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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: l’incomprensibile esclusione dei docenti assunti da GPS

Una decisione che non condividiamo: da qui la richiesta unitaria al ministero per consentirne la partecipazione. Il nostro sostegno al presidio del 23 giugno in viale Trastevere.

23/06/2022
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Dopo la pubblicazione della nota ministeriale 23439 del 17 giugno 2022 relativa alle indicazioni operative sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2022/2023, nella quale risulta del tutto assente un riscontro circa il possibile accesso dei docenti assunti da GPS articolo 59 c.4 DL 73/2021 come FLC CGIL, insieme alle altre sigle sindacali, abbiamo inoltrato al ministero una formale richiesta di estensione del diritto di partecipazione per i suddetto personale.

Speciale mobilità annuale 2022/2023

Non ravvisiamo, infatti, alcun motivo che giustifichi la loro esclusione, dal momento che concluso l’anno di formazione e prova saranno confermati a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica a.s. 2021/2022 ritrovandosi, pertanto, nelle medesime condizioni già previste dal CCNI 2019-2022 (prorogato anche per il 2022/2023) per i docenti ex FIT di cui al DDG 85/2018.

L’impegno per rappresentare questa causa continua anche sul piano della mobilitazione: saremo, infatti presenti al presidio del Coordinamento docenti assunti da GPS, nella giornata del 23 giugno 2022 davanti al ministero dell’istruzione.

_____________________

Al Ministro dell’Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi

E, p.c.Al Capo di Gabinetto Dott. Luigi Fiorentino
Al Capo Dipartimento MI Dott. Stefano Versari

OGGETTO: Richiesta di estensione, anche al personale assunto da GPS (art.59 – comma 4), della possibilità di presentare istanze di utilizzazione/assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23. In via subordinata, richiesta di interpretazione autentica CCNI su assegnazioni provvisorie e utilizzazioni aa.ss. 2019/22 personale Comparto Istruzione.

Premesso che

Al personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 viene negata la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione a valere sull’a.s.2022/23 in quanto trattasi di personale con contratto a tempo determinato che sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s.2021/22 ed economica dall’a.s.2022/23

Considerato che

Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che ne determina tempi e modi, è quello sottoscritto l’08 luglio 2020 che, nella parte relativa al personale docente, prevede espressamente quanto segue:

  • Art.7 – comma 2 – 2° periodo “Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’a.s.2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22, fatto salvo per i docenti che sono stati assunti con DDG n.85/2018”;
  • Allegato 1 – Sequenza operativa n.42 “Operazioni di assegnazione provvisoria docenti DDG. 85/018” dedicata al personale docente, esplicita quanto segue: “Assegnazione provvisoria dei docenti assunti con procedura ex DDG n.85/2018, il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all’art.8 viene trattato con priorità, nell’ordine previsto. Art. 7 comma 2”;

Considerato che

  • Il personale docente assunto ex art.59 – comma 4 D.L.73/2021 si trova nelle medesime condizioni del personale ex DDG n.85/2018 è stato ammesso alla presentazione della domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20 nonostante il rispettivo contratto a tempo determinato sia stato trasformato a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2019;
  • Il 16 giugno è stato prorogato, per l’a.s. 2022/23 il CCNI sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie per il triennio

2019/22 e che lo stesso, per il principio dell’ultrattività, produce effetti sul personale;

Per tali motivazioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali

chiedono

che sia garantita a tale personale la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria analogamente al personale già a tempo indeterminato.

In via subordinata, chiedono l’interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2, nella parte citata e della sequenza operativa n. 42 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sottoscritto l’08 luglio 2020, al fine di permettere anche a tale personale di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2022/23.

Risulta, infatti, evidente la discriminazione condotta ai danni di tale personale che, sicuramente, costituirà materia di ricorsi giurisdizionali di cui la scuola farebbe volentieri a meno.

FLC CGIL
Francesco Sinopoli

CISL Scuola
Ivana Barbacci

UIL Scuola Rua
Giuseppe Turi

SNALS Confsal
Elvira Serafini

GILDA Unams
Rino Di Meglio

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