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Ulteriori chiarimenti sui titoli per il sostegno e organici

In risposta alle nostre sollecitazioni il Ministero fornisce ulteriori precisazioni, rispetto alla nota n. 90 del 27 luglio, sui posti da attivare per il sostegno e sulla validità dei titoli di sostegno

16/09/2001
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In risposta alle nostre sollecitazioni il Ministero fornisce ulteriori precisazioni, rispetto alla nota n. 90 del 27 luglio, sui posti da attivare per il sostegno e sulla validità dei titoli di sostegno. Rispetto al primo punto si ribadisce la competenza dei Dirigenti Scolastici, dopo il 31 agosto, ad esaminare ed accogliere le richieste di attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 e quindi la possibilità di incrementare i posti previsti nell'organico di diritto, in presenza di effettive esigenze. Condividiamo il contenuto di questa nota, ma riteniamo che lo strumento usato (una circolare) non sia adeguato giuridicamente. Continuiamo a chiedere l'emanazione di un decreto. Rispetto al secondo punto, il Ministero attribuisce la competenza ad effettuare gli accertamenti sulla regolarità "formale e sostanziale" dei titoli di specializzazione presentati dagli interessati entro il 31 agosto, all'autorità che stipula il contratto. Quindi compete al Provveditore per i contratti stipulati entro tale data, e ai Dirigenti Scolastici se stipulati successivamente. Ancora una volta il Ministero scarica responsabilità sulle scuole e sui Dirigenti Scolastici, i quali potranno fare certamente una verifica sulla regolarità "formale" dei titoli presentati, ma non certamente su quella "sostanziale" che è la vera condizione per il riconoscimento della regolarità del titolo e per evitare abusi e illegittimità. Cioè verificare, ad esempio, se il numero effettivo delle ore del corso frequentato corrisponde a quanto previsto dal decreto, se i docenti che lo hanno tenuto avevano il titolo per farlo, ecc. Ancora una volta non ci siamo! Continueremo a richiamare il Ministero alle sue responsabilità.

Roma, 4 settembre 2001

Nota Prot. n. Ufficio I/409

Roma, 31 agosto 2001

Oggetto: Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine.
Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Chiarimenti.

A seguito della C.M. n.137 del 20 agosto 2001, si precisa quanto segue:

a) come già indicato nel decreto riguardante gli organici del personale docente, diramato con nota n.90, del 27 luglio u.s., dopo il 31 agosto i Dirigenti scolastici sono competenti ad esaminare le motivazioni delle richieste di posti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 e a disporne l'eventuale accoglimento. Di ogni provvedimento sarà dato, come di consueto, comunicazione agli Uffici provinciali.

b) la competenza all'accertamento della regolarità formale e sostanziale dei titoli di specializzazione presentati dagli interessati entro il 31 agosto è dell'autorità che stipula il contratto, e quindi del Provveditore agli Studi entro la suddetta data, e del Dirigente scolastico dopo il 31 agosto: l'accertamento si esplicita con le modalità che il singolo dirigente ritiene idonee allo scopo, compresa l'integrazione della documento presenta;

c) nel caso di impossibilità pratica di presentazione del Diploma - per i concorrenti che in questi giorni conseguono il titolo di studio - è ovviamente consentito che gli interessati presentino una adeguata certificazione provvisoria.

Il Direttore Generale
F.to Antonio Zucaro

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!