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Vertenza ATA: una doverosa precisazione in merito alla sentenza della Cassazione

precisazione dell’Avv. Mauceri a seguito di quanto riportato nel sito dei Cobas

03/03/2005
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Pubblichiamo la precisazione dell’Avv. Mauceri a seguito di quanto riportato nel sito dei Cobas Scuola circa le “motivazioni” della Corte di Cassazione in merito alla sentenza sul riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale passato allo Stato dagli Enti Locali.

Roma, 3 marzo 2005

Nel sito nazionale dei Cobas Scuola ho letto con viva sorpresa e forte disappunto che la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del MIUR concernente il riconoscimento dell'anzianità maturata dal personale ATA passato dagli Enti Locali allo Stato con una sentenza che avrebbe affermato che"l'accordo del 20/07/2000 (sottoscritto dall'ARAN e dai sindacati"concertativi") è stata una truffa per i lavoratori"; subito dopo però si afferma che "le motivazioni delle sentenze le pubblicheremo non appena saranno disponibili".

Poiché ho assistito molti lavoratori iscritti alla CGIL sin dall'inizio della vertenza ed anche nel giudizio davanti alla Cassazione, ritengo doveroso precisare che se i Cobas Scuola, giustamente soddisfatti per la sconfitta della Moratti, avessero prima letto la sentenza della Cassazione, avrebbero potuto verificare che la Corte non solo non ha sconfessato l'operato delle Organizzazioni Sindacali confederali, ma ha confermato proprio quanto i Sindacati confederali hanno sempre affermato e ribadito anche nel giudizio in Cassazione e che cioè l'accordo del 20/07/2000 non metteva in discussione il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza, perché disciplinava invece tempi e modalità del trasferimento; la Corte difatti ha precisato che "l'accordo sindacale, il quale non può che essere inserito, come del resto espressamente si dice nel preambolo, nell'ambito del quadro normativo dell'art. 47 Legge 428/1990, comma1 - 4 che contempla esclusivamente obblighi di informazione e di consultazione nei confronti delle Organizzazioni Sindacali".

"Quindi" ha precisato la Corte "non può dubitarsi che l'accordo sindacale del 20/07/2000 è privo di natura normativa, ma rappresenta semplicemente l'atto di consultazione in ordine alla modalità - con valutazione concorde delle parti - di attuazione del trasferimento dei rapporti di lavoro".

La Cassazione quindi non ha assolutamente dichiarato illegittimo l'accordo sindacale, ma ha confermato quanto le Organizzazioni Sindacali (almeno la Cgil Scuola) hanno sempre affermato e cioè che l'accordo non metteva in discussione il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata, perché riguardava i "tempi e modi del trasferimento".

Avv. Corrado Mauceri