AFAM: il Senato approva modifica alla Legge 508/99
E lo scempio continua!
Nella seduta del 16 gennaio scorso, il Senato ha approvato, con un emendamento proposto “a sorpresa” dal Relatore, Sen. Carlo Fontana, una modifica alla Legge 508/99 introducendo nuove modalità per le nomine dei direttori di Accademie e Direttori.
Tale articolo, inserito in un disegno di legge -A.S.n.1334- riferito ai policlinici, nulla ha a che fare con il “tema” del provvedimento ed era stato inserito con l’intento, a nostro pensare, maldestro di produrre allineamento della norma per tutto il comparto AFAM. In particolare si poneva l’esigenza di sanare la diversa natura giuridica dei due direttori ancora in servizio di carriera (Accademia Nazionale di Arte Drammatica e Danza) per poter avere anche in queste due istituzioni organi di governo paritetici a quelli delle altre 78. Il testo in entrata al Senato presentava una formulazione anomala in quanto prevedeva che, con l’entrata in vigore del provvedimento in questione, i due direttori interessati cessavano dal loro ruolo senza che, per gli stessi, fosse prevista la tutela giuridica conseguente al rapporto di lavoro in essere. Infatti, giustamente, il comma 2 dell’art.5, è stato bocciato. Inspiegabilmente e come un fulmine a ciel sereno, è stato invece approvato un emendamento al suddetto art.5, che modifica la 508 con la seguente nuova formulazione:
«2-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) nomina dei direttori delle istituzioni di cui all'articolo 1 da parte del Ministro dell'università e della ricerca tra candidati proposti da comitati di selezione appositamente costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza dei docenti"».
Siamo davvero sconcertati perché un provvedimento di tale portata, a caldo, ci sembra del tutto inaccettabile, fuori luogo, lesivo dell’autonomia delle istituzioni, ci allontana sempre di più da quel parallelo “naturale” con l’Università che, a partire proprio dalla struttura, rende immediatamente possibile dialogo e sinergie conseguenti alla missione istituzionale sancita dall’art.33 della Costituzione.
Davvero incredibile! Il testo approvato prevede un meccanismo molto simile a quello per la nomina dei direttori degli enti di ricerca e non ha alcuna assonanza con le competenze e le responsabilità proprie dei nostri direttori. Com’è noto, con il DPR 132 è stata prevista un’autonomia governata da una diarchia (presidente e direttore), al direttore compete la responsabilità della didattica; prima di essere direttore deve essere docente. Il riferimento più immediato al mondo universitario rispetto al Direttore AFAM è con il ruolo del Preside di Facoltà piuttosto che al Rettore. E dunque se di modifica si voleva trattare, la cosa più logica e immediata doveva portare regole analoghe a quelle universitarie con un unico vertice.
Ancora una volta fatti che smentiscono le dichiarazioni di intenti, e registrano la nostra totale contrarietà.
Di seguito il testo del resoconto.
Roma, 18 gennaio 2008
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Resoconto stenografico della seduta n. 275 del 16/01/2008
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
275a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2008
(Antimeridiana)
FONTANA, relatore. Illustra l'emendamento 5.104 (testo 2), che prevede un allargamento delle rose dei candidati per la nomina dei direttori di istituti da parte del Ministro dell'università, e l'emendamento 5.105, che stabilisce che il mandato dei sovrintendenti delle fondazioni sia rinnovabile una sola volta, fissando così un limite temporale alla durata di tali cariche, in una logica europea. Formula quindi un invito al ritiro in riferimento agli emendamenti 5.2 e 5.3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.4 (identico agli emendamenti 5.100 e 5.101), 5.104, 5.105 e sull'ordine del giorno G5.100 e parere contrario sui restanti emendamenti.
MODICA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca. Esprime parere conforme al relatore. In riferimento all'emendamento 5.2, rileva che la norma contenuta al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge permette di risolvere un semplice problema tecnico, in quanto la normativa vigente consente l'attività di intermediazione alle università, ma non ai loro consorzi.
5.104
IL RELATORE FONTANA
V. testo 2
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2- bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera l) aggiungere il seguente:
" l-bis) nomina dei direttori degli istituti da parte del Ministro dell'università e della ricerca tra rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione costituiti di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza dei docenti"».
5.104 (testo 2)
IL RELATORE FONTANA
Approvato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2- bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
" l-bis) nomina dei direttori delle istituzioni di cui all'articolo 1 da parte del Ministro dell'università e della ricerca tra candidati proposti da comitati di selezione appositamente costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza dei docenti"».