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Vertenza Ata ex EE.LL.: continuiamo a vincere

Il giochetto della Finanziaria non convince i giudici

21/03/2006
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Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro ha accolto il ricorso proposto dalla FLC Cgil di Bari per conto di un lavoratore Ata transitato ai sensi dell’art. 8 della L. 124 del 1999 dagli EE.LL allo Stato, affermando espressamente che il comma 218 dell’art. 1 della Legge Finanziaria non è una norma interpretativa, bensì innovativa e che, pertanto, stante la sua natura “Tale norma non spiega quindi efficacia retroattiva ed è applicabile solo dal 1.01.2006”

Alla luce di tale assunto, il giudice del lavoro, ha quindi riconosciuto il diritto del lavoratore al riconoscimento di tutta l’anzianità maturata nell’Ente di provenienza e condannato il Ministero al pagamento e a corrispondere al lavoratore le differenze retributive spettanti, oltre a rivalutazione su base ISTAT e interessi di legge di oltre alle spese legali.

La pronuncia che pubblichiamo non è isolata; nei prossimi giorni renderemo note le sentenze del giudice del lavoro di Macerata, di Foggia e di Varese che sono arrivati alle medesime conclusioni.
Anche la trovata di inserire nella Finanziaria una norma sedicente interpretativa al fine di negare al personale Ata il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’Ente Locale di provenienza per fortuna non funziona.

Che cosa inventerà adesso il Miur per non riconoscere un giusto diritto dei lavoratori?

Roma, 21 marzo 2006