Valutazione Capi di istituto anno scolastico 1999/2000
Interrogazione parlamentare a risposta in commissione n. 3-04183 Sen. Biscardi - Valutazione capi di istituto -a.s. 1999/2000.
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Istruzione Secondaria di I grado - Div. I
Roma,22 gennaio 2001
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Prot. n. 16132
All'Ufficio Legislativo
Servizio Interrogazioni Parlamentari
SEDE
OGGETTO: Interrogazione parlamentare a risposta in commissione n. 3-04183 Sen. Biscardi - Valutazione capi di istituto -a.s. 1999/2000.
In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, si osserva preliminarmente che i corsi di formazione organizzati e realizzati ai fini dell'attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi d'istituto non hanno previsto, in coerenza con l'art. 21 della L. n. 59/1997, forme di valutazione finale dei partecipanti.
L'On.le interrogante attira inoltre l'attenzione del Governo sulle procedure attuative dell'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999 con le quali sono stati definiti per l'anno scolastico 1999/2000 i criteri, le modalità e le forme di valutazione dei capi d'istituto.
Per un chiaro inquadramento delle questioni sollevate, occorre premettere che, in attesa della piena attuazione di quanto previsto per i dirigenti scolastici dall'art.25 bis, comma 1, del D.L.gs. n. 29/93, l'art. 20 del CCNL del comparto scuola e l'art. 41 CCNI hanno stabilito per i capi d'istituto la sostituzione dei rapporti informativi annuali formulati dal provveditore agli studi con un atto di apprezzamento della qualità dei processi attivati da parte di un nucleo di valutazione regionale.
In attuazione di dette norme sono state definite le procedure e i contenuti della valutazione dei capi d'istituto che è questione complessa, delicata e nuova perché non può avvalersi di esperienze e di modelli collaudati.
Il sistema di valutazione attivato:
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privilegia il ruolo dei capi d'istituto nella prospettiva dell'autonomia, introduce la valutazione della qualità dei processi di direzione promossi;
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supera le logiche autoreferenziali prevedendo l'intervento di soggetti diversi:
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si basa sull'autoanalisi del capo d'istituto;
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prevede la valutazione di un soggetto terzo (Nuclei di valutazione);
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prevede il "feed back" agli interessati attraverso un colloquio di restituzione della valutazione ai capi d'istituto che lo richiedano.
I criteri di valutazione definiti dal Ministero sono coerenti con quanto previsto dal contratto (art. 41, comma 3, CCNI):
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la qualità e la complessità delle iniziative realizzate nella prospettiva dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
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la coerenza delle iniziative con il contesto socio-economico della scuola e il piano dell'offerta formativa;
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il livello di completezza delle iniziative (specificità e sistematicità) e le modalità di monitoraggio delle iniziative stesse.
La procedura ha inteso valorizzare la partecipazione attiva del capo di istituto il quale attraverso l'autoanalisi è stato chiamato a segnalare e a descrivere le iniziative più qualificate promosse nello svolgimento del proprio incarico per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Se ritenuto opportuno, la descrizione poteva essere corredata da una documentazione essenziale.
La valutazione operata dal Nucleo di valutazione, composto da un dirigente amministrativo, da un ispettore e da un esperto esterno, è stata tradotta in un punteggio complessivo, definito sulla base di criteri e metriche indicate a livello nazionale. La novità delle procedure ha indotto il Ministero a non prevedere una soglia al di sotto della quale considerare negativo il risultato della valutazione.
L'accordo raggiunto il 4 aprile 2000 con le OO.SS. per la modifica dell'art. 41, comma 7, e dell'art. 33, comma 13, CCNI 31 agosto 1999, ha reso non operativa la previsione del 7° comma, dell'art. 41, che riconosceva l'attribuzione di una indennità aggiuntiva a 2000 capi di istituto con contratto a tempo indeterminato, ed ha stabilito che gli esiti della valutazione relativa all'anno scolastico 1999-2000 danno luogo a crediti professionali i cui effetti economici saranno definiti nell'ambito del contratto che disciplinerà la dirigenza scolastica.
Ciò premesso in merito alle osservazioni formulate dall'On.le interrogante si fa presente che:
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gli effetti economici dei crediti professionali correlati agli esiti della valutazione relativa all'anno scolastico 1999-2000 sono riferiti esclusivamente al medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 41, comma 7, CCNL 1998-2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
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la determinazione dei contenuti degli effetti economici dei crediti professionali è riposta alla contrattazione collettiva in corso di svolgimento presso l'ARAN;
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il futuro sistema di valutazione dovrà corrispondere nei contenuti e nelle modalità ai principi sulla valutazione e sulla responsabilità dirigenziale disciplinati dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e dal D.lgs. n. 286 del 1999.
Si assicura l'On.le interrogante che gli andamenti e gli esiti della procedura di valutazione attivata per l'anno scolastico 1999-2000, saranno esaminati a livello nazionale sulla base dei dati raccolti (acquisiti per 12 Regioni e in corso di completamento per le altre 6) e dei documenti di sintesi prodotti dagli Uffici scolastici regionali secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 203 del 23 agosto 2000.
I quadri di conoscenza e di esperienza maturati potranno concorrere a definire sia azioni migliorative sia una riflessione sull'esperienza condotta utile alla costruzione di un sistema di valutazione adeguato all'assetto della dirigenza scolastica che sarà definito in sede contrattuale.
IL DIRETTORE GENERALE - Alfonso Rubinacci
Roma, 6 febbraio 2001