Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2013-2014: precisazioni urgenti
Alcune indicazioni in vista dell'imminente scadenza delle domande.
Dopo aver ripetutamente sollecitato il MIUR a fornire ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione da allegare alle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria (in particolare per quelle da presentare obbligatoriamente on-line per le quali non consentito di poter allegare nulla), vista la latitanza del Ministero, vista la scadenza imminente delle domande ed onde evitare contenziosi per possibili comportamenti difformi da parte degli uffici territoriali, si forniscono alcune indicazioni:
- il punteggio per le domande di utilizzazione, da inserire nell’apposita casella del modulo di domanda specifico, deve essere fornito dalla scuola (o dall’ATP se trattasi di DOP, DOS o docenti di religione) e la documentazione a tal fine è stata presentata a suo tempo, sempre alla scuola (o all’ATP), per la formulazione delle graduatorie interne. Pertanto ora dovranno essere documentati, sempre alla scuola o all’ATP, eventuali titoli aggiuntivi, se acquisiti entro la data di scadenza delle domande, per la loro valutazione;
- per tutto ciò che riguarda la certificazione “cartacea” da presentare per avvalersi di eventuali precedenze (legge 104/92, personale coniuge di militare, ecc…) il Miur ha già chiarito (nota 7113 del 10 luglio 2013) che la stessa può essere consegnata o direttamente all’ATP di destinazione, oppure alla scuola di servizio;
- per le domanda di assegnazione provvisoria, nel dubbio, si suggerisce di rispettare quanto prevede il contratto (art. 7 comma 5), ovvero che alla domanda “devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie”. Quindi, visto che alle domande presentate on-line non è consentito allegare nulla, va presentata direttamente a scuola (o all’ATP di destinazione se si tratta di diversa provincia) l’autocertificazione attestante sia il requisito per la presentazione della domanda (ad esempio il comune di residenza del familiare cui si chiede il ricongiungimento) che i titoli valutabili (numero dei figli e relativa età). Coloro che sono stati assunti nel 2011 e 2012, soggetti quindi al divieto quinquennale per domanda per altra provincia, in relazioni ai figli dovrà autocertificare anche che l’età del figlio/a è inferiore a 8 anni.
Infine, si ricorda che per le domande di utilizzazione sui licei musicali, queste vanno presentate o su moduli predisposti dall’amministrazione locale (non ci sono fac-simili nazionali) o su carta libera (e non sul modulo U2 riguardante le utilizzazioni nella scuola secondaria di secondo grado). Nella domanda stessa vanno dichiarati esplicitamente sia il possesso dei requisiti di accesso, che tutto ciò che da diritto a valutazione (secondo la tabella per la mobilità professionale). Presso le nostre sedi sono disponibili dei fac-simile di domanda.