformità a quanto previsto dall'Accordo quadro 29/7/1999 pubblicato sulla G.U. 27/8/1999 n. 201 e dal CCNL del comparto Scuola 1998-2001 del 26/5/99 pubblicato su s.o. G.U. 133 del 9/6/99;

concordano

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed acapitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori di cui al Ccnl citato, di seguito denominato Fondo per brevità di dizione.

I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.

Art. 1 - Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevità Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.

Art. 2 - Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26.05.99 dalle Organizzazioni Sindacali e dall'ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

  • contratto a tempo indeterminato;

  • contratto part-time a tempo indeterminato;

  • contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi.

  • Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alle lettere precedenti, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.

Art. 3 - Associati
Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b) l'amministrazione della Pubblica Istruzione e gli Enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 4 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:

  • l' Assemblea dei Delegati

  • il Consiglio di Amministrazione

  • il Presidente e il Vice Presidente

  • il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 5 - Assemblea dei Delegati
1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà designati dalle amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.

Art. 7 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.

Art. 8 - Collegio dei Revisori Contabili
1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle Parti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori Contabili effettivi e di un Revisore Contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i Revisori Contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti il Collegio dei revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
4. Il Collegio dei Revisori contabili nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestionemonocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.

Art. l0 - Conflitti d'interese
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.

Art. 11 - Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito delladotazione finanziaria complessiva prevista dall'art.74 della L. 388/2000 è pari, all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo.
Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:

  • la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;

  • l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;

  • per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.

3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione dipariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione -a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Azien4e così come indicato dalla norma contrattuale.
5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Art.12 - Utilizzo di risorse destinate al fondo
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0.50% sempre per una durata di soli 12 mesi.

Art. 13 - Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 12.

Art. 14 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

  • trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;

  • trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;

  • riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;

  • conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3 bis dell'art.10 del DLg.vo 124/93 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.
6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal l° luglio del medesimo anno e dal l° gennaio dell'anno successivo.
7. Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di tre mesi.

Art. 15 - Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
3.bis In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.
10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
11. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

Art. 16 - Spese di avvio del Fondo
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, I'INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L.5000 "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.
A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP con le modalità dell'art.3 del D.L. 346/2000.
All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Spese per la gestione del fondo
1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

  • delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;

  • di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

  • degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

  • delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;

  • di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositarla, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.
L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso 10 0,12% della retribuzione annua così come richiamato dall'art.12, comma 2 del presente accordo.

Art.18 - Fase transitoria
1. Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31.03.2001 10 statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbiaproceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da n. 18 membri, di cui n. 9 in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle amministrazioni e 1 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Art. 19 - Norma finale
l. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione al Fondo della Scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

Roma, 25 gennaio 2001

Tag: pensioni

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