Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

Home » Scuola » Un esempio di come non si favorisce l’inglese alle elementari e si fanno danni

Un esempio di come non si favorisce l’inglese alle elementari e si fanno danni

Chiarimenti - insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

17/09/2003
Decrease text size Increase  text size

La generalizzazione della lingua straniera in prima e seconda elementare rischia di trasformarsi in una operazione che dequalifica l’insegnamento, non solo nelle nuove classi in cui è esteso, ma anche in quelle in cui era già avviato.
La “brillante” operazione è da ascriversi agli eccessi di zelo di taluni Direttori Regionali che stanno riuscendo a utilizzare le nuove risorse a disposizione in modo talmente irrazionale da peggiorare complessivamente l’insegnamento della lingua straniera in tutta la scuola elementare.

Un esempio “luminoso” ci è offerto dal Direttore Regionale della Sardegna, che sta ottenendo il risultato di investire nuove risorse per la generalizzazione della lingua straniera e di ottenere la rivolta delle scuole, con un radicale peggioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti e una preoccupante dequalificazione della didattica.

Nella circolare che pubblichiamo di seguito si costringono le scuole a:

  • generalizzare l’insegnamento della lingua straniera con nuovi posti costituti da 22 ore di insegnamento frontale, in un numero di classi molto alto (10 – 15 e più) e in diverse sedi scolastiche;

  • ridistribuire le ore di insegnamento tra tutti i docenti specialisti, aumentando il numero delle classi anche a quelli in servizio nel secondo ciclo, oltre le 6/7 classi previste attualmente dalle norme vigenti;

  • utilizzare tutte le ore di contemporaneità dei docenti specializzati per estendere l’insegnamento in classi diverse dal loro modulo.

  • rompere la continuità didattica spostando docenti che hanno il titolo di specializzazione, da un modulo all’altro.

Eppure questi esiti disastrosi per la qualità dell’organizzazione didattica e dell’insegnamento potrebbero essere evitati semplicemente osservando le norme contrattuali e le indicazioni date dallo stesso Ministero.

Il contratto ha, infatti, confermato la norma secondo la quale le contemporaneità dei docenti sono prioritariamente progettate dal collegio dei docenti per attività di recupero o di arricchimento e, residualmente, in caso di non progettazione, messe a disposizione per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni.

La CM 58/03 dà le seguenti indicazioni per la costituzione di nuovi posti di insegnamento di lingua inglese in prima e seconda elementare:

  • per le classi che già seguono l’insegnamento della lingua straniera viene confermato il quadro orario definito in organico di diritto (3 ore settimanali);

  • gli insegnanti specialisti assegnati su posti già determinati in organico di diritto (prosecuzione dell’insegnamento della lingua straniera) continuano ad essere assegnati al massimo su sei o sette classi: il tuttora vigente ordinamento della scuola elementare (art.125 T.U. 297/94), che rimarrebbe vigente anche con l’emanazione del decreto ministeriale all’esame del CNPI, prevede tre ore settimanali per classe e il previsto decreto attuativo (DM 28 giugno 1991) limita a sei, massimo sette, le classi che possono essere assegnate a un insegnante specialista;

  • agli specialisti assegnati su posti di lingua straniera in organico di diritto non possono essere assegnate altre classi e comunque non oltre le sei/sette;

  • viene confermato l’insegnamento di una lingua straniera diversa dall’inglese nelle classi che lo hanno già iniziato nell’anno scolastico 2002/03;

  • una lingua diversa dall’inglese verrà mantenuta anche nelle prossime prime dove in organico di diritto era già stato previsto; eventuali richieste dei genitori di passare all’inglese potranno essere accolte solo se non determineranno soprannumero;

  • gli insegnanti di classe idonei all’insegnamento dell’inglese (specializzati) sono utilizzati nell’ambito del proprio modulo. Possono essere utilizzati in altri moduli solo se le ore di contemporaneità non sono già state impegnate dalla progettazione del collegio;

  • il criterio della continuità didattica, sulla base delle deliberazioni degli organi collegiali, deve essere rispettato anche in presenza di più insegnanti specializzati nello stesso team;

    si deve evitare l’impiego degli insegnanti specialisti per le classi prime e seconde su un numero eccessivo di classi;

  • la circolare, infine, ha accolto la preoccupazione espressa dalle organizzazioni sindacali di costituire i nuovi posti in organico di fatto, evitando un impegno degli insegnanti specialisti su un eccessivo numero di classi; ciò anche per garantire, come agli attuali specialisti, una quota di orario di insegnamento non impegnata in attività frontale, da utilizzare per attività in contemporaneità, per la preparazione dei materiali e l’organizzazione dei laboratori.

Le regole non mancano, un maggiore equilibrio e un più attento ascolto delle scuole da parte dei dirigenti regionali potrebbero evitare che la scelta della generalizzazione si trasformi in un boomerang.

Roma, 17 settembre 2003

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE

Prot.n.10759

Cagliari,28 luglio 2003

Uff.II°

Ai dirigenti responsabili dei C.S.A.
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Oggetto: Chiarimenti - insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

Facendo seguito ai chiarimenti già forniti nelle vie brevi in merito alla determinazione dei posti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, per il prossimo anno scolastico, appare opportuno riassumere alcuni principi cardine cui attenersi nella individuazione delle esigenze e nella determinazione del fabbisogno di risorse da determinarsi.
Le recenti disposizioni prevedono un'estensione generalizzata della lingua inglese in tutte le prime e le seconde classi delle scuole primarie, in ragione di 1 ora in prima e 2 ore in seconda.
Nelle classi prime e seconde la consistenza oraria complessiva è di 3 ore, determinate in ragione di 1 ora in prima e 2 ore in seconda, salvo una diversa assegnazione delle 3 ore complessive tra le due classi interessate in modo omogeneo secondo l'autonoma programmazione dell'istituzione scolastica. Nelle classi successive l'insegnamento della lingua straniera, ove già previsto, mantiene l'articolazione oraria prevista dalle vigenti disposizioni.
In particolare nel caso in cui anche per le prime e seconde sia stato previsto nell'organico di diritto il posto per specialista per una lingua diversa, ovvero le risorse formate presenti ne consentano la copertura con specializzati, l'insegnamento verrà effettuato per la lingua già prescelta e nella quantità oraria garantita in organico senza modifica.
Resta tuttavia la possibilità che in siffatte situazioni soluzioni diverse , quali lo studio dell'inglese, possano essere adottate con le risorse esistenti ali' interno della scuola, nel rispetto delle scelte delle famiglie e sempre che non si determinino situazioni di soprannumero.
Ne consegue che, dove sia stata prevista lingua diversa dall'inglese, dovrà essere mantenuto lo studio di detta lingua.
I nuovi assetti organizzativi, anche in linea con le puntuali indicazioni del M.I.U.R., possono determinare il superamento del limite massimo di 6 classi per ciascun docente specialista, che potrà essere chiamato a svolgere un orario frontale fino alle 22 ore.
Proprio per questo motivo, al fine di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi, si rende necessario tendere, nell'assegnazione delle stesse in capo ad un unico docente, a realizzare un giusto equilibrio fra classi del primo ciclo e del secondo ciclo.
Ne discende infine la necessità del massimo utilizzo delle risorse presenti all'interno dell'istituzione, nella considerazione che gli specialisti potranno eventualmente svolgere un orario di insegnamento frontale fino alle 22 ore settimanali.
I contingenti orari che si rilevano dopo l'utilizzazione degli specialisti e degli specializzati potranno essere individuati come posti solo nel caso in cui risultino non inferiori alle 18 ore. Ciò proprio in considerazione che il docente specialista è tenuto a svolgere non meno di 18 ore di insegnamento, fermo restando il completamento dell'orario di 22 ore oltre le 2 ore di programmazione, con le modalità delineate nelle precedenti disposizioni regolanti la materia.

IL DIRETTORE GENERALE - Armando Pietrella