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Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Una Circolare del Ministero in applicazione del regolamento sulla valutazione degli alunni

09/03/2011
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Il Miur, con la circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze.

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento sono, per la Secondaria di II grado, l'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione) e, per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/04 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione). Entrambe le norme prevedono che  ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale  personalizzato".

Modalità di calcolo del monte ore annuale

I contenuti della circolare

  • il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;
  • l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della secondaria di I grado e della secondaria di II grado
  • devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe
  • e' improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico varato dalle singole regioni

Il nostro commento

Positivi i seguenti chiarimenti

  • il monte ore di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti (per la Secondaria di I grado DPR 89/09 art. 5; per la Secondaria di II grado: DPR 87/10 per gli istituti professionali, DPR 88/10 per gli istituti tecnici, DPR 89/10 per i licei)+ eventuali altre attività, deliberati dalle istituzioni scolastiche in applicazione degli art. 8 e 9 del Regolamento sulla autonomia scolastica (DPR 275/99), che rientrano tra quelle oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
  •  la validità dell'anno scolastico si calcola sulla presenza/frequenza dei ¾ dell'orariodi tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe;
  • non si deve fare riferimento ai giorni di assenza tenuto conto della diversa "lunghezza" dei calendari scolastici regionali.
Deroghe

I contenuti della circolare

A titolo esemplificativo la circolare indica alcune tra le possibili situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue; 
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

Il nostro commento

L'elenco della casistica di deroghe ha valore meramente indicativo in quanto la loro individuazione rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle singole istituzioni scolastiche. A tal proposito l'intervento della circolare appare sopra le righe ed invasiva delle competenze delle scuole.

Competenza sulle deroghe

I contenuti della circolare

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della circolare medesima, se:

  • il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze
  • tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il nostro commento

Su questa materia la circolare cerca di mettere ordine a norme primarie prive di organicità e contraddittorie.

Infatti

  • nella secondaria di I grado, le motivate  deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti. In questo caso il consiglio di classe ha un ruolo meramente esecutivo di accertamento delle condizioni per procedere alla valutazione (DPR 122/09 art. 2 comma 10)
  •  nella secondaria di II grado le istituzioni scolastiche (!?) possono stabilire, per  casi  eccezionali, motivate  e  straordinarie  deroghe. In questo caso il consiglio di classe assume un ruolo preminente in quanto  decide se le assenze non pregiudicano la  possibilità  di  procedere  alla valutazione  degli  alunni  interessati.

A parere della FLC senza la modifica e l'armonizzazione delle norme del DPR 122/09 quanto previsto dalla CM 20/10 è privo di effetti.

Comunicazioni agli studenti e ai genitori

I contenuti della circolare

L'istituzione scolastica

  • comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno;
  • pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
  • fornisce, periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate della quantità oraria di assenze accumulate.

Il nostro commento

Come di consueto il MIUR emana le circolari ad anno abbondantemente iniziato e non dà alcuna indicazione su come le scuole devono comportarsi per l'anno scolastico in corso. Cosa devono fare le istituzioni scolastiche per il 2010/11 in merito all'individuazione del monte ore obbligatorio per studente per la validità dell'anno scolastico, all'individuazione e relativa delibera delle deroghe, alla comunicazione alle famiglie, è un mistero.

Scrutinio finale

I contenuti della circolare

Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami o alla classe successiva il Consiglio di Classe dovrà redigere uno specifico verbale.

Il nostro commento

Anche in questo caso le norme primarie sono contraddittorie in quanto prevedono l'obbligo della verbalizzazione per la secondaria di I grado (DPR 122/10 art. 2 comma 10 ultimo periodo), mentre nulla di tutto questo dicono sulla secondaria di II grado ("Il mancato conseguimento del limite  minimo  di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." DPR 122/09 art. 14 comma 7 ultimo periodo).

Pratica sportiva agonistica

I contenuti della circolare

Per quanto riguarda la pratica sportiva agonistica, la circolare, rimanda alla nota 2056/11  nella quale  è chiarito (per la verità in modo molto poco comprensibile)  che tra le deroghe consentite alle singole istituzioni scolastiche vanno considerate anche quelle degli studenti che svolgono sport a livello agonistico sempre che sussistano i presupposti per poter valutare gli apprendimenti conseguiti in tutte le discipline di studio.

Il nostro commento

Questa parte della circolare, nel tentativo di prevedere a tavolino tutti i possibili casi per la concessione delle deroghe alla frequenza, crea ancor più confusione. Infatti la nota 2056/11 fa un riferimento generale alla valenza educativa della pratica sportiva agonistica, mentre la circolare fa riferimento esclusivamente alle attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Anche in questo caso l'intervento della circolare appare sopra le righe ed invasiva delle competenze delle scuole.

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

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