Valutazioni finali degli alunni nella scuola primaria
Con la nota prot. 4212 del 9 maggio 2005, già oggetto di nostro commento, il Miur non ha messo a tacere tutte le interpretazioni “ultronee” rispetto al quadro normativo in vigore a proposito di valutazione finale degli alunni del primo ciclo.
Con la nota prot. 4212 del 9 maggio 2005, già oggetto di nostro commento, il Miur non ha messo a tacere tutte le interpretazioni “ultronee” rispetto al quadro normativo in vigore a proposito di valutazione finale degli alunni del primo ciclo. In particolare per quanto riguarda la primaria, taluno resta convinto che la decisione di non ammissione degli alunni alla classe successiva non sia più di pertinenza del Consiglio di Interclasse.
I problemi si pongono perché i provvedimenti di riforma non hanno tenuto conto del quadro normativo preesistente e non si sono preoccupati di raccordare le nuove norme con quelle precedenti.
Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva degli alunni della primaria, la competenza del Consiglio di Interclasse, limitato alla sola presenza dei docenti, ha sinora trovato la sua ragion d’essere nella collegialità con cui operano gli insegnanti sia all’interno del team cui è affidata ogni singola classe, sia all’interno di tutto il gruppo che opera in un plesso. Infatti, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, le attività possono coinvolgere le diverse classi (in orizzontale e/o in verticale) e le due ore di programmazione settimanale degli insegnanti possono periodicamente essere utilizzate per la messa a punto di interventi rivolti a più classi o addirittura a tutte. Si tratta di interventi di socializzazione, oppure di recupero e di rinforzo delle abilità degli alunni che danno corpo alla continuità verticale del curricolo. Questo impianto, riconosciuto e legittimato dal Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, non è stato cancellato (non poteva essere cancellato) dall’introduzione del decreto legislativo 59/04.
La Circolare 85/04 sulla valutazione, richiamandosi al decreto legislativo 59 e alle norme da esso abrogate, ha messo molto in evidenza il ruolo dei docenti (quasi singolarmente intesi) nella valutazione degli alunni, pur avendo affermato in più di un passaggio che la valutazione deve scaturire dalla collegialità esercitata dall’équipe pedagogica.
Si è in tal modo consentita una lettura delle nuove norme sia come superamento degli Organi Collegiali, sia come messa in discussione della responsabilità collegiale.
Prendiamo atto con soddisfazione che il funzionamento della scuola reale, con i suoi tratti di collegialità e di corresponsabilità, e la necessità di una garanzia della correttezza formale delle procedure hanno alla fine costretto il Miur a riconoscere la piena operatività dei Consigli di Classe e di Interclasse anche nella fase di valutazione finale, come da tempo
FLc Cgil sostiene. Infatti, se “il procedimento valutativo non è espressione di giudizi espressi solo singolarmente”, come affermato nella nota ministeriale, il luogo dove avviene il confronto tra la pluralità dei docenti intervenuti sull’alunno non può che essere l’organismo collegiale. Nella secondaria di primo grado l‘équipe pedagogica coincide allora in maniera pressocchè automatica con il Consiglio di Classe, e nella scuola primaria, per le decisioni di non ammissione alla classe successiva, con il Consiglio di Interclasse. In quest’ultimo caso, a supportare la coincidenza tra organo collegiale e funzione collegialmente espressa, sono le modalità di funzionamento della scuola sopra ricordate ed anche l’opportunità di non cancellare una peculiarità che l’ha contraddistinta. L’esperienza pregressa ha infatti dimostrato che l’aver stabilito nell’Interclasse Docenti il luogo della discussione sui casi di alunni da fermare/non fermare ha comportato che il problema venisse assunto come problema di tutti, con conseguente responsabilizzazione collettiva e, in molti casi, individuazione di soluzioni alternative alla bocciatura. Da più parti è stato espresso il timore che l’abbandono di simili procedure possa comportare un aumento della selezione dei piccoli alunni.
Una differenziazione di lettura tra scuola primaria e secondaria di primo grado in materia di valutazioni finali non è del resto riscontrabile nella nota del 9 maggio che afferma di riferirsi alle “norme di riforma del primo ciclo”, senza compiere alcuna altra distinzione.
È evidente infine che la presidenza dell’organo collegiale (Consiglio d’Interclasse, Consiglio di Classe) è affidata al dirigente scolastico che garantisce la correttezza formale delle procedure sia per i docenti, sia per gli alunni e le loro famiglie, soprattutto laddove dovesse sorgere un contenzioso.
Roma, 19 maggio 2005