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Va ritirata la nota del MIUR sull’applicazione alle scuole della normativa anticorruzione

Il MIUR smentisce se stesso e dimostra per l’ennesima volta di non conoscere il lavoro delle segreterie delle scuole.

23/01/2015
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Nonostante i nostri numerosi interventi sul MIUR dei giorni scorsi, la Direzione Generale per il personale Scolastico ha emanato ieri, 22 gennaio, la nota 2351, indirizzata ai Direttori Generali degli USR, con la quale ha affermato che le scuole “devono considerarsi destinatarie dei citati obblighi di pubblicità e comunicazione” previsti dal comma 32 dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si tratta dell’obbligo per le stazioni appaltanti pubbliche, e quindi anche delle scuole, di trasmissione via PEC all’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), entro il 31 gennaio 2015, dell’avvenuto adempimento di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e della trasmissione all’Autorità delle informazioni relative ai contratti stipulati nell’anno 2014.

Noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che si tratta di una “molestia burocratica” dalla quale le scuole debbono essere esentate.

L’anno scorso il MIUR ha condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con l’A.N.AC. la necessità di inserire nel Piano Nazionale Anticorruzione un apposito atto aggiuntivo con le indicazioni per l’applicazione delle norme anticorruzione alle scuole e ha emanato la nota 276 del 29 gennaio 2014 con la quale invitava i Direttori Generali ad astenersi da dare indicazioni alle scuole fino all’emanazione del citato atto aggiuntivo e delle indicazioni  del MIUR.

Ieri il MIUR ha smentito se stesso e, in assenza del atto aggiuntivo promesso, ha emanato la solita nota “lava mani” che si conclude con il consueto richiamo alle “sanzioni previste in caso di mancato adempimento”.

Le scuole conoscono benissimo la faticosa procedura per richiedere all’A.N.AC. il CIG (Codice Identificativo di Gara) tutte le volte che debbono procedere agli acquisti (stipula di contratti), per qualsiasi importo, e per completare le registrazioni a SIDI delle altre informazioni che servono per documentare l’oggetto della gara, i partecipanti, la procedura di gara, l’aggiudicatario, l’importo, i tempi di completamento della fornitura, le somme liquidate (qualsiasi sia il  loro importo) e per procedere al pagamento attraverso la procedura della “fatturazione elettronica”. Si tratta di dati che il MIUR attraverso il SIDI può conoscere facilmente e che può provvedere a pubblicare sull’unico “sito web istituzionale” oggi esistente: quello del MIUR.

Per questo insistiamo che è il MIUR a doversi far carico degli adempimenti previsti dalla norma che chiaramente non individua le scuole, che non hanno siti web istituzionali, come soggetti destinatari.

Chiediamo al MIUR di ritirare la nota della Direzione Generale del personale scolastico e di pubblicare sul proprio sito (magari nella sezione “Scuola in chiaro”) le informazione richieste dall’A.N.AC., dandone la relativa informazione all’Autorità.

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